Le parti di un contratto possono espressamente concordare di agire in buona fede, secondo i termini contrattuali; generalmente, tuttavia, in mancanza di un’obbligazione espressa, le parti non sono obbligate ad agire secondo buona fede nei confronti della controparte.
Per tale ragione, e’ sempre più diffusa la pratica di includere una previsione esplicita circa la buona fede nei contratti commerciali.
In generale, nell’adempimento dei termini contrattuali, spesso le parti provano ad imporre un’obbligazione gravante sulla controparte di agire in buona fede.
Vi è ampia flessibilità per le parti nella scelta della formulazione linguistica che potranno utilizzare per imporre un obbligo di buona fede, ad esempio “agire con la massima buona fede”, “agire con assoluta fede” e “risolvere le controversie in modo amichevole”. Tutte queste formulazioni, se usate in contratti commerciali, hanno lo scopo di imporre un obbligo di agire in buona fede. I tribunali non sembrano individuare vari livelli di buona fede ed utilizzare termini quali “assoluta” o “massima” non sembra rafforzare l’obbligazione.
Prevede un obbligo di agire in buona fede nel contratto può tradursi in numerosi benefici. Questa previsione può evitare l’esercizio dei diritti delle parti o l’adempimento del contratto in mala fede, che potrebbe avere una connotazione negativa non solo per il rapporto commerciale ma anche per la realizzazione del progetto finale. Può, inoltre, tradursi in una maggiore collaborazione per l’adempimento del contratto stesso e di conseguenza, se un contratto non copre situazioni specifiche, potrà fornire un piano secondario per assicurare che le parti si comportino nel rispetto dello spirito dell’accordo.
In termini legali, l’obbligo di agire secondo buona fede non ha un significato universalmente accettato e sarà interpretato in base al contesto commerciale e in base ai termini utilizzati per la stesura della clausola contrattuale. Di seguito, alcuni esempi di come l’obbligo di buona fede è stato previsto ed interpretato:
- Aderenza allo spirito del contratto. Il tribunale ricercherà lo scopo del contratto ed il risultato previsto dalle parti, nonché altri fattori rilevanti per la determinazione dello spirito del contratto.
- Osservare standard commerciali ragionevoli di correttezza.
- Agire secondo buona fede con riguardo agli obiettivi comuni accordati.
- Agire coerentemente con le aspettative della controparte.
Visto che il significato attribuibile all’obbligo di agire secondo buona fede dipende dal contesto commerciale in cui si inserisce, vi è incertezza circa la portata di tale obbligo e la determinazione del suo significato, nonché circa la sua interazione con gli altri termini contrattuali. Se l’obbligo non è definito nel contratto, le parti dovranno discutere circa la portata dell’obbligo stesso, con riferimento al contesto in cui il contratto è stato concluso. In alcune circostanze, potrebbe avere effetti indesiderati dalla parti, che non potevano essere propriamente anticipati. È, perciò, necessario che la portata e l’intenzione di rispettare tale obbligo sia chiaramente ed espressamente prevista nel contratto.
Talvolta le parti stipulano degli accordi con i quali si impegnano a stipulare accordi circa aspetti contrattuali particolari in una data futura. Tali accordi, secondo il diritto inglese, sono generalmente non impugnabili ma potrebbe la situazione cambiare qualora si stato previsto un obbligo di buona fede? La presenza di qualsiasi obbligo espresso di agire in buona fede generalmente non rende l’accordo circa l’impegno futuro validamente impugnabile. Tuttavia, qualora l’obbligo sia previsto in un accordo valido e vigente, i tribunali potrebbero riconoscere effetto all’impegno di accordarsi in futuro.
In modo simile, i tribunali potrebbero confermare la presenza di un obbligo di negoziare se previsto per risolvere eventuali dispute e sono descritte in modo sufficientemente approfondito le modalità in cui si svolgerà la negoziazione.
Mentre è chiaro il beneficio che può derivare dalla previsione di un obbligo di agire in buona fede, a causa dell’incertezza della portata di tale obbligo è sempre consigliato che le parti prevedano in modo espresso la portata dell’obbligo. Inoltre, alla previsione di un obbligo di agire in buona fede deve corrispondere una chiara e precisa stesura dei termini contrattuali che descrivono le posizioni commerciali e legali relative alle parti.
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