Il Consiglio europeo ha adottato una Direttiva al fine di armonizzare le norme nazionali in materia di IVA sui voucher all’interno dell’Unione Europea (UE).
Il Consiglio ha comunicato che la direttiva mira a ridurre il rischio di disallineamenti all’interno delle norme fiscali nazionali che possono portare ad una doppia imposizione, alla non tassazione o ad altre conseguenze indesiderate. Questo può accadere quando un vaucher è rilasciato in uno stato membro e utilizzato in un altro, ed in particolare dove i voucher vengono negoziati.
Il regime IVA applicabile alle operazioni associate ai vaucher dipende dalle caratteristiche del voucher. La direttiva stabilisce le definizioni per i buoni monouso e multiuso e le regole stabilite per determinare il valore imponibile delle operazioni in entrambi i casi.
Il Consiglio ha dichiarato: “Laddove il regime IVA applicabile alla cessione di beni o servizi può essere determinato con certezza già all’emissione di un voucher monouso, l’IVA deve essere applicata su ogni trasferimento, compresa l’emissione del vaucher monouso. L’effettiva consegna dei beni o la prestazione effettiva dei servizi in cambio di un vaucher monouso non dovrebbe essere considerato come una transazione indipendente “.
“Per i vauchers multiuso, è necessario chiarire che l’IVA deve essere applicata ai beni o ai servizi a cui i vauchers sono relativi. In questo contesto, qualsiasi trasferimento che precede i vaucher multiuso non dovrebbe essere soggetto ad IVA.”
Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2018, per recepire la direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale. La Direttiva si applica ai vaucher rilasciati dopo tale data.
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