Nell’Ottobre 2019 si assisterà ad un significativo scossone delle norme VAT (IVA) nel settore delle costruzioni.
Nuove regole entreranno in vigore in quella data che, in molti casi, richiederà al destinatario della fornitura di servizi di costruzione, piuttosto che al fornitore, di contabilizzare l’IVA sulla fornitura stessa.
Le piccole e grandi imprese che effettuano forniture di servizi in campo edile e che fatturano con VAT al tasso standard (20%) o ridotto (5%) saranno colpite da questa riforma.
Le implicazioni di tale manovra si ripercuoteranno sicuramente sul cash flow (liquidità) aziendale.
Attualmente, il fornitore di servizi che opera nel campo delle costruzioni versa ad HMRC l’IVA sulle sue forniture. Il cliente paga quindi al fornitore il prezzo più IVA.
Le nuove regole mirano a prevenire la situazione in cui l’appaltatore paga al subappaltatore il prezzo più IVA per i servizi, ma il subappaltatore omette di versare l’IVA ad HMRC.
A partire dal primo Ottobre 2019 sarà il cliente a versare all’HMRC l’Iva sulle prestazioni in campo edile ricevute.
La nuova regola non si applicherà nei seguenti casi:
- Il soggetto destinatario dei servizi di costruzione è un utente finale; ad esempio, un proprietario o un inquilino;
- È un inquilino che fornisce i servizi di costruzione al proprietario;
- È un proprietario che fornisce i servizi di costruzione al suo inquilino.
La situazione si complica un po’ quando la vendita di servizi in campo edile si associa alla vendita di immobili: gli appaltatori dovranno considerare attentamente il caso in cui vi sia un contratto di costruzione associato ad un contratto di compravendita.
Il confine tra ciò che è e ciò che non è servizio in campo edile, nel contesto del progetto di legge, non è chiaro.
Supponiamo che un appaltatore principale (A) accetti di costruire un edificio per un proprietario terriero (B) e B accetti di vendere l’edificio completato a C.
B avrà l’obbligo di versare la Vat per l’HMRC per conto di A che gli ha fornito servizi in campo edile; al contrario tra B e C si realizza, invece, una compravendita immobiliare alla quale non si applica tale normativa.
E’ fondamentale, inoltre, valutare se vi sia o meno materiale da costruzione coinvolto nella fornitura del servizio.
I servizi di costruzione sono ampiamente definiti e comprendono riparazioni, demolizioni e decorazioni. Talvolta possono includere anche beni (vale a dire i materiali) utilizzati al fine della fornitura del servizio.
Tale situazione solleva la questione di valutare se tali materiali rientrino all’interno della fornitura del servizio edile, e quindi soggetti alla nuova normativa, o, al contrario, vadano separati ai fini IVA.
I contratti relativi alle forniture di servizi di costruzione dovranno essere redatti per garantire che:
- I destinatari delle forniture che rientrano nel nuovo regime paghino solo la quota al netto dell’IVA alla persona che effettua le forniture;
- Dal contratto si evinca se si applicano le nuove regole
Mentre si avvicina la data di inizio del nuovo regime, le parti legate da contratti di servizi nel settore edile, dovrebbero rivedere e, se il caso, modificare i loro sistemi di pagamento al fine di garantire l’applicazione corretta dell’inversione dell’onere dell’assolvimento Iva.
Tale norma non si applica ai contratti di fornitura di servizi edili stipulati prima del 1 ° ottobre 2019, ma solo ai contratti attualmente in fase di stesura e che prevedono la fornitura di tali servizi a partire dal 1 ° ottobre 2019.
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