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Miscellanea

Commissione europea: caccia agli evasori

Presentata una proposta per estendere ad ogni forma di reddito la normativa europea sullo scambio obbligatorio di informazioni finanziarie personali.

La frode e l’evasione fiscale si ripercuotono negativamente su tutti noi. Coloro che illegalmente evitano di pagare la loro parte privano le amministrazioni nazionali e locali delle risorse che potrebbero essere utilizzate per attuare politiche economiche e sociali a favore dei cittadini.

Un modo per evadere il fisco consiste nel nascondere il proprio reddito all’estero, rendendolo invisibile alle autorità del paese in cui si risiede e dove si pagano le tasse.

L’UE cerca di evitare che ciò avvenga all’interno delle sue frontiere. L’attuale normativa europea impone a tutti i paesi membri di raccogliere informazioni sul reddito percepito sul loro territorio dai non residenti.

Le autorità nazionali italiane devono quindi fornire queste informazioni ai paesi europei in cui i cittadini in questione hanno la residenza, in modo che il loro reddito possa essere tassato localmente. Viceversa gli altri paesi europei sono tenuti a inviare al nostro paese qualsiasi informazione riguardante cittadini italiani residenti in Italia.

L’attuale normativa non si applica però a tutte le forme di reddito. Su richiesta di alcuni paesi europei, la Commissione si sta adoperando per chiudere queste falle.

Ecco perché dal 2015 lo scambio automatico di informazioni verrà esteso ad altre forme di reddito: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari.

La Commissione propone ora di compiere un ulteriore passo per includere nello scambio di informazioni anche dividendi, plusvalenze, tutte le altre forme di reddito finanziario e i saldi dei conti.

Un approccio internazionale comune

Una norma comune europea per lo scambio delle informazioni fiscali eviterebbe una situazione in cui i paesi dell’UE abbiano sottoscritto una serie di accordi bilaterali distinti con gli Stati Uniti e altri paesi extra UE.

Garantirebbe anche che tutti i paesi europei dispongano delle informazioni aggiuntive necessarie per calcolare e riscuotere meglio le imposte dovute nel paese di residenza.

L’UE si troverebbe inoltre in una posizione negoziale migliore per promuovere uno scambio più intenso di informazioni fiscali a livello mondiale.

Nel dicembre 2012 la Commissione ha presentato un piano d’azione per consentire una risposta più efficace dell’Europa all’evasione e all’elusione fiscale. Il piano evidenzia la necessità di promuovere lo scambio automatico di informazioni come norma internazionale.

La Commissione collaborerà con i paesi europei per garantire che ai prossimi vertici del G8 (giugno 2013) e del G20 (settembre 2013) possa emergere una forte posizione comune dell’UE.

Fonte: Commissione Europea

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Diritto societario

Acquisizioni

Una delle opzioni di cui dispongono le imprese per accrescere la loro competitività ed espandere le loro attività nel proprio paese e all’estero consiste nel acquisire un’altra azienda. Le modalità sono tante e possono comportare:

  • un’offerta pubblica di acquisto di una società;
  • l’acquisto della maggior parte delle azioni o di una percentuale di controllo di una società quotata in borsa;
  • l’acquisto delle azioni di una società con l’accordo dei proprietari;
  • la fusione con un’altra impresa, ossia l’unione di due o più imprese in un’unica proprietà (mediante rilevamento di una società o creazione di una nuova).

Le fusioni costituiscono un modo più economico di espandere una società, poiché la procedura non richiede il pagamento in contanti delle attività trasferite dall’impresa assorbita all’altra.

L’UE ha fissato una serie di norme per consentire le fusioni interne e transfrontaliere delle società per azioni, nonché le offerte pubbliche di acquisto. Altre norme riguardano le operazioni di scissione che comportano il trasferimento delle attività dell’impresa frazionata a due diverse società.

  • Direttiva sulle fusioni interne delle società per azioni
  • Direttiva sulle fusioni transfrontaliere
  • Direttiva sulle scissioni delle società per azioni

Le acquisizioni e fusioni possono essere effettuate avvalendosi dei nuovi tipi di strutture aziendali europee, come la società europea (per azioni), il gruppo europeo di interesse economico e la società cooperativa europea.

