Si è da poco conclusa la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europa e l’Italia, obtorto collo, aveva accettato, per le ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all’estero, di sospendere la tassazione dei redditi derivanti da plusvalenze latenti al momento di effettivo realizzo.
Sono passati pochi mesi e la materia è rimessa in disscussione dal Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze del 2 agosto 2013.
Tale decreto prevede, che la riscossione della exit tax avvenga in una delle tre diverse modalità previste:
– pagamento immediato
– sospensione della tassazione fino al realizzo della plusvalenza. Ma attenzione occorre prestare garanzie e adempiere gli obblighi di monitoraggio. E’ un pochino il ripetersi della storia del rimborso delle eccedenze di IVA. Sei creditore, ti rimborsero’ ma intanto presta fidejussione.
– rateizzazione in dieci anno con pagamento di interessi, prestazioni di garanzie.
In conlusione si dovrebbe pagare, per non avere problemi, l’exit tax sui redditi di plusvalenze che non è certo se e quando si realizzano e per un ammotare che è evidentemente incerto nel quanto per essere stato determinato sulla base di elucubrazioni contabili.
Seguono alcune ipotesi di redditi da plusvalenze che sono, in ogni caso, assoggettati a tassazione immediata.
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