Francia: adozione della tassa sui servizi digitali

L’11 luglio, il Senato francese (in seguito all’Assemblea nazionale francese del 4 luglio) ha adottato la Legge che istituisce una “Tassa su alcuni servizi forniti da grandi aziende del settore digitale”, il cosiddetto DST.

Il testo adottato è il risultato del Disegno di Legge, presentato dal governo francese lo scorso marzo. Anche se i membri del parlamento francese hanno conservato l’essenza del meccanismo ispirato dal progetto della Direttiva Europea, hanno comunque arricchito la legge con importanti chiarimenti e apportato alcune notevoli modifiche rispetto, tra l’altro, alla sua portata, alla localizzazione dei servizi imponibili e la sua attuazione nel 2019.

Questa Legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, dopo essere stata esaminata dalla Corte costituzionale.

Costituiscono oggetto del DST:

  • connettere gli utenti attraverso una piattaforma digitale: la messa a disposizione di un’interfaccia digitale che consenta agli utenti di contattare ed interagire con altri utenti allo scopo di fornire beni o servizi tra loro (marketplace, piattaforma di servizi online);
  • la vendita di spazi pubblicitari e dati digitali: servizi per l’acquisto, l’archiviazione e la trasmissione di pubblicità, controllo della pubblicità e misurazione delle prestazioni, nonché servizi per la gestione e la trasmissione di dati relativi agli utenti. Questa imposta coprirebbe anche la vendita di dati a fini pubblicitari.

Tuttavia, la messa a disposizione di un’interfaccia digitale non è un servizio tassabile:

  • laddove la persona che rende disponibile l’interfaccia utilizza la stessa come mezzo principale per fornire agli utenti (i) contenuti digitali, (ii) servizi di comunicazione e (iii) servizi di pagamento secondo la Sezione L. 314-1 del codice monetario francese;
  • quando l’interfaccia digitale viene utilizzata per gestire determinati sistemi e servizi finanziari regolamentati, espressamente elencati nella Legge (come i sistemi di pagamento interbancari o i sistemi per il pagamento e la consegna di strumenti finanziari, piattaforme di negoziazione, attività di consulenza in investimenti partecipativi …);
  • laddove lo scopo dell’interfaccia digitale è quello di consentire l’acquisto o la vendita di servizi finalizzati all’inserimento di annunci pubblicitari. In particolare, questa disposizione esenta gli scambi e le piattaforme programmatiche.

Infine, i servizi forniti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta.

Un’impresa che fornisce servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del DST è soggetta alla sua disciplina, indipendentemente dal fatto che sia stabilita in Francia se le sue entrate superano le soglie fiscali previste per l’anno civile precedente:

  • 750 milioni di EURO in tutto il mondo; e,
  • 25 milioni di euro in Francia.

Si tratta di un test congiuntivo; se un’impresa non supera entrambe le soglie, non è soggetta al DST.

Per le imprese, che sono collegate ad altre imprese attraverso un rapporto di controllo esclusivo, ai sensi della Sezione L. 233-16 del Codice commerciale francese (vale a dire, le imprese che devono redigere il bilancio consolidato), le entrate dell’intero gruppo sono aggregate nel determinare se entrambe le soglie di entrate vengono superate.

I servizi imponibili sono quelli forniti in Francia; per la localizzazione dei servizi svolti in Francia, il testo si basa, in particolare, sulla posizione dell’utente nell’ utilizzo dell’interfaccia digitale.

Si considera che l’utente si trova in ​​Francia se accede all’interfaccia digitale attraverso un dispositivo ivi situato. Il DST utilizza diversi criteri per l’individuazione della posizione, incluso l’indirizzo IP (Internet Protocol), in conformità con le norme relative al trattamento dei dati personali.

L’aliquota fiscale è fissata al 3%.

L’imposta si basa sull’importo, IVA esclusa, di tutte le somme raccolte nel mondo dal contribuente in cambio della prestazione dei servizi sopra descritti. Questa percentuale è uguale:

  • quando l’interfaccia digitale consente l’esecuzione, tra gli utenti dell’interfaccia, della consegna di beni o della prestazione di servizi: posto che l’utente sia in Francia;
  • quando l’interfaccia digitale non consente la consegna di beni o prestazioni di servizi: alla percentuale di utenti in possesso di un conto che è stato aperto dalla Francia e che consente l’accesso a tutti o parte dei servizi disponibili dall’interfaccia e che hanno utilizzato questo interfaccia durante l’anno civile interessato;
  • per i servizi relativi alla vendita di spazi pubblicitari diversi dalla vendita di dati che sono stati generati o raccolti quando gli utenti consultano le interfacce digitali: alla percentuale di annunci pubblicitari posizionati su un’interfaccia digitale basata sui dati relativi a un utente che consulta questa interfaccia pur essendo situato in Francia;
  • per le vendite di dati che sono stati generati o raccolti quando gli utenti consultano le interfacce digitali: alla percentuale di utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione di un’interfaccia digitale, quando questi utenti erano situati in Francia.

