Con la pubblicazione dello Statuto della Società Europea (SE), le istituzioni comunitarie intendono offire uno strumento legale adeguato per le attività transnazionali e transfrontaliere di tali soggetti economici.
Lo strumento si aggiunge al Regolamento in merito all´istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico – GEIE – e all’istituzione della Società Cooperativa Europea.
Statuto della Società Europea:
Il Consiglio UE ha approvato due distinti tipi di documenti sulla Società europea:
- Regolamento 2157/2001/CE,
che disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee - Direttiva 2001/86/CE,
che stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.
Il regolamento e la direttiva sono due provvedimenti inscindibili. Per il resto, la disciplina va ricostruita attraverso il rinvio, totale o parziale, alla disciplina applicabile ad una società per azioni dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede legale.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di creare una Società Europea dotata di un proprio statuto giuridico, per permettere a società di Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti da quindici ordinamenti giuridici differenti.
Per quanto sia la direttiva che il regolamento siano entrati in vigore l’8 Ottobre 2004, occorre considerare che solo le imprese degli Statri membri che hanno già provveduto a recepire la direttiva possono già di fatto utilizzare questo nuovo strumento.
Per quanto riguarda l’Italia, la direttiva 2001/86/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori” (pubblicato sulla G.U. n. 220, del 21/09/2005). L’elenco dei provvedimenti di attuazione adottati dagli altri Paesi UE è disponibile sul sito EUR-LEX.
La costituzione:
- Società per azioni
- Dotata di personalità giuridica
- Nella denominazione sociale deve comparire l’indicazione Società europea (SE)
- Capitale minimo sottoscritto 120.000 euro
- Immatricolazione e cancellazione sono atti soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell´ Unione europea
- La sede sociale della Se deve essere situata all’interno dell’UE
Le regole applicabili:
- Il regime della SE è opzionale e alternativo a quello nazionale
- In riferimento a tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento si applicano le regole nazionali in cui la SE ha la sede sociale
La struttura:
- Assemblea generale degli azionisti
- Un organo di controllo e un organo di direzione (modello dualista)
- Un organo di amministrazione (modello monista)
Il trasferimento di sede:
- Progetto di trasferimento
- Convocazione dell’assemblea generale
- Un mese prima dell’assemblea generale: informazione del contenuto del progetto di fusione ad azionisti e creditori
- Decisione dell’assemblea generale
- Iscrizione nel nuovo Stato e notifica allo Stato in cui, in precedenza, era la sede della società
- Cancellazione della precedente iscrizione
- Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’immatricolazione e della cancellazione
La partecipazione dei lavoratori:
- In fase di costituzione: creazione di un gruppo speciale di negoziazione
- In fase di funzionamento: previsione di un organo di rappresentanza per la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita della Se
Le materie non disciplinate:
- Diritto della proprietà intellettuale
- Diritto fallimentare
- Diritto internazionale privato
- Fiscalità
- Regole per la formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
- Concorrenza