La direttiva IVA stabilisce una serie di condizioni per esentare dall’IVA la fornitura di beni nell’ambito di determinate transazioni transfrontaliere. L’esenzione dall’IVA per le forniture intracomunitarie è concessa al venditore se sono soddisfatte tre condizioni materiali:
(1) il potere di disporre della merce come proprietario deve essere stato trasferito all’acquirente,
(2) le merci devono essere spedite fisicamente da uno Stato membro all’altro e
(3) il venditore deve essere in grado di dimostrare che il cliente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Le differenze di interpretazione tra gli Stati membri nell’applicazione di questa esenzione IVA hanno creato difficoltà e sono attualmente fonte di incertezza giuridica per le società. Al fine di fornire una soluzione pratica per le imprese e migliorare gli scambi intracomunitari di merci, il Consiglio europeo, su iniziativa della Commissione, ha approvato un regolamento di attuazione volto ad armonizzare le prove di trasporto, che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2020 in tutti gli Stati membri.
Due presunzioni semplici saranno introdotte nella legislazione sull’IVA che consentiranno al venditore di rivendicare l’esenzione dall’IVA per le cessioni intracomunitarie.
- Il venditore è responsabile del trasporto
Si presume che le merci siano state spedite al di fuori dello Stato membro del venditore e verso un altro paese europeo quando il venditore che intraprende il trasporto 1) indica che le merci sono state trasportate o spedite da lui o da un terzo sul suo conto e 2) di essere in possesso di almeno due prove come segue:
- Documenti relativi al trasporto di merci come una lettera CMR con firma, una polizza di carico in caso di trasporto aereo o marittimo, ecc.
- Una fattura del corriere della merce.
Ogni singola prova di cui sopra dovrà essere combinata con una delle seguenti:
- Una polizza assicurativa per il trasporto di merci,
- Documenti bancari comprovanti il pagamento per il trasporto della merce,
- Un documento ufficiale rilasciato da un’autorità pubblica, come un notaio, che conferma l’arrivo delle merci nel paese di destinazione,
- Una ricevuta emessa da un custode del magazzino nel paese di destinazione che attesta lo stoccaggio delle merci in quel paese.
Le prove devono essere non contraddittorie (cioè coerenti tra loro) e fornite da due parti indipendenti l’una dall’altra, il venditore e l’acquirente.
- L’acquirente è responsabile del trasporto
Si presume che le merci siano state spedite al di fuori dello Stato membro del venditore verso altro paese europeo quando l’acquirente, che si impegna a trasportare le merci, trasmette al venditore le stesse prove di cui sopra con, inoltre, una dichiarazione scritta del trasportatore che attesta che le merci sono state trasportate da o per conto dell’acquirente e che indica il paese di destinazione delle merci.
Il presente documento deve indicare la data di emissione, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura della merce, la data e il luogo di arrivo della merce e deve essere trasmesso al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla consegna.
Verso un’inapplicabilità delle nuove regole?
Il regolamento europeo dovrebbe confrontarsi con la realtà sul campo e comportare un impatto ed incombenze amministrative minime sulle imprese, tuttavia così non sembra affatto.
Supponiamo, ad esempio, che una società francese venda e spedisca merci ad un cliente tedesco con i propri camion. In questo caso non sarà disponibile alcuna lettera CMR, polizza di carico o fattura del corriere.
Il venditore francese potrebbe, in alternativa, utilizzare un corriere di terzo che consegnerà certamente la lettera CMR e una fattura, ma ciò non sarà sufficiente poiché il regolamento prevede che questi due documenti vengano consegnati da entrambe le parti (venditore ed acquirente) indipendenti l’una dall’altra.
Il venditore potrebbe, anche, immaginare di combinare uno di questi due documenti con un estratto conto bancario comprovante il pagamento per il trasporto. Questa soluzione, però, sembra molto complicata da implementare quando la società deve elaborare decine o centinaia di transazioni al mese.
Questi pochi esempi pratici mostrano quanto sarà difficile per una società soddisfare i nuovi requisiti della normativa europea.
Il venditore francese avrà alla fine due sole possibili opzioni:
- O riesce, dopo molti sforzi e con grande fortuna, a raccogliere la nuova documentazione richiesta dal Regolamento europeo e soddisfare le condizioni per l’esenzione.
- O il venditore francese rimane incapace di raccogliere i nuovi documenti ed in questo caso, dovrà dimostrare con altre evidenze che la merce ha effettivamente lasciato la Francia, rischiando, comunque, che non gli venga riconosciuta l’esenzione.
La via delle esenzioni e’ sempre irta di ostacoli e le definiscono agevolazioni.
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