La Commissione europea ha chiesto alla Germania di modificare la legislazione sul valore aggiunto (IVA), relativo all’applicazione di un regime speciale di “margine di prezzo” per le agenzie di viaggi.
Secondo il regime, un agente di viaggio può fissare un cosiddetto “margine di prezzo” come base imponibile IVA. Il margine di prezzo è la differenza tra il costo effettivo per l’agente e l’importo totale, al netto dell’IVA, a carico del viaggiatore.
La Spagna è stata condannata dalla Corte di giustizia europea per l’attuazione dello stesso schema nel settembre 2013. La stessa ha deciso che il regime è applicabile non solo ai viaggiatori privati, ma a tutti i clienti, tra cui le imprese. Secondo la Corte, l’agente di viaggio deve calcolare il margine per il servizio di viaggio, e non è autorizzato a fare un calcolo globale dei margini IVA per periodo di dichiarazione fiscale.
Attualmente, nella legislazione IVA tedesca, il regime si applica solo in Germania ai servizi forniti agli utenti finali privati, contrariamente alla decisione della Corte. Inoltre, permette agli agenti di viaggio di impostare un margine di profitto unico per tutte le forniture di pacchetti di viaggio vendute nel corso di un periodo d’imposta.
La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione può deferire la Germania alla Corte di giustizia europea.
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