Residente all’estero ed iscritto AIRE: non soggetto al monitoraggio.
Non è obbligato alla compilazione del quadro RW in quanto non è considerato un soggetto residente fiscalmente in Italia, in quanto è iscritto all’Aire, non dimora abitualmente in Italia ed il suo centro di interesse sono situati all’estero, pertanto non sarà soggetto ad obbligo dichiarativo in Italia in quanto la potestà impositiva spetta allo Stato estero in cui risiede.
Nello stato estero di residenza dovrà dichiarare i redditi secondo il principio del world-wide income taxation principle, infatti in materia di imposte sul reddito, per i soggetti residenti nel territorio italiano si applica il principio della tassazione su base mondiale.
Secondo tale principio sono soggetti a tassazione nel nostro paese tutti i redditi del soggetto, a prescindere dal luogo in cui essi sono stati prodotti: dunque, anche se prodotti all’estero.
Resta da ricordare che il centro di interesse deve essere effettivamente nello stato estero in quanto in caso contrario potrebbe essere considerato fiscalmente residente in Italia e per questo sarebbe soggetto a tutti gli obblighi dichiarativi e impositivi dello Stato Italiano.
Dipendenti pubblici all’estero non soggetti al monitoraggio
I dipendenti di ruolo pubblici in servizio all’estero non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo sul monitoraggio (compilazione del modulo RW) relativamente ai depositi e ai conti correnti detenuti presso banche estere per l’accredito degli emolumenti. Se però rientrano in Italia sono tenuti alla dichiarazione.
Lavoratori transfrontalieri
I lavoratori dipendenti transfrontalieri e i dipendenti di imprese multinazionali che lavorano all’estero sono, in quanto residenti in Italia, tenuti agli obblighi di monitoraggio relativamente ai depositi e ai conti correnti detenuti presso banche estere per l’accredito degli emolumenti.
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