Il testo prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, alcuni servizi imponibili (in particolare operazioni indipendenti dall’accesso e dall’uso del servizio imponibile, e gli importi pagati in considerazione per la messa a disposizione di un’interfaccia digitale che faciliti la vendita di prodotti soggetti ad accisa laddove essi siano direttamente e inseparabili relativi al volume o al valore di tali vendite) non siano inclusi nella base imponibile.

Gli importi da prendere in considerazione sono quelli riscossi dal 1 ° gennaio, incluso l’anno civile 2019. Va notato che l’importo dell’imposta pagata sarà deducibile dall’imposta sul reddito delle società francesi. La Francia ha in programma di abbassare l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società per il 2019. La stessa legge che ha adottato il DST ha rinviato la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società per le grandi società.

La persona responsabile di questa imposta è la persona che riscuote gli importi.

L’imposta dovrà essere dichiarata nell’allegato della dichiarazione IVA francese CA3:

  • per le persone soggette al pagamento dell’IVA, contestualmente alla dichiarazione IVA CA3 presentata per marzo o per il primo trimestre dell’anno successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile;
  • per le persone che non sono tenute al pagamento dell’IVA in Francia, entro il 25 aprile dell’anno successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile.

L’imposta dovrà essere versata mediante due anticipi nell’anno in cui diventa esigibile; ciascuno pari alla metà dell’importo dovuto per l’anno precedente. Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato sulla CA3 depositata per il mese di marzo o il primo trimestre dell’anno successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile.

A determinate condizioni, un gruppo può optare per un regime consolidato per l’intero gruppo per quanto riguarda i requisiti di deposito e pagamento. L’opzione, che deve essere esercitata prima del 31 ottobre, con l’accordo di tutti i contribuenti del gruppo interessato, è valida per almeno tre anni. Per il 2019 le imprese che forniscono servizi devono versare un unico pagamento anticipato se le somme raccolte in considerazione della prestazione di tali servizi superano le soglie per l’applicazione dell’imposta.

Tale pagamento anticipato dovrà essere versato, per le persone soggette al pagamento dell’IVA, al momento della presentazione dell’allegato alla dichiarazione CA3 presentata per il mese di ottobre o, in altri casi, entro il 25 novembre 2019.

L’importo di questo anticipo sarà pari all’importo dell’imposta che sarebbe stata pagata, tenendo conto delle somme riscosse nel 2018 in considerazione dei servizi imponibili forniti in Francia. La percentuale rappresentativa della quota di servizi connessi con la Francia sarà valutata nel periodo compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione della legge e il 31 ottobre 2019. Laddove il contribuente non sia stabilito in uno Stato membro dell’Unione Europea o in qualsiasi altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo che ha concluso una convenzione sulla clausola di assistenza amministrativa per la lotta contro la frode e l’evasione fiscale, nonché la convenzione di mutua assistenza in materia di riscossione delle imposte, il contribuente nomina un rappresentante soggetto all’IVA stabilito in Francia. Il rappresentante deve essere accreditato dalle autorità fiscali competenti e deve impegnarsi, ove applicabile, a espletare le formalità in nome e per conto del preponente e a pagare l’imposta al posto del preponente.

Il testo prevede inoltre:

  • un obbligo per i contribuenti dell’ora legale di mantenere, a sostegno della loro contabilità, informazioni sugli importi raccolti mensilmente in considerazione per ciascuno dei servizi imponibili forniti, distinguendo tra quelli relativi a un servizio prestato in Francia e all’estero e, ove applicabile, quelli esclusi dalla base, nonché gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le percentuali che rappresentano la quota di servizi imponibili connessi con la Francia.
  • l’attuazione di una procedura specifica che consente alle autorità fiscali francesi di chiedere giustificazioni su tutti gli elementi utilizzati come base per il calcolo di tale imposta, senza caratterizzare un controllo fiscale.

Al fine di preservare la natura temporanea di questa imposta, i membri del parlamento francese hanno aggiunto alla legislazione una presentazione obbligatoria da parte del governo al Parlamento di una relazione sullo stato annuale delle relazioni internazionali. La relazione indicherà, la data in cui un nuovo meccanismo di attuazione sostituirà tale imposta.

Hanno, inoltre, richiesto in assenza di una notifica preventiva dell’imposta alla Commissione europea, che il governo presenti al Parlamento, entro tre mesi dall’entrata in vigore di questa legge, una relazione sui motivi per cui la suddetta imposta ha non è stato notificato alla Commissione europea.

 

 

 

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