In due casi recenti, l’Upper Tribunal ha considerato la rilevanza ed il peso da attribuire ai casi di figli con cittadinanza inglese, per quanto riguarda il rilascio del nullaosta e casi di deportazione. In questo articolo analizzeremo il primo argomento.
SD (British citizen children – entry clearance) Sri Lanka [2020] UKUT 00043
Il caso riguarda un cittadino dello Sri Lanka sposatosi con un cittadino inglese a Novembre 2011. La coppia ha avuto due figli, uno nato nel 2013 ed uno nel 2015, entrambi con cittadinanza inglese e che hanno sempre abitato con il ricorrente in Sri Lanka. Il ricorrente aveva richiesto, per due volte, un nullaosta per l’ingresso nel Regno Unito in qualitá di coniuge, secondo quanto previsto nell’ Appendice FM. In entrambi i casi le due richieste erano state rifiutate e l’appello contro la seconda decisione era stato respinto nel First-tier Tribunal.
Il nullaosta era stato negato sulla base del fatto che il Segretario di Stato non riteneva che l’appellante riuscisse a soddisfare i requisiti finanziari previsti nell’Appendice FM. É stato, inoltre, concluso che non sussistevano circostanze eccezionali, a giustificazione del rilascio del nullaosta.
L’Upper Tribunal ha annullato la decisione del First-tier Tribunal sulla base di un errore di diritto: il giudice non aveva tenuto in considerazione la nazionalitá inglese dei due figli. Il ricorrente riconosceva la mancanza del requisito finanziario previsto per legge, ma contestava il fatto che questo requisito non costituisse un fattore determinante, visto che il rifiuto di rilasciare il nullaosta impediva ai due figli con cittadinanza inglese di vivere nel Regno Unito e, conseguentemente, l’esercizio dei loro diritti di cittadini inglesi.
Nel riesame della decisione, la giuria presidenziale dell’Upper Tribunal ha considerato, in primis, la cornice normativa in relazione ai due bambini di nazionalitá inglese. La giuria ha considerato che le regole in materia di immigrazione prevedono un percorso specifico per i candidati che presentano una relazione genuina con il figlio in possesso della cittadinanza inglese. Inoltre, la sezione 117B(6) del Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 riconosce una protezione contro l’espulsione, quando non é ragionevole richiedere al bambino di lasciare il Regno Unito. In tutti i casi, il figlio ed il genitore devono vivere nel Regno Unito.
Tuttavia, l’Upper Tribunal aveva riconosciuto che il paragrafo GEN.3.2. richiede all’organo decisionale di considerare la sussistenza di circostanze di natura eccezionale, che risultano in una violazione dell’articolo 8, in quanto tale rifiuto avrebbe delle conseguenze ingiustificatamente severe per il richiedente, il suo partner, figli o altri membri della famiglia. Mentre il Segretario di Stato conferma il punto di partenza secondo il quale un bambino non dovrebbe normalmente lasciare il Regno Unito, tuttavia non è prevista nessuna regolamentazione relativa a bambini di cittadinanza inglese che vivono all’estero.
La giuria ha poi considerato la giurisprudenza domestica e della Corte di Strasburgo. Ha riscontrato delle difficoltá nell’applicazione della guida contenuta in ZH (Tanzania) [2011] 2 AC 166 e Zoumbas [2013] UKSC 34, in quanto entrambe le sentenze riguardano bambini che si trovavano giá nel Regno Unito e la loro espulsione o quella dei loro genitori, piuttosto che riguardare bambini con cittadinanza inglese che vivevano all’estero ed il rilascio di nullaosta. Ciononostante, l’Upper Tribunal ha affermato che, sia secondo la giurisprudenza domestica che secondo quella di Strasburgo, la nazionalitá é un fattore rilevante nei casi di espulsione o ricongiungimento, ma non necessariamente un fattore imprescindibile. Le conclusioni del presidential panel sono state riassunte nel paragrafo 71 della sentenza:
- Tenendo in considerazione l’autorevole giurisprudenza di Strasburgo sull’articolo 8, abbiamo concluso che: (i) non é possibile ritenere che l’articolo 8 imponga ad uno stato un’obbligo di rispettare la scelta da parte dei migranti del paese di residenza matrimoniale e di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suo territorio; (ii) un fattore rilevante da tenere in considerazione é la nazionalitá delle persone coinvolte; e (iii) al fine di definire lo scopo degli obblighi dello Stato, si devono considerare le circostanze del caso. Con riferimento al punto (ii), non possiamo trovare nessuna giustificazione nella giurisprudenza tale da ricomprendere il principio secondo il quale avere un figlio con cittadinanza inglese non costituisce una ragione di massima importanza per l’ammissione o il rilascio del nullaosta o, ancora, che un’importanza sostanziale debbe essere data alla nazionalitá del figlio. Ció che rileva e ció che deve essere preso in considerazione risulta essere lasciato alla volontá di ogni singolo Stato Contraente e al suo “margine d’apprezzamento”. Per quanto riguarda il punto (iii), vorremmo osservare che a tal proposito la giurisprudenza di Strasburgo riflette le nostre osservazioni iniziali sulla rilevanza della nazionalitá a livello di principio astratto, in particolare poiché i diritti ed i benefici derivanti dalla nazionalitá dipenderanno fortemente dalle circostanze del caso concreto.
