A partire da aprile 2019 è stato esteso il campo di applicazione dell’imposta sulle plusvalenze (Capital Gain Tax -CGT), cosicché anche i soggetti non residenti sono tassabili sugli utili derivanti da investimenti diretti e indiretti in terreni e proprietà nel Regno Unito.
Fino al 2013, salvo particolari eccezioni, i non residenti non erano tenuti al pagamento della CGT sulla vendita di terreni e beni immobili nel Regno Unito.
La portata della CGT è stata gradualmente estesa a partire dal 2013, con l’introduzione di una tassa CGT sulle vendite di immobili residenziali di alto valore di proprietà di società e altri enti aziendali, sia residenti (e non) nel Regno Unito. Successivamente nel 2015, la tassa CGT sugli immobili residenziali (di qualsiasi valore) è stata estesa a tutti i non residenti, includendo persone fisiche e trust.
Da aprile 2019 la tassa CGT è stata ulteriormente estesa, per includere tutte le vendite da parte di soggetti non residenti, di terreni e proprietà nel Regno Unito sia commerciali che residenziali, e per individuare le vendite di azioni in società cd “ricche proprietarie” da parte di non residenti, che hanno un “interesse sostanziale” nel bene immobile. Una società viene considerata “ricca proprietaria” se almeno il 75% del valore delle sue attività consiste, o deriva, da terreni ed immobili situati nel Regno Unito. Un non residente ha un “interesse sostanziale” nel terreno e beni immobili se possiede una quota almeno pari al 25%, o se l’ha posseduta nei 2 anni precedenti la cessione.
Alcune delle caratteristiche principali della tassazione CGT sono:
- i soggetti non residenti e i trustees devono dichiarare a HMRC le cessioni rientranti nel campo di applicazione della nuova normativa, entro 30 giorni, anche in assenza di guadagno, con eccezioni molto limitate; se l’imposta è dovuta, deve essere pagata entro 30 giorni.
- le aliquote della CGT dovute da soggetti non residenti e trustees sono le seguenti:
- per le persone fisiche si applica una CGT del 18/28% per gli atti di disposizione diretta su terreni ad uso residenziale, e del 10/20% per gli atti di disposizione dirette su terreni a scopo non residenziali, e il 10/20 per le cessioni indirette.
- Per i trustees, si applica rispettivamente il 28% per le prime, e il 20% per le seconde e le terze.
- le società non residenti pagheranno l’imposta al 19% sulle cessioni dirette e indirette, indipendentemente dal fatto che il terreno sia residenziale o commerciale
- le società non residenti che non sono già soggette all’imposta sulle società nel Regno Unito dovranno registrarsi e presentare le dichiarazioni dei propri
- per gli immobili ai quali si applicherà per la prima volta questa imposizione fiscale a partire da Aprile 2019, l’aliquota verrà calcolata sul valore di mercato e non sul valore di acquisizione;
- esiste un’esenzione per le azioni in societá “ricche proprietarie” se la proprietà viene utilizzata per uno scambio.
- ci sono regole speciali per i fondi immobiliari
Il termine di 30 giorni per dichiarare e pagare la CGT dovuta sulla vendita di immobili residenziali nel Regno Unito, sarà esteso ai cittadini e ai soggetti che gestiscono i trust residenti nel Regno Unito a partire dal 6 aprile 2020. Attualmente l’imposta è pagabile entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno fiscale in cui è avvenuta la cessione,
I soggetti non residenti con interessi diretti e indiretti in terreni e proprietà del Regno Unito dovrebbero ora intraprendere le seguenti azioni
- rivedere le loro strutture di detenzione di proprietà nel Regno Unito per determinare se raggiungono ancora l’imposizione fiscale desiderata;
- ottenere le valutazioni di mercato di aprile 2019 per il ricalcolo;
- assicurarsi che comprendano gli obblighi di conformarsi al regime fiscale del Regno Unito
I trust e le società non residenti sono stati ampiamente utilizzati da persone domiciliate al di fuori del Regno Unito per proteggere le proprietà possedute nel Regno Unito dall’imposta sulle successioni. L’efficacia di tali modelli dovrebbe ora essere rivista alla luce di questi cambiamenti.
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