Il 23 maggio 2018, la Securities and Futures Commission (SFC) ha pubblicato le conclusioni della sua consultazione relativa agli obblighi informativi per i conti discrezionali (Conclusioni di Consultazione). Esse consistono in emendamenti al Codice di condotta per le persone autorizzate o registrate presso la Securities and Futures Commission (Code).
Gli emendamenti del Codice mirano a rispondere alle domande che sono state sollevate per la prima volta in risposta al documento di consultazione dell’SFC sui miglioramenti proposti alla normativa sulla gestione patrimoniale che era stata pubblicata il 23 novembre 2016.
In particolare, non era chiaro in che modo determinati obblighi informativi del Codice si applicassero ai conti discrezionali. In risposta, il 16 novembre 2017, la SFC ha pubblicato un’ulteriore consultazione finalizzata a chiarire la posizione dei conti discrezionali, contestualmente alla pubblicazione delle sue conclusioni tratte dalla consultazione iniziale.
Le Conclusioni della Consultazione definiscono la posizione finale della SFC in merito agli obblighi informativi per i conti discrezionali. Le modifiche finali del Codice sono state pubblicate il 25 maggio 2018 (una versione aggiornata degli emendamenti, che mostra ulteriori revisioni effettuate a seguito di un feedback alla consultazione, può essere trovata nell’Appendice A delle Conclusioni di Consultazione).
Le modifiche del Codice entreranno in vigore il 25 novembre 2018. La SFC ha fornito ulteriori indicazioni tramite domande frequenti, che verranno aggiornate di volta in volta.
A chi si applicheranno gli obblighi informativi?
Gli obblighi di informativa modificati (nella forma di un nuovo comma 7.2 del Codice) si applicheranno agli intermediari:
- Che ricevono benefici dagli emittenti di prodotti nel corso della fornitura discrezionale di servizi di gestione; e
- Che ricavano profitti commerciali da prodotti acquistati da o venduti a terzi per i conti discrezionali.
Che cosa comprenderanno tali obblighi?
- La percentuale massima di benefici monetari per l’investimento di un tipo di prodotto deve essere divulgata. I “benefici monetari” includeranno benefici monetari sia quantificabili che non. Laddove i benefici monetari non siano quantificabili, l’esistenza e la natura di tali benefici dovrebbero essere rivelate.
- La percentuale massima di profitti commerciali per l’investimento di un tipo di prodotto deve essere indicata nelle circostanze in cui non si assume alcun rischio di mercato e si realizza l’utile commerciale per effettuare (i) un acquisto di un prodotto di investimento da un terzo per un cliente, o (ii) una vendita di un prodotto di investimento a una terza parte per un cliente.
Sono inoltre comprese le seguenti informazioni generiche:
- Il conseguimento di un beneficio deve essere indicato quando esiste un accordo di remunerazione non esplicito che dà luogo a un vantaggio monetario.
- L’esistenza e la natura dei benefici non monetari da parte dell’emittente di un prodotto devono essere comunicate.
Esenzione
Ci sarà un’esenzione dal nuovo comma 7.2 del Codice in relazione agli investitori professionali istituzionali, nonché agli investitori professionali aziendali nel caso in cui siano rispettati i requisiti pertinenti di cui ai commi 15.3A e 15.3B del Codice.
La divulgazione dovrebbe essere fatta per iscritto ai clienti al momento dell’apertura del conto o prima di concordare i discrezionali servizi di gestione con il cliente.
E` richiesta solo una divulgazione una tantum, e un’informativa aggiornata dovrebbe essere fornita al cliente non appena sia possibile nel caso in cui ci siano dei cambiamenti.
La SFC ha inoltre stabilito (nella FAQ 2) che, laddove nessun vantaggio o profitto commerciale sia ottenuto da un intermediario, non e` richiesta alcuna informativa sebbene tali informazioni possano essere fornite agli investitori come informazioni aggiuntive.
I nuovi obblighi informativi costituiscono l’ultimo tassello del puzzle del regime potenziato della SFC per i gestori patrimoniali.
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