Il Governo Britannico ha presentato un emendamento ad un’ordinanza del 2016 relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (luogo delle prestazioni di servizi: eccezioni relative alle forniture effettuate ai soggetti interessati) che entrerà in vigore per le forniture a partire dal 1 ottobre 2016.
La modifica ha per oggetto i servizi di riparazione effettuati in seguito a reclami presentati alle assicurazioni che però devono soddisfare i seguenti criteri: la fornitura viene effettuata in base ad un reclamo presentato nell’ambito di un contratto di assicurazione e quest’ultima è effettuata ad un imprenditore che è diverso dalla persona assicurata.
In tali casi, i servizi, invece di essere tassati nel Regno Unito, se vengono effettivamente utilizzati e fruiti al di fuori dell’UE, la fornitura deve essere considerata come se fosse fornita nel luogo in cui viene goduta. Allo stesso modo, laddove una fornitura di tali servizi viene in genere considerata come effettuata al di fuori dell’UE, se i servizi sono effettivamente utilizzati ed impiegati nel Regno Unito, questi saranno soggetti a IVA nel Regno Unito.
La modifica si applica nel caso di una prestazione di servizi consistenti nella riparazione di beni mobili materiali (come le automobili o telefoni cellulari) in cui la fornitura viene effettuata in virtù di un contratto di assicurazione ed è fatta, per esempio, in favore dell’assicuratore piuttosto che della persona assicurata.
Be the first to comment