Danimarca: Q&A, formazione del contratto

Esiste l’obbligo di usare la buona fede nelle trattative per la negoziazione di un contratto?

Sì, secondo i principi generali del diritto contrattuale danese e la giurisprudenza, esiste un obbligo generale di buona fede quando si negozia un contratto secondo la legge danese.

Ad esempio, ciascuna parte è in qualche modo obbligata a evidenziare le clausole insolite o particolarmente onerose in un contratto e, per quanto riguarda il venditore, a rivelare qualsiasi fatto rilevante.

Se una parte non rispetta l’obbligo di usare la buona fede durante la negoziazione di un contratto, ciò può comportare l’annullamento da parte di un tribunale di specifiche clausole del contratto o addirittura del contratto nella sua interezza. Inoltre, a seconda della situazione, il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la responsabilità della parte inadempiente.

Come vengono risolte le controversie sulla “battaglia delle forme” nella vostra giurisdizione?

Non esiste una risposta chiara al problema nel diritto danese, e ci sono diversi approcci su come una eventuale Battle of the Forms dovrebbe essere risolta. Il più delle volte, la soluzione al problema sarà l’utilizzo della cosiddetta dottrina dell’ultimo colpo (last shot doctrine), secondo la quale si applicano i termini e le condizioni generali inviati per ultimi da una parte senza obiezioni da parte dell’altra.

Un’altra soluzione è la cosiddetta regola del knockout. Ciò implica che i termini del contratto saranno costituiti dalle clausole che le parti hanno indubbiamente concordato e dalla legge di riferimento che completa il contenuto dei termini rimanenti. In altre parole, le clausole non conformi e quelle in conflitto si eliminano a vicenda e le clausole in conflitto vengono sostituite dalla legge di riferimento.

Esiste un obbligo legale di redigere il contratto nella lingua locale?

No, in base al diritto contrattuale danese non vi è alcun obbligo legale di redigere un contratto in danese. In generale, il diritto danese si basa sul principio della libertà contrattuale. Pertanto, le parti sono libere di redigere il contratto nella lingua di loro scelta.

In una causa pendente davanti a un tribunale danese relativa a un contratto specifico, se il contratto è redatto in inglese, norvegese o svedese, non è generalmente necessario presentare una versione tradotta del contratto al tribunale danese. Tuttavia, circostanze specifiche possono indurre il tribunale o la controparte a richiedere una versione tradotta. Come regola generale, i tribunali danesi richiedono una traduzione se il documento è redatto in una lingua straniera diversa dall’inglese, dal norvegese o dallo svedese.

In quali circostanze sono richieste firme o altre formalità per l’esecuzione di contratti commerciali nella giurisdizione danese? È possibile stipulare un contratto B2B online (ad esempio, utilizzando una procedura di accettazione “click-to-accept”)? La legge riconosce la validità delle firme contrattuali elettroniche e digitali?

Secondo il diritto danese, un contratto viene ad esistenza e produce effetti vincolanti attraverso il meccanismo di offerta e accettazione di tale offerta. È un principio fondamentale del diritto danese quello che stabilisce che una promessa – sia essa dichiarata verbalmente o per iscritto – è vincolante perché il promittente, con la promessa, ha dichiarato la sua volontà di eseguirla. In generale, la legge danese non stabilisce requisiti formali per la conclusione dei contratti. Tuttavia, le offerte e le accettazioni scritte aumentano la possibilità di provare che un contratto è stato stipulato.

Detto questo, esistono – come eccezione alla regola sopra citata – alcune disposizioni di legge che richiedono che alcuni tipi di contratti siano stipulati per iscritto.

Per quanto riguarda la possibilità di stipulare un contratto B2B online (ad esempio, utilizzando un processo di click-to-accept), questa è accettata dalla legge danese.

Inoltre, la legge danese riconosce la validità delle firme contrattuali elettroniche e digitali. Le firme contrattuali elettroniche e digitali sono trattate alla stregua delle firme con inchiostro umido. In definitiva, è una questione di prove e spetta ai tribunali decidere se è stato concluso un contratto vincolante.

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