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Diritto societario

Società Europea

SOCIETA’ EUROPEA

Con la pubblicazione dello Statuto della Società Europea (SE), le istituzioni comunitarie intendono offire uno strumento legale adeguato per le attività transnazionali e transfrontaliere di tali soggetti economici.

Lo strumento si aggiunge al Regolamento in merito all´istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico – GEIE – e all’istituzione della  Società Cooperativa Europea.

Statuto della Società Europea:
Il Consiglio UE ha approvato due distinti tipi di documenti sulla Società europea:

  • Regolamento 2157/2001/CE,
    che disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee
  • Direttiva 2001/86/CE,
    che stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.

Il regolamento e la direttiva sono due provvedimenti inscindibili. Per il resto, la disciplina va ricostruita attraverso il rinvio, totale o parziale, alla disciplina applicabile ad una società per azioni dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede legale.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di creare una Società Europea dotata di un proprio statuto giuridico, per permettere a società di Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti da quindici ordinamenti giuridici differenti.

Per quanto sia la direttiva che il regolamento siano entrati in vigore l’8 Ottobre 2004, occorre considerare che solo le imprese degli Statri membri che hanno già provveduto a recepire la direttiva possono già di fatto utilizzare questo nuovo strumento.

Per quanto riguarda l’Italia, la direttiva 2001/86/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori” (pubblicato sulla G.U. n. 220, del 21/09/2005). L’elenco dei provvedimenti di attuazione adottati dagli altri Paesi UE è disponibile sul sito EUR-LEX.

La costituzione:

  • Società per azioni
  • Dotata di personalità giuridica
  • Nella denominazione sociale deve comparire l’indicazione Società europea (SE)
  • Capitale minimo sottoscritto 120.000 euro
  • Immatricolazione e cancellazione sono atti soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell´ Unione europea
  • La sede sociale della Se deve essere situata all’interno dell’UE

Le regole applicabili:

  • Il regime della SE è opzionale e alternativo a quello nazionale
  • In riferimento a tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento si applicano le regole nazionali in cui la SE ha la sede sociale

La struttura:

  • Assemblea generale degli azionisti
  • Un organo di controllo e un organo di direzione (modello dualista)
  • Un organo di amministrazione (modello monista)

Il trasferimento di sede:

  • Progetto di trasferimento
  • Convocazione dell’assemblea generale
  • Un mese prima dell’assemblea generale: informazione del contenuto del progetto di fusione ad azionisti e creditori
  • Decisione dell’assemblea generale
  • Iscrizione nel nuovo Stato e notifica allo Stato in cui, in precedenza, era la sede della società
  • Cancellazione della precedente iscrizione
  • Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’immatricolazione e della cancellazione

La partecipazione dei lavoratori:

  • In fase di costituzione: creazione di un gruppo speciale di negoziazione
  • In fase di funzionamento: previsione di un organo di rappresentanza per la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita della Se

Le materie non disciplinate:

  • Diritto della proprietà intellettuale
  • Diritto fallimentare
  • Diritto internazionale privato
  • Fiscalità
  • Regole per la formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
  • Concorrenza

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Diritto societario

Succursali e filiali

512px-European_flag_in_Karlskrona_2011Succursali e filiali

Panoramica

Qualsiasi impresa legalmente costituita in un paese dell’UE può aprire una sede secondaria (ufficio, agenzia, succursale o filiale) in un altro paese dell’UE.

  • Libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato CE)

Tipi di sedi secondarie

Le imprese possono costituire diversi tipi di sedi secondarie:

  • un ufficio, che rappresenta la società e fornisce informazioni sui prodotti ma, in linea di principio, non svolge un’attività commerciale;
  • un’agenzia, che svolge funzioni di rappresentanza della società;
  • una succursale, ossia un’entità dotata di maggiore autonomia che svolge attività in proprio, ma sempre per conto dell’impresa cui fa capo;
  • una filiale, ossia un’entità dotata di personalità giuridica, costituita in un paese ospitante in una delle forme previste dal diritto societario di quest’ultimo, il cui capitale è interamente di proprietà dell’impresa madre (una società con un socio unico, una forma sociale riconosciuta in tutti i paesi dell’UE) o controllato da un’altra società insieme a soci di minoranza locali (una filiale comune).

Se uffici, agenzie e succursali non hanno personalità giuridica, le filiali sono persone giuridiche autonome rispetto alla società madre.

Condizioni

Per costituire una sede secondaria in un altro paese dell’UE, le imprese devono:

  • rispettare i codici deontologici professionali;
  • ottenere le autorizzazioni necessarie;
  • possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
  • verificare i requisiti fiscali.

In tutti i paesi dell’UE le succursali devono:

  • iscriversi nel registro delle imprese e adempiere alle necessarie formalità in materia di imposte, IVA e previdenza sociale;
  • pubblicare informazioni – le stesse in tutti i paesi dell’UE – sulla società cui fanno capo e sulle sue attività.

Le filiali devono inoltre seguire tutte le procedure prescritte per la costituzione di una società nel paese ospitante.

I responsabili di uffici agenzie devono ottenere un’autorizzazione, iscriversi alla camera di commercio o ad altri organismi analoghi e verificare quali siano i loro obblighi fiscali e previdenziali nel paese ospitante.

