Regno Unito: doveri degli amministratori nel caso di conflitti di interesse

Companies Act del 2006 ha introdotto una serie di doveri in capo agli amministratori di società. In particolare, si fa riferimento anche ai casi in cui l’amministratore si trovi in una situazione di conflitto tra gli interessi che fanno capo alla società di cui fa parte e suoi personali interessi.

All’amministratore è fatto obbligo, per legge, di: a) evitare conflitti di interesse; b) non accettare benefici da terze parti; c) comunicare di avere un interesse per una transazione o un accordo; d) rendere noto l’interesse per una transazione o un accordo già esistente. A ciò va aggiunto che un amministratore è tenuto a evitare situazioni nelle quali ha o può avere un conflitto diretto o indiretto, o anche solo potenziale, con gli interessi della società. Esempio di situazione conflittuale potrebbe essere rappresentata dal caso in cui un amministratore ricopre questa carica sia nella società A che nella società B, la quale ultima compete con la prima, oppure si potrebbe verificare la circostanza in cui un amministratore ha in animo di cogliere personalmente un’opportunità che è stata fatta alla sua società ma da questa rifiutata. Tuttavia, il dovere di evitare conflitti di interesse non trova applicazione alle situazioni che hanno a oggetto interessi che un amministratore inserisce all’interno di una transazione proposta o in un accordo con la società.

Conflitto di interessi. Il dovere di evitare situazioni di conflitto di interesse si estende allo sfruttamento di qualsiasi proprietà, informazione o opportunità, anche se la società non ha tratto da esse alcun tipo di vantaggio. Inoltre, tale dovere continua a trovare applicazione anche quando l’amministratore, pur avendo cessato la sua carica, sia venuto a conoscenza, quando era ancora parte della società, di situazioni concernenti proprietà, informazioni o opportunità. Tuttavia, non ogni situazione di conflitto di interesse è trattata allo stesso modo. Bisognerà fare una valutazione caso per caso. A tal proposito, ad esempio, per l’amministratore che detiene una piccola quota azionaria (meno dell’1%) in una società che è fornitore chiave della società che amministra non si configurerà una violazione dei suoi doveri. Gli amministratori possono trovarsi in situazioni conflittuali senza che da ciò scaturiscano conseguenze se hanno ricevuto l’autorizzazione degli azionisti o degli amministratori. Siffatta autorizzazione sarà però valida solo se l’amministratore che è in situazione “conflittuale” è escluso dalla votazione e dal quorum richiesto durante la seduta in cui si vota sull’autorizzazione.

Benefici da parte di soggetti terzi. L’obbligo per l’amministratore di non accettare benefici da soggetti terzi ricomprende i benefici di qualsiasi tipo, compresi quelli di natura non finanziaria; ma non copre i benefici ricevuti da società del gruppo o da una società alla quale l’amministratore offre servizi.

Non c’è una definizione univoca di “benefici”: essa si presta a differenti interpretazioni. Purtuttavia, ci sono dei casi in cui la “soglia” è così bassa che non può ritersi integrata una violazione dell’obbligo summenzionato. Bisognerà valutare caso per caso. Quando l’amministratore cessa il suo incarico, l’obbligo permane rispetto a quei benefici conferiti in relazione a cose fatte o omesse quando ancora rivestiva tale ruolo. A differenza del dovere di evitare situazioni di conflitto di interesse, gli amministratori non possono essere autorizzati ad autorizzare benefici; solo gli azionisti possono concedere tale autorizzazione.

Interesse per transazioni o accordi proposti. L’amministratore che sia interessato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a una transazione o accordo proposto con la società deve comunicare la natura e la portata dell’interesse agli altri amministratori. E lo stesso deve fare in relazione a un accordo o una transazione stipulata dalla società. Un amministratore non deve dichiarare un interesse se, ad esempio, tale interesse non è idoneo a dar vita a una situazione di conflitto. Le dichiarazioni dell’amministratore devono essere fatte durante le riunioni del CdA o attraverso una comunicazione scritta, in quest’ultimo caso la comunicazione sarà oggetto del successivo Consiglio di Amministrazione. Nel caso di transazione o accordo proposto, la comunicazione deve essere fatta prima che essi siano conclusi. In relazione a un accordo o transazione esistente, è richiesto di rendere noto l’interesse il prima possibile. Ogni dichiarazione deve essere fatta agli amministratori non in conflitto. Se la società ha un solo amministratore non è richiesta alcuna comunicazione. Dopo la dichiarazione, il Comanies act non richiede che esse siano approvate.

La violazione di tali obblighi avrà conseguenze sul piano civile; a seconda dei casi, si potrà avere ad esempio il risarcimento dei danni o la risoluzione del contratto. Si potrà anche configurare una responsabilità penale, sanzionabile con una multa.

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