Il Regno Unito è oggi uno dei maggiori poli di attrazione degli investimenti esteri in Europa.
Il trend positivo è anche confermato dalla crescita del prodotto interno lordo e da una riduzione sensibile del tasso di inflazione rispetto al resto d’Europa.
Pochissimi paesi nel vecchio continente marciano al ritmo del Regno Unito.
Aprire un’attività commerciale o produttiva, sia essa un ristorante, un’agenzia di servizi o un’industria, può presentare, quindi, diversi vantaggi come la possibilità di sviluppare una potente rete commerciale con interlocutori a livello mondiale.
Dal 1 ottobre 2009 le società straniere, con presenza stabile nel Regno Unito, devono registrarsi presso la Companies House, organizzazione governativa che coordina l’amministrazione e la gestione delle società nel Regno Unito.
La registrazione (UK establishment) è obbligatoria in tutti i casi in cui una società estera operi nel Regno Unito stipulando contratti con agenti o clienti, assumendo personale, e comunque in tutti i casi in cui l’attività imprenditoriale sia svolta in modo stabile in tale Paese.
Se una società estera ha l’esigenza di avere una presenza nel Regno Unito può, senza difficoltà e senza ivi costituire necessariamente una nuova società, aprire una filiale o un ufficio di rappresentanza.
Al riguardo, occorre precisare che, conformemente a quanto previsto dal Companies Act, la società straniera dovrà provvedere, entro un mese dall’insediamento permanente della sede di rappresentanza, alla registrazione presso Companies House della stessa.
I documenti da presentare a Companies House sono i seguenti:
- Modulo di registrazione debitamente compilato.
- Pagamento della quota di iscrizione.
Se l’azienda sta registrando per la prima volta una filiale nel Regno Unito, dovrà consegnare a Companies House anche i seguenti documenti:
- Una copia autenticata dei documenti costitutivi della società (ad esempio, statuto, atto costitutivo, etc), con una traduzione giurata in lingua inglese se l’originale è in un’altra lingua.
- Una copia dell’ultimo bilancio della società, con una traduzione giurata in lingua inglese se l’originale è in un’altra lingua.
Qualora la società voglia registrare un’ulteriore filiale nel Regno Unito non dovrà presentare nuovamente la documentazione aggiuntiva richiesta in sede di prima iscrizione, ma semplicemente indicare nel Modulo di iscrizione i dati della precedente registrazione.
Se la quota di iscrizione a Companies House non è versata in modo corretto al momento della trasmissione della documentazione, la pratica di registrazione sarà respinta.
E’ possibile registrare una filiale mantenendo la stessa denominazione sociale della società estera oppure può essere scelto un nuovo nome.
Ci sono una serie di controlli e restrizioni che si applicano alla scelta del nome della società.
Le restrizioni includono:
- Divieti di utilizzo di parole offensive o il cui uso costituirebbe un reato.
- Approvazione preventiva per i nomi che includono parole sensibili o suggeriscono una connessione con il governo di Sua Maestà od altri enti pubblici.
- Divieto di utilizzare nomi di altre società già registrate con Companies House.
- L’obbligo di utilizzare all’interno del nome solo caratteri, segni, simboli e segni di punteggiatura consentiti.
Una società straniera deve notificare a Companies House eventuali modifiche alle informazioni fornite originariamente per la registrazione.
Tutti i documenti contabili trasmessi dalla società estera a Companies House dovranno essere accompagnati da apposito modulo di presentazione e contenere le seguenti informazioni:
- La legislazione in base alla quale il Bilancio è stato redatto ed assoggettato a Revisione Contabile, se prevista.
- Se i conti sono stati redatti in conformità con i Principi Contabili Internazionali.
- Se la società è tenuta ad avere dei bilanci certificati.
La mancata trasmissione dei documenti contabili a Companies House entro la data di scadenza è un reato commesso da ogni persona che sia stata Amministratore della società fino a 3 mesi prima della scadenza della consegna.
La stabile organizzazione costituisce, ai fini delle imposte dirette, il presupposto necessario affinché’ uno Stato possa assoggettare a imposizione il reddito di impresa prodotto da un soggetto non residente.
Nell’ambito delle convenzioni internazionali, è qualificato come Paese di origine lo Stato in cui il soggetto è residente, e come paese fonte del reddito la nazione in cui la stabile organizzazione è ubicata.
Il Modello Ocse di convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni prevede l’imposizione esclusiva del reddito della stabile organizzazione nel Paese fonte.
Per questo motivo qualsiasi utile, proveniente direttamente o indirettamente da una filiale o ufficio di rappresentanza, è sottoposto alla stessa imposizione fiscale prevista dalle autorità del Regno Unito per le società inglesi. É possibile uno sgravio in base alle regole previste dai trattati contro la doppia imposizione.
Il governo Italiano ha introdotto, in attuazione della legge delega fiscale, misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
E’ prevista la possibilità di esercitare l’opzione per la branch exemption, ossia la possibilità per un’impresa residente nel territorio dello Stato di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le stabili organizzazioni all’estero.
Tale opzione è:
- a) irrevocabile;
- b) deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione;
- c) ha effetto dal medesimo periodo d’imposta in cui è esercitata;
- d) le stabili organizzazioni non devono essere localizzate in Stati o territori Black List.
Ai fini dell’applicazione dell’opzione per la branch exemption, il reddito della stabile organizzazione deve essere indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell’impresa e deve essere determinato secondo i criteri dettati dall’articolo 152 del TUIR, anche con riferimento alle operazioni intercorse con la casa madre, nonché con le altre imprese del gruppo.
Marina d’Angerio
Dottore Commercialista in Torino
ICAEW Chartered Accountant
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