Per la prima volta, il Ministero dell’Interno britannico ha dato una definizione formale dell’espressione “attività operativa o commerciale”, requisito fondamentale per ottenere una licenza di sponsorizzazione.
Una novità attesa da anni, con importanti riflessi per start-up, enti no-profit e aziende in fase pre-commerciale, e uno sguardo su come altri Paesi disciplinano il tema per categorie particolari come gli sportivi professionisti.
Il requisito che nessuno aveva mai definito
Da anni, qualsiasi azienda che intendesse assumere lavoratori stranieri tramite il sistema Skilled Worker nel Regno Unito doveva dimostrare di “operare o commerciare legalmente” nel Paese.
Un requisito centrale, ma mai accompagnato da una definizione ufficiale.
In assenza di criteri chiari, sponsor, consulenti e funzionari si affidavano a pratiche informali, precedenti di rifiuto e interpretazioni soggettive.
Il risultato era inevitabile: incertezza diffusa, decisioni incoerenti e domande respinte per ragioni difficili da anticipare.
Il 20 maggio 2026 il Ministero dell’Interno ha colmato questa lacuna aggiornando il glossario della guida per gli sponsor.
La nuova definizione in sintesi
Il glossario aggiornato stabilisce che:
In senso lato, per «commercio» si possono intendere le operazioni di natura commerciale mediante le quali il commerciante fornisce ai clienti, a fronte di un compenso, beni o servizi di vario genere.
Il termine «operativo» comprende le attività di enti di beneficenza e altre organizzazioni senza scopo di lucro, nonché delle imprese impegnate in attività pre-commerciali con l’obiettivo di avviare l’attività commerciale in un futuro prevedibile.”
La definizione riconosce tre categorie come potenzialmente idonee:
Imprese commerciali: aziende che forniscono beni o servizi a clienti in cambio di un compenso, indipendentemente dal volume d’affari.
Enti no-profit e charity: organizzazioni che erogano servizi a beneficiari anche senza finalità di lucro.
Imprese pre-commerciali: aziende non ancora operative a pieno regime, ma con piani credibili per avviare l’attività nel prossimo futuro.
Il punto chiave: un’azienda non deve necessariamente generare ricavi per qualificarsi, purché dimostri attività operativa autentica e un piano credibile di sviluppo.
I casi a rischio: quando la licenza può essere rifiutata
La chiarezza definitoria funziona in entrambe le direzioni.
Il Ministero ha identificato due situazioni a rischio rifiuto o revoca:
Attività commerciale insufficiente: organizzazioni con scarse evidenze di transazioni reali con clienti esterni, finanziate principalmente da investitori o entità collegate piuttosto che da ricavi commerciali propri.
Circular trading: strutture in cui fatture e contratti circolano prevalentemente tra entità collegate sotto la stessa proprietà, con poca evidenza di attività commerciale esterna genuina. Il Ministero può considerare tali strutture artificiali, create principalmente per ottenere la licenza.
La guida introduce inoltre un nuovo motivo obbligatorio di revoca: la licenza può essere cancellata quando il Ministero ha fondati motivi per ritenere che l’organizzazione esista principalmente per facilitare l’ingresso di lavoratori che altrimenti non avrebbero il permesso di lavorare nel Paese.
Il messaggio è netto: la sostanza commerciale reale conta più della documentazione formale.
Il trattamento degli sportivi: un confronto internazionale
La questione di cosa costituisce “attività operativa genuina” assume una rilevanza particolare quando il lavoratore da sponsorizzare è un atleta professionista.
Le normative variano significativamente da Paese a Paese, con approcci che riflettono differenti tradizioni giuridiche e politiche di attrattività del talento sportivo.
Regno Unito — Skilled Worker / Sportsperson
Gli sportivi professionisti rientrano in un percorso dedicato (già Tier 5 Sportsperson). Il club o la federazione deve essere accreditato come sponsor. I requisiti di “attività operativa” si applicano anche agli enti sportivi, che devono dimostrare un’attività agonistica o organizzativa reale nel Paese.
Francia — Passeport Talent
Gli atleti di alto livello accedono al Passeport Talent (4 anni rinnovabili), rilasciato a chi è riconosciuto dalla federazione sportiva nazionale. Non è richiesto un datore di lavoro sponsor nel senso anglosassone: è sufficiente il riconoscimento federale e la dimostrazione di un contratto sportivo.
Monaco — Régime de travail sportif
Il Principato disciplina il lavoro sportivo tramite contratti regolati dalla federazione monegasca competente. Gli atleti stranieri necessitano di un permesso di soggiorno lavorativo e di un contratto con un club monegasco. La ridotta dimensione del Principato rende il processo più diretto, con verifica caso per caso.
Italia — Decreto Flussi / sportivi
Gli sportivi professionisti extra-UE possono essere tesserati tramite le federazioni affiliate al CONI, che svolgono di fatto un ruolo analogo allo sponsor britannico. Il processo passa dal Decreto Flussi o da permessi specifici per lavoro subordinato sportivo, con quote spesso insufficienti rispetto alla domanda reale.
Australia — Temporary Activity Visa (subclass 408)
Il visto subclass 408 copre gli sportivi in competizione o in allenamento. Il club o la federazione sponsor deve essere approvato dal Dipartimento degli Affari Interni. L’attività sportiva è considerata sufficiente come “attività operativa”, senza necessità di dimostrare ricavi commerciali.
USA — Visto O-1B / P-1
Gli atleti professionisti accedono al visto P-1A (atleti di fama internazionale o appartenenti a squadre) o O-1B (straordinarie capacità). Il petitioner, club, agenzia o agente, svolge il ruolo di sponsor e deve dimostrare la natura dell’attività sportiva professionale.
Non è richiesta la dimostrazione di ricavi commerciali dell’ente.
Il confronto evidenzia un elemento comune: in quasi tutte le giurisdizioni il requisito di “genuinità operativa” per gli sponsor sportivi è interpretato in modo più flessibile rispetto ad altri settori, riconoscendo che l’attività agonistica costituisce di per sé un’attività economica e organizzativa reale.
Cosa devono fare ora le aziende sponsor
Alla luce di questi cambiamenti, chi sta presentando o mantiene una licenza di sponsorizzazione dovrebbe verificare la propria posizione su questi fronti:
Documentare chiaramente l’attività operativa e commerciale dell’organizzazione con prove aggiornate.
Verificare che contratti e fatture riflettano transazioni genuine con soggetti terzi, non solo entità collegate.
Per le imprese pre-revenue, preparare un piano di sviluppo commerciale credibile e documentato.
Rivedere le strutture di fatturazione interna per evitare profili riconducibili al “circular trading”.
Garantire che i sistemi HR siano adeguati e che le posizioni aperte siano genuine e coerenti con l’attività aziendale.
Gli enti sportivi devono assicurarsi che la propria attività agonistica e organizzativa sia chiaramente documentata come attività operativa reale.
La nuova definizione offre finalmente un punto di riferimento concreto per le aziende genuine, in particolare quelle nelle fasi iniziali, ma segnala anche un’attenzione crescente verso la sostanza commerciale reale.
Chi chiede o mantiene una licenza non può più affidarsi alla sola documentazione formale: deve dimostrare, con prove concrete, di essere un datore di lavoro autentico e attivo.
Il confronto internazionale mostra che questa direzione è condivisa da molti sistemi avanzati, con adattamenti specifici per realtà come lo sport professionistico.