Risoluzione del Contratto in Grecia

La normativa greca in materia di contratti stabilisce in quali casi un rapporto può essere risolto, quali obblighi di preavviso si applicano e come vengono gestite situazioni di insolvenza o eventi straordinari. Le regole si applicano sia ai contratti commerciali sia ai rapporti di cooperazione continuativa.

Per quanto riguarda la durata, un contratto a tempo determinato può essere sciolto prima della sua scadenza solo in presenza di una giusta causa, cioè quando l’inadempimento della controparte o circostanze non imputabili alle parti rendono irragionevole proseguire il rapporto. Nei contratti a tempo indeterminato, invece, ciascuna parte può recedere liberamente, purché venga rispettato un periodo di preavviso adeguato.

Se il contratto non indica un periodo di preavviso, questo viene determinato valutando diversi elementi, come gli investimenti sostenuti dalle parti, la durata della collaborazione, la rilevanza economica del rapporto e il grado di interdipendenza creato nel tempo. Nei rapporti di lunga durata possono rendersi necessari diversi mesi di preavviso. In alcuni settori regolamentati o caratterizzati da pratiche consolidate, come la distribuzione di veicoli, possono essere previsti termini più lunghi.

In caso di insolvenza, le conseguenze sui contratti dipendono dalla modalità di liquidazione del patrimonio del fallito. Se la liquidazione avviene come un insieme unitario, i contratti in corso non si sciolgono automaticamente e il curatore deve decidere se proseguirli o interromperli, informando la controparte. Se invece la liquidazione riguarda singoli beni, i contratti pendenti si risolvono automaticamente dopo sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, salvo diversa decisione del curatore, che può scegliere di mantenerli in vigore quando ciò favorisca la procedura.

La legge vieta espressamente che un contratto preveda la risoluzione automatica in caso di dichiarazione di fallimento della controparte. Una clausola di questo tipo è nulla. È possibile, però, prevedere un diritto di recesso da esercitare se emergono gravi difficoltà finanziarie dell’altra parte. L’esercizio di tale diritto deve comunque rispettare i limiti della buona fede e non può essere utilizzato in modo abusivo, ad esempio per sciogliere un rapporto rilevante a fronte di una violazione minima o non significativa.

Gli eventi di forza maggiore escludono la responsabilità della parte che non ha potuto adempiere. Inoltre, quando dopo la conclusione del contratto intervengono cambiamenti straordinari e imprevedibili che rendono la prestazione eccessivamente gravosa, il giudice può modificare o sciogliere il contratto, purché la prestazione non sia stata ancora eseguita. Queste norme hanno carattere imperativo e non possono essere derogate.

La disciplina complessiva mira a bilanciare la libertà contrattuale con la tutela dell’equilibrio del rapporto e la stabilità delle relazioni commerciali, lasciando spazio alla valutazione delle circostanze concrete e al ruolo del giudice nei casi più complessi.

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