Acquistare un’impresa con una struttura consolidata può rivelarsi vantaggioso per l’espansione di un’attività

Controllo delle fusioni

Le fusioni possono ostacolare o creare distorsioni della concorrenza conferendo all’entità nata dalla fusione una posizione di mercato dominante o un’influenza eccessiva nella catena di produzione o di distribuzione. Ciò può, a sua volta, causare un aumento dei prezzi al consumo, ridurre la scelta del consumatore e frenare l’innovazione.

Laddove il fatturato annuale delle imprese interessate supera una determinata soglia (intesa come percentuale delle vendite complessive e delle vendite in Europa), la Commissione europea deve esserne informata per poter analizzare l’impatto della fusione sulla concorrenza. Le fusioni con fatturati annuali inferiori vengono controllate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Le norme sulla fusione si applicano a tutte le imprese che operano nell’UE, a prescindere che la loro sede si trovi all’interno o al di fuori dell’UE.

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Diritto societario

Società Europea

SOCIETA’ EUROPEA

Con la pubblicazione dello Statuto della Società Europea (SE), le istituzioni comunitarie intendono offire uno strumento legale adeguato per le attività transnazionali e transfrontaliere di tali soggetti economici.

Lo strumento si aggiunge al Regolamento in merito all´istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico – GEIE – e all’istituzione della  Società Cooperativa Europea.

Statuto della Società Europea:
Il Consiglio UE ha approvato due distinti tipi di documenti sulla Società europea:

  • Regolamento 2157/2001/CE,
    che disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee
  • Direttiva 2001/86/CE,
    che stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.

Il regolamento e la direttiva sono due provvedimenti inscindibili. Per il resto, la disciplina va ricostruita attraverso il rinvio, totale o parziale, alla disciplina applicabile ad una società per azioni dello Stato membro in cui la SE ha la propria sede legale.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di creare una Società Europea dotata di un proprio statuto giuridico, per permettere a società di Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti da quindici ordinamenti giuridici differenti.

Per quanto sia la direttiva che il regolamento siano entrati in vigore l’8 Ottobre 2004, occorre considerare che solo le imprese degli Statri membri che hanno già provveduto a recepire la direttiva possono già di fatto utilizzare questo nuovo strumento.

Per quanto riguarda l’Italia, la direttiva 2001/86/CE è stata recepita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori” (pubblicato sulla G.U. n. 220, del 21/09/2005). L’elenco dei provvedimenti di attuazione adottati dagli altri Paesi UE è disponibile sul sito EUR-LEX.

La costituzione:

  • Società per azioni
  • Dotata di personalità giuridica
  • Nella denominazione sociale deve comparire l’indicazione Società europea (SE)
  • Capitale minimo sottoscritto 120.000 euro
  • Immatricolazione e cancellazione sono atti soggetti a pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell´ Unione europea
  • La sede sociale della Se deve essere situata all’interno dell’UE

Le regole applicabili:

  • Il regime della SE è opzionale e alternativo a quello nazionale
  • In riferimento a tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento si applicano le regole nazionali in cui la SE ha la sede sociale

La struttura:

  • Assemblea generale degli azionisti
  • Un organo di controllo e un organo di direzione (modello dualista)
  • Un organo di amministrazione (modello monista)

Il trasferimento di sede:

  • Progetto di trasferimento
  • Convocazione dell’assemblea generale
  • Un mese prima dell’assemblea generale: informazione del contenuto del progetto di fusione ad azionisti e creditori
  • Decisione dell’assemblea generale
  • Iscrizione nel nuovo Stato e notifica allo Stato in cui, in precedenza, era la sede della società
  • Cancellazione della precedente iscrizione
  • Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’immatricolazione e della cancellazione

La partecipazione dei lavoratori:

  • In fase di costituzione: creazione di un gruppo speciale di negoziazione
  • In fase di funzionamento: previsione di un organo di rappresentanza per la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita della Se

Le materie non disciplinate:

  • Diritto della proprietà intellettuale
  • Diritto fallimentare
  • Diritto internazionale privato
  • Fiscalità
  • Regole per la formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
  • Concorrenza

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