Dalla liquidazione alla cancellazione delle società a Gibilterra

Le società costituite a Gibilterra possono scegliere tra diverse modalità di cessazione dell’attività, in base alla loro situazione finanziaria e agli obiettivi strategici.

Il quadro normativo di riferimento, in particolare il Companies Act 2014 e l’Insolvency Act, stabilisce le regole per le procedure di liquidazione e di cancellazione.

Le principali alternative sono la liquidazione volontaria, sia in caso di solvibilità sia di insolvenza, la liquidazione giudiziaria e la cancellazione dal registro delle imprese.

L’intero processo è disciplinato da norme che assicurano correttezza, trasparenza e tutela degli interessi dei creditori, dei soci e del mercato nel suo complesso.

Le recenti modifiche normative hanno introdotto standard più rigorosi.

La Gibraltar Financial Services Commission (GFSC), ad esempio, richiede alle compagnie assicurative di predisporre un piano di uscita solvente. Ciò comporta un approccio strutturato e tempestivo alla cessazione dell’attività, con l’obbligo di identificare in anticipo rischi, ostacoli e le risorse necessarie per completare la liquidazione in modo ordinato ed efficace.

I soci possono deliberare la liquidazione volontaria quando la società è in grado di soddisfare i propri obblighi finanziari. In questi casi, gli amministratori devono redigere una dichiarazione di solvibilità che attesti la capacità di estinguere tutti i debiti entro i termini di legge.

Successivamente, vengono nominati liquidatori autorizzati che realizzano gli attivi, soddisfano le passività e distribuiscono l’eventuale residuo tra i soci.

È fondamentale che la dichiarazione di solvibilità sia redatta con precisione e depositata nei termini presso la Companies House di Gibraltar, per evitare ritardi procedurali o possibili conseguenze legali. Se la società non è in grado di adempiere ai propri impegni finanziari, un creditore o, in alcuni casi, un socio può richiedere alla Corte Suprema l’apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della normativa sull’insolvenza.

Dopo l’ordine del tribunale, la gestione della società passa a un liquidatore o a un curatore fallimentare nominato dall’autorità giudiziaria, incaricato di amministrare il patrimonio e di gestire le pretese dei creditori secondo criteri di equità e le priorità di legge.

La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta anche per gravi violazioni normative, come il mancato rispetto dei requisiti minimi di capitale o degli obblighi societari annuali.

Le procedure di liquidazione in bonis richiedono che gli amministratori e i soci attestino formalmente la capacità della società di estinguere tutti i debiti. In questi casi, viene nominato un liquidatore professionista e la cessazione dell’attività avviene in modo pianificato e ordinato.

In caso di insolvenza, la procedura viene generalmente avviata per via giudiziale, con la nomina di professionisti dal tribunale e con particolare attenzione alla tutela dei creditori, nel rispetto dei requisiti normativi e delle regole di distribuzione previste dalla legge.

Se una società non possiede più beni né debiti, la cancellazione volontaria rappresenta un’opzione più semplice rispetto alla liquidazione formale. Gli amministratori possono presentare richiesta al Conservatore presso la Companies House Gibraltar, che, verificati i requisiti, può disporre la cancellazione dal registro. Questa soluzione è indicata per entità inattive o prive di operatività, poiché evita procedure più complesse e onerose.

I liquidatori autorizzati svolgono un ruolo chiave nelle procedure di chiusura: gestiscono la dismissione degli attivi, il soddisfacimento dei creditori secondo le priorità di legge, l’adempimento degli obblighi formali e le comunicazioni al Registro. Il mancato rispetto delle norme o comportamenti non conformi possono comportare responsabilità significative per amministratori e liquidatori.

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