La Francia è il primo stato dell’Unione Europea ad aver introdotto l’imposta sui servizi digitali.
Definita “la tassa del 21esimo secolo”, la DST (Digital Services Tax) è entrata in vigore il 1° Gennaio del 2019.
La DST è anche conosciuta con l’acronimo “GAFA tax” (dalle inziali di Google, Apple, Facebook e Amazon).
Contrariamente a quanto suggerito dal nome, l’imposta francese GAFA non riguarda solo i gruppi americani, ma anche gruppi internazionali, francesi, tedeschi, cinesi, spagnoli e inglesi.
L’amministrazione francese ha previsto che circa 30 gruppi internazionali saranno interessati da tale imposta.
Le attività commerciali che rientrano nell’ambito di applicazione della DST sono: la fornitura di una piattaforma digitale che consente l’interazione tra gli utenti e la fornitura di servizi per gli inserzionisti che mirano a condividere messaggi pubblicitari sulle piattaforme digitali. La fornitura della piattaforma digitale si riferisce alla posizione degli utenti, quindi se l’utente risiede in Francia nel corso dell’anno fiscale, il servizio sarà considerato fornito in Francia.
L’imposta in esame non si applica alle piattaforme che non provvedono alla raccolta dei dati degli utenti.
A condizione che le aziende utilizzino principalmente l’interfaccia digitale per fornire agli utenti i seguenti servizi, la fornitura della piattaforma digitale non dovrebbe essere tassata per:
- contenuti digitali come commercio elettronico, servizi video, musica su richiesta;
- servizi di comunicazione;
- servizi di pagamento regolamentati.
Laddove l’interfaccia digitale sia utilizzata per gestire specifici sistemi e processi finanziari regolamentati come la liquidazione dei pagamenti, la fornitura della piattaforma digitale non dovrebbe essere tassabile.
Inoltre, quando lo scopo principale della piattaforma è quello di facilitare l’acquisto o la vendita di servizi per pubblicare annunci, la fornitura della piattaforma digitale non sarà tassabile, ma la fornitura di tali servizi agli inserzionisti sarà tassata.
Tali servizi saranno considerati prestati in Francia durante l’anno fiscale di riferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- la piattaforma digitale consente la fornitura di beni e servizi direttamente tra utenti: una transazione viene conclusa durante l’anno fiscale di riferimento da un utente residente in Francia;
- per altri tipi di piattaforma: almeno un utente apre un conto in Francia durante l’anno fiscale di riferimento cosi che l’utente può accedere a tutti o ad alcuni dei servizi disponibili sulla piattaforma digitale.
In termini di servizi agli inserzionisti, questi servizi possono includere l’acquisizione, l’archiviazione e la consegna di annunci pubblicitari, il controllo della pubblicità, la misurazione delle prestazioni degli annunci, nonché la trasmissione e la gestione dei dati dell’utente.
Le transazioni interaziendali sono escluse dall’imposta GAFA.
L’applicazione della DST è subordinata alla sussistenza di due parametri fondamentali: un fatturato mondiale annuo di 750 milioni di euro per i servizi digitali e un fatturato nazionale di 25 milioni di euro di servizi digitali localizzati in Francia.
La Francia ha adottato l’aliquota suggerita nelle proposte dell’Unione Europea, applicando un’imposta del 3% sulle entrate derivanti da eventuali servizi digitali che soddisfano i criteri di cui sopra. Soggetto responsabile del pagamento è considerata la società che riceve il pagamento per i servizi digitali pertinenti. La somma imponibile dipenderà quindi dalla percentuale dei pagamenti relativa alla Francia, dal tipo di servizi e dal tipo di piattaforma. Qualsiasi pagamento ricevuto in relazione alla fornitura di una piattaforma digitale che faciliti la vendita di manufatti non dovrebbe essere preso in considerazione.
A differenza dell’imposta britannica, l’imposta GAFA non è deducibile dall’imposta sul reddito delle società. È tuttavia deducibile da un’altra imposta francese denominata C3S (precedentemente nota come “imposta organica”).
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