Con una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, per le società che operano in Italia mediante piattaforme on line situate all’estero, non è possibile accertare la sussistenza della residenza fiscale in Italia, anche se i clienti dei servizi prestati sono italiani e l’attività viene svolta in Italia a seguito di una concessione rilasciata dallo Stato italiano.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda una società di diritto maltese. Il fisco ha ipotizzato il reato di omessa dichiarazione in quanto, benché l’attività di giochi on line fosse gestita da una piattaforma web localizzata a Malta, dove la società aveva anche la propria sede legale, era stata accertata la residenza italiana in virtù dell’oggetto sociale situato in Italia.
Secondo gli organi accertatori il fatto che i clienti dei giochi on line fossero italiani e, soprattutto, che per questa attività la società maltese avesse ottenuto una regolare concessione in Italia era sufficiente a configurare l’oggetto sociale in Italia e, di conseguenza, la residenza fiscale italiana.
La Suprema Corte ha stabilito che il dato formale della “nazionalità” della concessione o del mercato di riferimento “non si concilia con la definizione di oggetto principale desumibile dal dettato della norma e della sua interpretazione giurisprudenziale”.
Al contrario, l’oggetto principale coincide con l’attività concretamente svolta che, nel caso della società maltese, si sostanzia nella gestione della piattaforma di gioco on line, interamente svolta a Malta, mentre la concessione rappresenta solamente un presupposto per poi svolgere concretamente l’attività.
E’ irrilevante ai fini di accertare l’oggetto sociale italiano il fatto che parte dell’assistenza on line alla clientela venisse svolta dall’Italia.
Secondo la Cassazione ciò che rileva è la gestione della piattaforma tecnologica necessaria per l’esercizio dell’attività, mentre l’assistenza alla clientela rappresenterebbe un’attività meramente ausiliaria, che potrebbe quindi essere dislocata ovunque senza che ciò abbia rilievo per l’accertamento della residenza fiscale.
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