Quando una societa’ residente sudafricana riceve una distribuzione da una consociata estera, la classificazione di tale distribuzione è fondamentale per determinare le implicazioni fiscali di tale distribuzione per la residente. La stessa domanda è rilevante in un gruppo multinazionale in cui una società estera controllata (Controlled Foreign Company – “CFC”), come definita nella sezione 9D dell’Income Tax Act, 58 del 1962 (“Act”), riceve una distribuzione da una controllata estera (che può essere o meno una CFC).
In sostanza, occorre stabilire se la distribuzione da parte della controllata estera costituisca un “dividendo estero” o un “ritorno di capitale estero”, come tali termini sono definiti nella sezione 1 della Legge.
In linea di massima, se la distribuzione costituisce un “dividendo estero”, dovrebbe essere esente dall’imposta sul reddito in capo al beneficiario in virtù della cosiddetta participation exemption di cui alla sezione 10B (2) della Legge, tra l’altro, laddove:
- il beneficiario (da solo o insieme a una persona collegata) detiene almeno il 10% delle azioni (secondo tale definizione) e dei diritti di voto di tale società estera;
- il beneficiario è una società estera e il dividendo è pagato o dichiarato da una società fiscalmente residente nella stessa giurisdizione. Questa esenzione è rilevante per una CFC che riceve o matura un dividendo estero; oppure
- il dividendo estero è dichiarato in relazione a un’azione quotata sul JSE Limited.
Le esenzioni di cui sopra sono soggette a varie clausole non elencate in questo articolo.
Se la distribuzione costituisce un “dividendo estero”, si applica il paragrafo 43A dell’Ottavo Allegato alla Legge che, in determinate circostanze, si applica per considerare alcuni dividendi (compresi i dividendi esteri come definiti) ricevuti come proventi aggiuntivi alla cessione di azioni da parte di una società. In particolare, se la distribuzione è un dividendo estero e i requisiti di questa disposizione sono soddisfatti, tale dividendo estero dovrebbe essere aggiunto ai proventi di una successiva cessione delle azioni della società estera che ha pagato il dividendo estero.
Se la distribuzione costituisce un “ritorno di capitale estero”, il beneficiario della distribuzione dovrà ridurre il costo base delle azioni della società estera dell’importo della distribuzione ricevuta (supponendo che tali azioni siano detenute come attività di capitale). Se il rendimento del capitale estero supera il costo base delle azioni, si realizzerà una plusvalenza. Tuttavia, tale plusvalenza può essere ignorata se il beneficiario detiene (da solo o insieme a una società del gruppo) almeno il 10% delle azioni e dei diritti di voto della società estera e detiene tale partecipazione per almeno 18 mesi prima della distribuzione.
Se la distribuzione è pari o inferiore al costo base del beneficiario, ciò non avrà alcuna implicazione fiscale immediata. Tuttavia, ciò può potenzialmente avere implicazioni fiscali negative sulle plusvalenze per il beneficiario al momento della futura cessione delle azioni, se viene realizzata una plusvalenza su tale cessione (in quanto il suo costo di base sarà stato ridotto di un importo pari al suo attuale costo di base.
È chiaro da quanto sopra che la natura di una distribuzione da parte di una società estera dà luogo a implicazioni fiscali molto diverse ed è quindi fondamentale effettuare una determinazione con riferimento alle definizioni pertinenti.
A questo proposito, un “dividendo estero” è, soprattutto, qualsiasi importo pagato o pagabile da una società estera in relazione a un’azione di tale società estera se tale importo è trattato come un dividendo o un pagamento analogo da tale società estera ai fini delle leggi relative a:
- l’imposta sul reddito delle società del paese in cui la società estera ha la sua sede di direzione effettiva; oppure
- alle società del paese in cui la società estera è stata costituita, formata o stabilita, qualora il paese in cui la società estera ha la sua sede di direzione effettivanon abbia alcuna legge applicabile in materia di imposte sul reddito (fatte salve alcune esclusioni non rilevanti per i fatti in esame).
È escluso qualsiasi importo così pagato o pagabile nella misura in cui l’importo così pagato o pagabile è deducibile da tale società estera nella determinazione di qualsiasi imposta sul reddito delle società del Paese in cui tale società estera ha la sua sede di direzione effettiva.
Queste definizioni richiedono quindi, in primo luogo, la determinazione del paese in cui la società estera che effettua la distribuzione ha la sua sede di direzione effettiva (si tratta di un’indagine fattuale e di un argomento separato per un’altra giornata) e, in secondo luogo, il trattamento di tale distribuzione in base alle leggi sull’imposta sul reddito di tale paese e, qualora non vi siano leggi applicabili in materia di imposta sul reddito nel paese di direzione effettiva, in base alle leggi societarie del paese in cui la società estera è stata costituita (in particolare, in contrapposizione al Paese in cui la società estera è effettivamente gestita).