Sportelli unici

La direttiva europea sui servizi, cui va data piena attuazione entro la fine del 2009, impone ai paesi dell’UE di semplificare tutte le procedure connesse all’avvio e allo svolgimento di un’attività di servizio. Entro la fine del 2009, le imprese e i singoli operatori che prestano servizi devono poter espletare tutte le formalità necessarie attraverso sportelli unici, a distanza e per via elettronica.

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Sistema fiscale

La tassazione del reddito da risparmio

600x1000_fitbox-save_money_box_aL’Unione europea persegue l’obiettivo finale di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro.

ATTO

Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Obiettivo della direttiva

L’obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a «beneficiari effettivi», che sono persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato. Il mezzo fissato per permettere la reale imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo è lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui «pagamenti di interessi». Gli Stati membri devono pertanto adottare le misure indispensabili per assicurare che i compiti necessari per l’attuazione della presente direttiva – cooperazione e scambio di informazioni bancarie – siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

Campo di applicazione

La direttiva riguarda unicamente l’imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed esclude le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative. A livello territoriale, la direttiva si applica agli interessi pagati da un «agente pagatore» con residenza all’interno del territorio in cui è applicabile il trattato.

Regime generale: scambio di informazioni

  • Comunicazione di informazioni da parte dell’agente pagatore

Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi sia residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, la direttiva impone a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento delle informazioni minime, come l’identità e la residenza del beneficiario effettivo, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi.

Inoltre, le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le specifiche categorie enumerate nella direttiva. Tuttavia gli Stati membri possono limitare tali informazioni minime all’intero importo degli interessi o dei redditi e a quello dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.

  • Scambio automatico di informazioni

La direttiva impone all’autorità competente dello Stato membro dell’agente pagatore di comunicare le informazioni di cui sopra – almeno una volta all’anno ed entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro dell’agente pagatore – all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

Disposizioni transitorie: ritenuta alla fonte (Belgio, Lussemburgo e Austria)

Durante un periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo e Austria possono astenersi dallo scambio di informazioni sui redditi da risparmio di cui alla presente direttiva, a condizione che applichino ai redditi di cui sopra un sistema di ritenuta alla fonte. In effetti, questi tre Stati membri applicano il sistema transitorio in questione finché la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino non garantiscano uno scambio effettivo e completo di informazioni in materia di pagamento di interessi e finché il Consiglio non convenga all’unanimità sull’impegno degli Sati Uniti d’America a scambiare informazioni su richiesta come definito nel modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Tuttavia, la direttiva autorizza questi tre Stati membri a ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Nel corso del periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo o Austria possono optare per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, qualora il paese che abbia esercitato tale opzione non applichi più un sistema di ritenuta alla fonte e la ripartizione del relativo gettito fiscale. Il Belgio ha pertanto annunciato di aver deciso di applicare lo scambio di informazioni nel quadro della direttiva “Risparmio” a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quanto al sistema di ritenuta alla fonte, la direttiva impone che, se il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un’aliquota del 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente.

In materia di ripartizione del gettito fiscale, la direttiva impone agli Stati membri che applicano una ritenuta alla fonte di conservare il 25% del gettito di tale ritenuta e di trasferirne il 75% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

Per quanto riguarda le doppie imposizioni, la direttiva impone allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di assicurare l’eliminazione di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte.

Infine, la direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui sopra, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Contesto

Nell’ambito del “pacchetto fiscale” destinato alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, la Comunità europea (CE) ha deciso di dotarsi di uno strumento normativo per attenuare le distorsioni esistenti nell’effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono infatti redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, a causa della libera circolazione dei capitali (artt. 56-60 del trattato) e in mancanza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare nel loro Stato di residenza qualsiasi forma di imposizione sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno. Inoltre, incoraggia l’evasione dei redditi da risparmio e accentua la pressione fiscale su redditi meno mobili, come quelli da lavoro, con un effetto dannoso sul costo di quest’ultimo e quindi indirettamente sulla creazione d’impiego.

Dopo il fallimento della proposta di direttiva del 1998, che, per ovviare a questi ostacoli, suggeriva di lasciare agli Stati membri la scelta tra lo scambio delle informazioni bancarie o l’applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte, la presente direttiva si basa sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Feira del 19 e del 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e del 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003. Tale accordo riguarda la realizzazione di uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri, ad accezione di Belgio, Lussemburgo ed Austria, che beneficeranno di un periodo transitorio durante il quale, invece di fornire le informazioni agli altri Stati membri, devono applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio di cui alla presente direttiva

Termini chiave dell’atto
  • Beneficiario effettivo: con questo termine si intende qualsiasi persona fisica che percepisca un pagamento di interessi o a favore della quale sia attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non sia stato effettuato a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito.
  • Agente pagatore: con questo termine si intende qualsiasi operatore economico che paghi interessi o che attribuisca il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l’operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuirne il pagamento; in alcuni casi specifici di cui all’art. 4 della direttiva, anche qualsiasi entità stabilita in uno Stato membro alla quale siano pagati interessi o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo è considerata agente pagatore all’atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di pagamento.
  • Pagamento di interessi: con pagamento d’interessi si intendono gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli e obbligazioni (con esclusione delle penalità di mora); gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui sopra; i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite alcune entità enumerate limitativamente, distribuiti dagli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE o da alcuni altri organismi di investimento collettivo; i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli OICVM, qualora questi investano, direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o altre entità, più del 40% del loro attivo nei crediti.

Fonte: Commissione Europea

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