Regno Unito: delibera informale degli azionisti, la rivisitazione del “Duomatic principle”

Una recente decisione della Corte d’Appello ha risposto al seguente quesito: il cosiddetto ““Duomatic principle”, e cioè quel principio che conferisce validità al consenso prestato all’unanimità dagli azionisti in modo informale, possa essere invocato quando uno degli azionisti è una società che è stata dissolta.

Premessa:

In base a quanto previsto dal cosiddetto “Duomatic principle”, il consenso informale o l’accettazione di tutti i soci aventi diritto di voto di una società può vincolare la società stessa come accade in seguito a una delibera formale dei soci. In casi precedenti, tra cui il caso The Sherlock Holmes International Society Ltd vs. Aidiniantz [2016], ad esempio, è stata confermata la possibilità di modificare lo Statuto della società tramite consenso informale unanime degli azionisti.

Fatto:

Gli amministratori della società X venivano nominati mediante delibera dell’amministratore Unico (DW). Tuttavia, lo Statuto societario prevedeva un quorum di due per la riunione del Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto, inoltre, disponeva che il direttore unico poteva solamente indire una riunione del Consiglio di Amministrazione o nominare un altro Director. La nomina degli amministratori, pertanto, doveva considerarsi invalida.

Anche il quorum per un’assemblea degli azionisti era di due. DW era titolare del 75% del capitale della società, anche se deteneva tali azioni per conto del padre (RW). Il rimanente 25% delle azioni della società erano state intestate ad una società dell’Isola di Man. Quest’ultima società era stata dissolta molti anni prima, anche se apparentemente RW era beneficiario anche delle azioni detenute da quest’ultima.

Dopo l’amministrazione, i richiedenti avevano ottenuto la titolarità giuridica del 75% delle azioni della società, precedentemente detenute da DW per conto di RW. I richiedenti avevano cercato di contestare la regolare nomina degli amministratori.

In primo grado il tribunale ha rigettato il ricorso. In particolare, è stato stabilito che, in base a quanto previsto dal “Duomatic principle”, nel caso di specie era stata apportata una modifica a quanto previsto dallo Statuto la quale aveva reso possibile l’esercizio dei poteri, che di solito spettano al collegio degli amministratori, da parte di uno soltanto di essi.

Decisione:

Capovolgendo la decisione del Tribunale, la Corte d’Appello ha stabilito che, generalmente, il cosiddetto “Duomatic principle” non può applicarsi quando uno degli azionisti è una società non più esistente. Ciò in quanto la società ormai sciolta non ha la possibilità di prestare il proprio consenso. Il “Duomatic principle”, invece, richiede il consenso validamente prestato da parte di tutti gli azionisti.

La Corte d’Appello ha pertanto rigettato l’interpretazione del Tribunale in base alla quale era stato stabilito che, non essendo più esistente il socio che deteneva il 25% del capitale sociale (e cioè la società dissolta) e non essendo stato quest’ultimo sostituito da altro soggetto con diritto di voto, il solo consenso del 75% degli azionisti deve considerarsi sufficiente per dare applicazione al “Duomatic principle” in questione.

La Corte d’Appello ha inoltre rigettato l’argomentazione del Tribunale in base alla quale, se proprio dovesse ritenersi necessario il consenso unanime, tale requisito sarebbe stato soddisfatto da RW che, in qualità di beneficiario effettivo, avrebbe prestato il consenso all’esercizio, da parte del singolo amministratore, dei poteri spettanti al Consiglio di amministrazione.

Secondo l’opinione della Corte d’Appello, il consenso di RW non può ritenersi rilevante nel caso concreto, visto che la società azionista era stata dissolta e, pertanto, il patrimonio di quest’ultima era divenuto proprietà della Corona inglese. La Corte, tuttavia, non ha dato opinioni sulla possibilità di ottenere il consenso da parte del beneficiario ultimo delle azioni nel caso in cui non vi fosse nessuno formalmente in grado di prestare consenso per conto dell’azionista.

Nel caso in questione, la Corte ha adottato un approccio più rigoroso per quanto riguarda i requisiti previsti dal Duomatic Principle per la validità del consenso da parte di tutti gli azionisti aventi diritto di voto di una società. Tuttavia rimane aperta la questione circa la possibilità, in determinate circostanze, di fare affidamento sul consenso o sull’accettazione del beneficiario effettivo anziché dell’intestatario delle azioni.

Pronunciandosi su un tema non affrontato prima, la Corte ha inoltre evidenziato che solo una società con un unico socio può considerarsi società unipersonale ai sensi del Companies Act 2006. Diversamente, nel caso di specie, la societa’ azionista, una volta dissolta, era rimasta nel registro dei soci e pertanto non è comunque possibile considerare la societa’ come unipersonale.

 

 

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