Regno Unito: Decreto Iva 2019

 

Il presente Decreto, che ha effetto in relazione alle forniture effettuate a partire dal 1 °ottobre 2019, prevede una rivalsa IVA sui servizi di costruzione.

Come regola generale, è il fornitore di beni o servizi che è tenuto a contabilizzare l’IVA su tali forniture. Tuttavia, la sezione 55A della Legge sull’imposta sul valore aggiunto del 1994 impone al destinatario, non al fornitore, di contabilizzare e pagare le tasse sulla fornitura di beni e servizi. Questo requisito contabile è comunemente indicato come “reverse charge“.

  1. Questo decreto costituisce il Decreto dell’Imposta sul Valore Aggiunto 2019;
  • Il presente decreto entrerà in vigore il 1 ° ottobre 2019 e ha effetto in relazione alle forniture effettuate a partire da tale data.
  1. In questo decreto:
  • “l’atto” indica l’atto sull’IVA del 1994;
  • “l’utente finale” indica il soggetto passivo destinatario di servizi specifici utilizzati per scopi diversi dalla fornitura;
  • “fornitore intermedio” è il destinatario di servizi specifici che conduce la successiva fornitura di tali servizi o parte di essi a un’altra persona senza modifiche materiali o ulteriore trattamento;
  • “servizi specificati”: i servizi specificati all’articolo 4.
  • Ai fini del decreto:
  • una persona ha un interesse rilevante in terreni, edifici o opere di ingegneria civile-laddove tale persona sia connessa con un locatore, un licenziante, un inquilino, in relazione a tali terreni, edifici o opere di ingegneria civile;
  • “interesse rilevante” non include alcun diritto temporaneo ad occupare terreni, edifici o opere di ingegneria civile al fine di effettuare forniture di servizi specifici.

Applicazione della sezione 55 A dell’Atto

  1. La sezione 55 A dell’Atto (i clienti devono tenere conto delle imposte sulle forniture) si applica ai servizi disciplinati nell’art.4.
  • Le forniture indicate all’art. 8 non comprendono quelle i cui scopi sono disciplinati dalla sezione 55 A dell’Atto.

Servizi specificati

  1. I servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono i servizi di costruzione definiti negli articoli da 5 a 7 insieme a tutti i beni forniti con tali servizi che devono essere trattati come parte di una singola prestazione di servizi.
  2. “Servizi di costruzione” comprendono:
  • costruzione, modifica, riparazione, ampliamento, demolizione o smantellamento di edifici o strutture (permanenti o meno), comprese le installazioni offshore;
  • costruzione, modifica, riparazione, ampliamento o demolizione di qualsiasi opera che   costituisce o forma una parte del terreno, compresi (in particolare) pareti, lavori stradali, elettrodotti, apparecchi di comunicazione elettronica, piste di aeromobili, banchine e porti, ferrovie, vie navigabili interne, condotte, serbatoi, reti idriche, pozzi, fognature, impianti industriali e impianti a scopo di drenaggio, protezione della costa o difesa;
  • installazione in qualsiasi edificio o struttura di sistemi di riscaldamento, illuminazione, condizionamento d’aria, ventilazione, alimentazione elettrica, drenaggio, igiene, approvvigionamento idrico o protezione antincendio;
  • pulizia interna di edifici e strutture, fino a quando eseguiti nel corso della loro costruzione, alterazione, riparazione, ampliamento o restauro;
  • dipingere o decorare le superfici interne o esterne di qualsiasi edificio o struttura;
  • i servizi che sono parte integrante, o sono propedeutici o sono destinati al rendering completare i servizi descritti nei paragrafi da (a) a (e), compresa la rimozione del sito, movimento terra, scavo, tunneling e alesatura, posa di fondazioni, costruzione di impalcature, ripristino del sito, sistemazione del paesaggio e fornitura di strade e altri lavori di accesso.
  1. I servizi di costruzione non comprendono:
  • trivellazione o estrazione di petrolio o gas naturale;
  • estrazione (in sotterraneo o in superficie) di minerali e scavo di gallerie o alesatura, o costruzione di opere sotterranee, a tale scopo;
  • fabbricazione di componenti o attrezzature di costruzione o ingegneria, materiali, impianti o macchinari, o consegna di una di queste cose al sito;
  • fabbricazione di componenti per sistemi di riscaldamento, illuminazione, climatizzazione, ventilazione, alimentazione elettrica, drenaggio, igiene, approvvigionamento idrico o protezione antincendio, o consegna di una di queste cose al sito;
  • il lavoro professionale di architetti o geometri, o di consulenti nella costruzione, ingegneria, decorazione interna o esterna o nella progettazione del paesaggio;
  • la realizzazione, l’installazione e la riparazione di opere artistiche, essendo sculture, murales e altre opere di natura totalmente artistica;
  • firma e costruzione, installazione e riparazione di insegne e pubblicità;
  • l’installazione di sedili, tapparelle e persiane;
  • l’installazione di sistemi di sicurezza, compresi allarmi antifurto, televisione a circuito chiuso e sistemi di informazione pubblica.
  1. Tuttavia, i servizi descritti nell’articolo 6 devono essere considerati servizi di costruzione nella misura in cui fanno parte di un’unica fornitura che include i servizi descritti nell’articolo 5.

Le forniture escluse

  1. Le forniture indicate nell’art.3 (2) sono:
  • la fornitura di servizi specifici per i quali non è richiesto di includere il pagamento nella dichiarazione presentata ai sensi della regola 4 del regolamento sulle imposte sul reddito (Construction Industry Scheme) 2005 (a);
  • forniture di servizi specifici, non esclusi a norma del paragrafo (a), che sono:

(i) un utente finale; o

(ii) un fornitore intermedio a condizione che-

(aa) il fornitore intermedio è collegato all’utente finale previsto per la fornitura di tali servizi; o

(bb) le forniture sono effettuate in relazione a terreni, edifici o opere di ingegneria civile in cui sia il fornitore intermedio che l’utente finale hanno un interesse rilevante.

La fornitura indicata nel paragrafo 1 no può essere considerata come una fornitura da escludere se:

  • contemporaneamente al perfezionamento della fornitura o in qualsiasi momento prima della sua esecuzione (ma non prima dell’entrata in vigore del presente ordine), il fornitore effettua o ha effettuato altre forniture di servizi specifici allo stesso destinatario in relazione allo stesso cantiere;
  • che l’altra fornitura non è o non è stata esclusa ai sensi del paragrafo (1); e
  • il fornitore e il destinatario concordano che la fornitura non deve essere considerata come una fornitura esclusa.
  1. Questo articolo si applica quando vi è una fornitura di servizi specifici comprendente più di un elemento identificabile.
  • Laddove si applica il presente articolo, la fornitura non è una fornitura esclusa a meno che tutti questi elementi, se forniti separatamente, siano esclusi dall’articolo 8.

Applicazione della sezione 55 A dell’Atto

  1. L’articolo 55A (3) della legge, nella misura in cui si riferisce a forniture ricevute da una persona trattata come forniture fatte da quella persona, non si applica in relazione ai servizi specificati descritti nel presente decreto.

 

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