Orientamenti adottati dal Consiglio Europeo a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell’Art.50 del TUE

Il 29 marzo 2017 il Consiglio europeo ha ricevuto dal Regno Unito la notifica dell’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom. Ciò consente l’avvio di negoziati, come previsto dal trattato. L’integrazione europea ha portato pace e prosperità all’Europa e ha reso possibile una cooperazione senza precedenti, per livello e portata, su questioni di comune interesse in un mondo in rapida evoluzione. Pertanto, l’obiettivo generale dell’Unione in questi negoziati sarà quello di salvaguardare i suoi interessi e quelli dei suoi cittadini, delle sue imprese e dei suoi Stati membri. La decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione crea notevoli incertezze che rischiano di provocare turbolenze in particolare nel Regno Unito ma anche, in misura minore, in altri Stati membri. I cittadini che hanno costruito la propria vita sulla base dei diritti derivanti dall’appartenenza del Regno Unito all’UE si trovano di fronte alla prospettiva di perdere tali diritti. Le imprese e altri soggetti interessati perderanno la prevedibilità e la certezza offerte dal diritto dell’UE. La decisione avrà un impatto anche sulle autorità pubbliche. Dobbiamo pertanto procedere seguendo un approccio per fasi che dia priorità ad un recesso ordinato. È opportuno che le autorità nazionali, le imprese e altri soggetti interessati adottino tutte le misure necessarie per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito. Nell’intero arco dei negoziati l’Unione manterrà la sua unità e agirà in modo unitario al fine di raggiungere un risultato che sia giusto ed equo per tutti gli Stati membri e nell’interesse dei suoi cittadini. Darà prova di spirito costruttivo e si adopererà per trovare un accordo. Ciò è nel miglior interesse di entrambe le parti. L’Unione si impegnerà a fondo per raggiungere tale obiettivo, ma si preparerà per essere in grado di gestire la situazione anche in caso di eventuale fallimento dei negoziati.

I presenti orientamenti definiscono il quadro per i negoziati a norma dell’articolo 50 del TUE e stabiliscono i principi e le posizioni generali che l’Unione seguirà in tutto l’arco dei negoziati. In tale contesto, il Consiglio europeo accoglie con favore la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017. Il Consiglio europeo si occuperà costantemente della questione e aggiornerà i presenti orientamenti secondo necessità nel corso dei negoziati. Le direttive di negoziato saranno adattate di conseguenza.

PRINCIPI FONDAMENTALI 1. Il Consiglio europeo continuerà a basarsi sui principi enunciati nella dichiarazione dei capi di Stato o di governo e dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea del 29 giugno 2016. Ribadisce l’auspicio che il Regno Unito resti un partner stretto in futuro. Ribadisce altresì che ogni accordo con il Regno Unito dovrà essere basato su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità. La salvaguardia dell’integrità del mercato unico esclude la partecipazione ad esso su base settoriale. Un paese che non è membro dell’Unione e non rispetta i medesimi obblighi di un membro non può avere gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di un membro. In tale contesto, il Consiglio europeo si compiace del fatto che il governo britannico riconosca che le quattro libertà del mercato unico sono indivisibili e che non sono ammissibili scelte di comodo. L’Unione preserverà la propria autonomia per quanto riguarda il suo processo decisionale e il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea. 2. I negoziati a norma dell’articolo 50 del TUE saranno condotti all’insegna della trasparenza e come un pacchetto unico. In ottemperanza al principio secondo cui “nulla è concordato finché tutto non è concordato”, non sarà possibile concordare soluzioni su singoli elementi. L’Unione affronterà i negoziati con posizioni unificate e dialogherà con il Regno Unito esclusivamente attraverso i canali stabiliti nei presenti orientamenti e nelle direttive di negoziato. Al fine di non indebolire la posizione dell’Unione, non vi saranno negoziati separati tra singoli Stati membri e il Regno Unito su questioni attinenti al recesso del Regno Unito dall’Unione. 3. I principi fondamentali sopra esposti dovrebbero applicarsi in egual misura ai negoziati per un recesso ordinato, alle eventuali trattative preliminari e preparatorie sul quadro delle future relazioni e a qualunque forma di modalità transitoria.