Nell’applicare questa guida ai fatti del caso in oggetto, il Tribunale ha riaffermato al paragrafo 90 che la nazionalitá é un fattore rilevante nei casi di diritto di famiglia e che un ricorrente con un figlio di nazionalitá inglese che richiede un nullaosta é legittimato a richiedere la valutazione di tale fattore. Tuttavia, il Tribunale ha anche affermato che:
“la rilevanza da attribuire alla nazionalitá dipenderá sempre dalle circostanze del caso concreto e che non é necessariamente un fattore a cui attribuire un ruolo fondamentale. Inoltre, un bambino con doppia nazionalitá gode dei benefici derivanti dal possesso dell’altra nazionalitá. Non c’é niente nella giurisprudenza di Strasburgo o in quella domestica che richieda al tribunale o al convenuto di attribuire una maggiore importanza alla cittadinanza inglese/europea del figlio rispetto a quella di un altro Stato. Ció é piuttosto sorprendente, visto che un tale requisito rischia di essere visto come una forma di Eurocentrismo”.
Alla luce dei fatti appena esposti, il Tribunale ha considerato gli interessi dei figli con riferimento alle loro circostanze del caso in esame. In termini di rilevanza della nazionalitá inglese dei bambini, il Tribunale ha considerato il fatto che entrambi possiedono anche la nazionalitá cingalese e, perció, possono godere dei benefici e dei diritti derivanti dalla loro nazionalitá anche in Sri Lanka. Inoltre, “mentre l’effetto del rifiuto nei confronti dei figli del ricorrente é quello di negargli l’opportunitá di godere dei diritti e dei benefici della cittadinanza inglese e che derivano dall’avere una residenza nel Regno Unito”, il Tribunale ha rilevato che questa decisione é provvisoria, in quanto i figli potranno decidere di trasferirsi e di vivere nel Regno Unito una volta divenuti adulti.
Seguendo un’ampia valutazione di proporzionalitá, analizzando tutti i fattori piú rilevanti, il Tribunale ha affermato la mancanza di una violazione dell’articolo 8 derivante dal rifiuto di rilasciare il nullaosta e ha respinto il ricorso.
Nel complesso, l’Upper Tribunal ha effettuato una chiara distinzione tra casi di nullaosta che coinvolgono figli di cittadinanza inglese all’estero e casi di espulsione che coinvolgono figli con cittadinanza inglese che vivono nel Regno Unito. Mentre in questi ultimi casi la cittadinanza inglese “non sará altro che un fattore importante contro l’espulsione del bambino che ha il medesimo status in un altro paese”, come affermato da Lord Hope in ZH (Tanzania), il peso da attribuire alla cittadinanza inglese nel primo caso tende ad essere minore, come dimostrato in questa pronuncia, anche se ció dipenderá sempre dalle circostanze del caso.
In generale, (i) la distinzione di approccio tra i casi relativi all’espulsione e quelli relativi al rilascio di un nullaosta e (ii) il principio secondo il quale un peso diverso deve essere riconosciuto alla cittadinanza inglese di un bambino é variabile e presenta piccole difficoltá. É difficile, tuttavia, accettare il fatto che alla cittadinanza inglese di un bambino non debba essere data una forte importanza in qualsiasi circostanza, ma solamente in alcuni casi. Dopo tutto, il paragrafo conclusivo di Lord Kerr in ZH (Tanzania) é una formulazione a livello di principio:
- L’importanza della cittadinanza di un figlio deve essere considerata secondo due aspetti. Il primo invita al dibattito sulla valutazione dell’interesse del figlio, ovvero quale decisione é presa nel suo miglior interesse. Ritengo evidente che la limitazione del diritto del bambino di rivendicare la propria nazionalitá non é sicuramente imposta nel suo interesse. Quella considerazione deve perció assumere rilevanza nella determinazione del miglior interesse. É stato, inoltre, accettato dal ricorrente (e ritengo giustamente) che se un bambino é un cittadino inglese, questo assume un valore indipendente dal dibattito in relazione all’interesse del bambino e questo elemento deve bilanciare qualsiasi decisione che possa in qualche modo influire sulla determinazione del luogo in cui tale bambino dovrá vivere. Come affermato da Lady Hale, non é ritenuto un fattore inevitabilmente decisivo, tuttavia, uno dei benefici che la cittadinanza inglese offre non dovrebbe essere cosí facilmente trascurato, come ampiamente discusso da Lord Hope e Lady Hale.
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