UN APPROCCIO PER FASI AI NEGOZIATI 4. Alla data del recesso, i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, ai suoi paesi e territori d’oltremare attualmente associati all’Unione e ai territori delle cui relazioni esterne il Regno Unito è responsabile. Scopo principale dei negoziati è garantire il recesso ordinato del Regno Unito al fine di limitare l’incertezza e, nella misura del possibile, ridurre al minimo le turbolenze causate da questo brusco cambiamento. A tal fine, la prima fase dei negoziati mirerà a: – offrire a cittadini, imprese, soggetti interessati e partner internazionali il massimo grado possibile di chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda gli effetti immediati del recesso del Regno Unito dall’Unione; – regolare lo svincolamento del Regno Unito dall’Unione e da tutti i diritti e gli obblighi che ad esso derivano dagli impegni assunti in quanto Stato membro. Il Consiglio europeo seguirà attentamente i progressi compiuti e deciderà quando saranno sufficienti a permettere che i negoziati passino alla fase successiva. 5. Sebbene un accordo sulle future relazioni tra l’Unione e il Regno Unito possa di per sé essere messo a punto e concluso solo una volta che il Regno Unito sia diventato un paese terzo, l’articolo 50 del TUE richiede che le modalità del recesso tengano conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. In questa prospettiva, si dovrebbe giungere a una visione globale sul quadro delle future relazioni durante una seconda fase dei negoziati previsti dall’articolo 50 del TUE. Siamo pronti ad avviare trattative preliminari e preparatorie a questo scopo nell’ambito dei negoziati a norma dell’articolo 50 del TUE non appena il Consiglio europeo deciderà che la prima fase ha permesso progressi sufficienti verso il conseguimento di un accordo soddisfacente sulle modalità di un recesso ordinato. Per quanto necessario e giuridicamente possibile, i negoziati possono anche cercare di stabilire modalità transitorie nell’interesse dell’Unione e, se del caso, predisporre passerelle verso il quadro prevedibile delle future relazioni alla luce dei progressi compiuti. Siffatte eventuali modalità transitorie devono essere chiaramente definite, limitate nel tempo e soggette a meccanismi di esecuzione efficaci. Qualora si prendesse in considerazione un prolungamento a tempo determinato dell’acquis dell’Unione, ciò richiederebbe l’applicazione degli esistenti strumenti e strutture di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione dell’Unione. 7. Il termine di due anni previsto all’articolo 50 del TUE scade il 29 marzo 2019.

ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI UN RECESSO ORDINATO 8. Il diritto di ogni cittadino dell’UE e dei suoi famigliari di vivere, lavorare o studiare in qualunque Stato membro dell’UE è un aspetto fondamentale dell’Unione europea: assieme ad altri diritti previsti dalla legislazione dell’UE, ha plasmato le vite e le scelte di milioni di persone. La prima priorità dei negoziati sarà concordare garanzie reciproche intese a salvaguardare, alla data del recesso, lo status e i diritti derivanti dal diritto dell’Unione dei cittadini dell’UE e del Regno Unito, e delle relative famiglie, interessati dal recesso del Regno Unito dall’Unione. Dette garanzie devono essere effettive, eseguibili, non discriminatorie e globali e comprendere il diritto di ottenere il soggiorno permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale. È opportuno che i cittadini possano esercitare i loro diritti mediante procedure amministrative agevoli e semplici. 9. L’uscita del Regno Unito dall’Unione avrà inoltre ripercussioni sulle imprese dell’UE che hanno scambi con il Regno Unito e che vi operano e sulle imprese britanniche che hanno scambi con l’Unione e che vi operano. Analogamente, può avere effetti sui soggetti che hanno concluso contratti e accordi commerciali o che prendono parte a programmi finanziati dall’UE partendo dal presupposto che il Regno Unito sarebbe rimasto membro dell’UE. I negoziati dovrebbero cercare di evitare un vuoto giuridico quando i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito e, per quanto possibile, di affrontare le incertezze. 10. Una liquidazione finanziaria una tantum – che comprenda le questioni derivanti dal QFP e quelle connesse alla Banca europea per gli investimenti (BEI), al Fondo europeo di sviluppo (FES) e alla Banca centrale europea (BCE) – dovrebbe garantire il rispetto, da parte sia dell’Unione sia del Regno Unito, degli obblighi derivanti dall’intero periodo di appartenenza del Regno Unito all’Unione. La liquidazione dovrebbe riguardare tutti gli impegni, come anche le passività, ivi comprese le passività potenziali. 11. L’Unione ha sempre sostenuto l’obiettivo della pace e della riconciliazione sancito nell’accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti; continuare a sostenere e a tutelare i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace continuerà a rivestire fondamentale importanza. Considerate le circostanze specifiche dell’isola d’Irlanda, sarà necessario trovare soluzioni flessibili e creative, anche allo scopo di evitare una frontiera fisica, rispettando al contempo l’integrità dell’ordinamento giuridico dell’Unione. In questo contesto l’Unione dovrebbe anche riconoscere gli accordi e le intese bilaterali esistenti tra il Regno Unito e l’Irlanda che sono compatibili con il diritto dell’UE. 12. L’Unione dovrebbe concordare con il Regno Unito intese relativamente alle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e riconoscere al riguardo gli accordi e le intese bilaterali tra la Repubblica di Cipro e il Regno Unito che sono compatibili con il diritto dell’UE, specialmente per quanto attiene alla salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini dell’UE che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità. 13. In seguito al recesso, gli accordi conclusi dall’Unione, oppure dagli Stati membri a nome dell’Unione o dall’Unione e dai suoi Stati membri congiuntamente, non riguarderanno più il Regno Unito. L’Unione manterrà i propri diritti e obblighi rispetto agli accordi internazionali. A tal riguardo, il Consiglio europeo si aspetta che il Regno Unito onori la sua parte di tutti gli impegni internazionali sottoscritti nell’ambito della sua appartenenza all’UE. In questi casi occorrerebbe avviare un dialogo costruttivo con il Regno Unito su un possibile approccio comune nei confronti dei paesi terzi partner, delle organizzazioni e convenzioni internazionali interessati.14. L’accordo di recesso dovrebbe inoltre affrontare eventuali questioni derivanti dal recesso in altri settori di cooperazione, tra cui la cooperazione giudiziaria, le attività di contrasto e la sicurezza. 15. Benché spetti ai 27 Stati membri decidere rapidamente sulla sede futura delle agenzie e strutture dell’UE che si trovano nel Regno Unito, è opportuno raggiungere intese atte a facilitarne il trasferimento. 16. Per tutti i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea alla data del recesso che coinvolgono il Regno Unito o persone fisiche o giuridiche nel Regno Unito è opportuno definire modalità che assicurino la certezza del diritto e la parità di trattamento. La Corte di giustizia dell’Unione europea dovrebbe restare competente a decidere in questi procedimenti. Analogamente, è opportuno definire modalità per i procedimenti amministrativi pendenti dinanzi alla Commissione europea e alle agenzie dell’Unione alla data del recesso che coinvolgono il Regno Unito o persone fisiche o giuridiche nel Regno Unito. Inoltre, occorrerebbe prevedere modalità per eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari da avviare dopo l’uscita per fatti avvenuti prima della data di recesso. 17. L’accordo di recesso dovrebbe comprendere gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione in ordine all’applicazione e interpretazione dell’accordo stesso, nonché modalità istituzionali debitamente circoscritte che consentano di adottare le misure necessarie in situazioni non previste dall’accordo. In tale contesto occorre tener presente l’interesse dell’Unione a tutelare in modo efficace la propria autonomia e il proprio ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea.

IV. TRATTATIVE PRELIMINARI E PREPARATORIE PER UN QUADRO ATTINENTE ALLE FUTURE RELAZIONI UNIONE-REGNO UNITO 18. Il Consiglio europeo accoglie con favore e condivide il desiderio del Regno Unito di instaurare uno stretto partenariato tra l’Unione e il Regno Unito dopo la sua uscita. Se è vero che le relazioni tra l’Unione e uno Stato che non ne è membro non possono offrire gli stessi vantaggi dell’appartenenza all’Unione, rimarranno legami forti e costruttivi nell’interesse di entrambe le parti che dovrebbero spingersi oltre i soli scambi commerciali. 19. Il governo britannico ha comunicato che non punterà a restare nel mercato unico; per converso, intenderebbe perseguire un ambizioso accordo di libero scambio con l’Unione europea. Tenendo presenti gli interessi dell’Unione, il Consiglio europeo è pronto ad avviare i lavori per un accordo sugli scambi, da mettere a punto e concludere nel momento in cui il Regno Unito non sarà più uno Stato membro. 20. Qualsiasi accordo di libero scambio dovrebbe essere equilibrato, ambizioso e di vasta portata. Non può tuttavia equivalere alla partecipazione al mercato unico o sue parti, in quanto ciò ne comprometterebbe l’integrità e il corretto funzionamento. L’accordo deve garantire parità di condizioni, segnatamente in termini di concorrenza e aiuti di Stato, e a questo proposito comprendere salvaguardie contro vantaggi concorrenziali sleali derivanti, tra l’altro, da misure e prassi fiscali, sociali, ambientali e regolamentari. 21. Qualsiasi quadro futuro dovrebbe salvaguardare la stabilità finanziaria dell’Unione e rispettarne il regime e le norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la loro applicazione. 22. L’UE è pronta a instaurare partenariati in settori non collegati agli scambi, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure in materia di sicurezza, di difesa e di politica estera. 23. Il futuro partenariato deve comprendere opportuni meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie che non incidano sull’autonomia dell’Unione, in particolare sui suoi processi decisionali. 24. Dopo che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione, nessun accordo tra l’UE e il Regno Unito potrà essere applicato al territorio di Gibilterra senza accordo tra il Regno di Spagna e il Regno Unito.

V. PRINCIPIO DI SINCERA COOPERAZIONE 25. Fino a quando non lascerà l’Unione, il Regno Unito resterà membro dell’Unione europea a pieno titolo, soggetto a tutti i diritti e obblighi sanciti dai trattati e dal diritto dell’UE, compreso il principio di sincera cooperazione. 26. Il Consiglio europeo riconosce che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell’Unione finché ne sarà membro. Analogamente, l’Unione si attende che il Regno Unito riconosca l’esigenza dei 27 Stati membri di riunirsi e discutere delle questioni legate alla situazione successiva al recesso del Regno Unito. 27. Fintantoché il Regno Unito resterà membro, tutte le attività in corso dell’UE devono proseguire il più agevolmente possibile a 28. Il Consiglio europeo resta determinato a portare avanti con ambizione le priorità che l’Unione si è prefissa. I negoziati con il Regno Unito saranno tenuti separati dalle attività in corso dell’Unione e non interferiranno con il loro avanzamento.

VI. MODALITÀ PROCEDURALI PER I NEGOZIATI A NORMA DELL’ARTICOLO 50 28. Il Consiglio europeo approva le modalità definite nella dichiarazione dei 27 capi di Stato o di governo del 15 dicembre 2016.

 

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