Per le aziende che cercano di navigare nell’attuale panorama della Brexit, un aspetto da tenere in considerazione è l’impatto degli ultimi eventi sui loro rapporti contrattuali.
Il 21 febbraio 2019, i tribunali inglesi hanno affrontato la questione Brexit nel contesto di una controversia contrattuale relativa ad un leasing (contratto con cui una parte concede all’altra il godimento di un bene, verso il corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo).
Canary Wharf Group (in qualità di proprietario) è riuscito ad ottenere una dichiarazione secondo cui il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea e /o il trasferimento dell’Agenzia europea per i medicinali (“EMA”) (in qualità di affittuario) non assolve l’EMA dagli obblighi derivanti dal contratto di locazione, in conseguenza del quale l’EMA rimane responsabile per obblighi di leasing del valore di circa £ 500 milioni.
L’EMA ha sostenuto che la Brexit avrebbe frustrato il contratto di locazione, in quanto la stessa modificherebbe drasticamente la causa principale del contratto in questione.
Con l’avvicinarsi della Brexit, molte aziende si stanno chiedendo se l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea costituira’ un evento che liberera’ le parti dalle loro obbligazioni derivanti da contratti commerciali.
Gli eventi imprevisti che si verificano dopo che un contratto è stato concluso possono essere utilizzati dalla parte debole per sostenere che l’esecuzione del contratto è diventata impossibile, illegale o radicalmente diversa da quella originariamente prevista, e che pertanto il contratto è affetto dalla cosiddetta “frustrazione” o da cause di forza maggiore o modifiche avverse materiali (“MAC”).
In definitiva, la questione se questi tipi di clausole possano essere attivate in seguito alla Brexit dipenderà dal testo della clausola pertinente.
Generalmente, un evento frustrante e’ un evento che non poteva essere previsto dalle parti al momento della stipula del contratto, il quale non puo’ tuttavia considerarsi frustrato solo perche’ le prestazioni sono diventate piu’ costose o per intercorse modifiche delle condizioni economiche.
Al contrario, affinche’ la frustrazione si verifichi, bisogna dimostrare che si e’ verificato un evento di una gravita’ tale da rendere impossibile la prestazione stessa.
Ad oggi la dottrina della frustazione e’ molto ristretta, la giurisprudenza in materia e’ alquanto scarsa anche in ragione del fatto che per molti anni le parti hanno cercato una maggiore certezza contrattuale includendo i diritti di risoluzione espressa negli accordi, attraverso clausole di forza maggiore o MAC.
Le clausole di forza maggiore, generalmente,operano in modo tale da giustificare l’inadempimento di particolari obblighi contrattuali in caso di eventi specifici al di fuori del controllo di una parte.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, un cambiamento delle circostanze economiche che influisce sulla redditività di un contratto o sulla facilità con cui gli obblighi delle parti possono essere assolti non costituisce un evento di forza maggiore in assenza di una formulazione contraria.
Allo stesso modo, le clausole MAC sono progettate per sollevare una parte dei suoi obblighi al verificarsi di un evento avverso imprevisto.
Ad esempio, laddove le prospettive di un’azienda siano state influenzate negativamente dalla Brexit, un creditore potrebbe decidere di fare affidamento ad una clausola MAC per limitare la sua esposizione continua a tale attività.
Quanto agli effetti generati dalla Brexit sui contratti, in caso di no-deal, si potrebbe sostenere che ciò costituisce un evento avverso imprevisto nei contratti che sono stati stipulati prima del voto.
Tuttavia, per i contratti più recenti, sarà più difficile sostenere che questa possibilità non potesse essere prevista dalle parti e, per questo motivo, negli ultimi mesi sono state inserite nei contratti commerciali delle apposite “clausole sulla Brexit”.
Una clausola sulla Brexit potrebbe semplicemente prevedere l’obbligo per le parti di rinegoziare alcuni aspetti rilevanti del contratto, in mancanza di un accordo in merito al quale il contratto può essere risolto.
E’ prevedibile che la Brexit influenzerà direttamente o indirettamente la maggior parte se non tutte le transazioni tra aziende irlandesi e britanniche o aziende irlandesi che fanno affari nel Regno Unito.
Come minimo, le aziende dovrebbero valutare come la Brexit potrebbe influenzare la loro attività in generale e le loro disposizioni commerciali con terze parti; individuare i contratti chiave che regolano tali accordi e valutare se questi forniscono una protezione sufficiente contro la Brexit o se sono almeno chiari riguardo alle sue implicazioni; valutare se sarà necessario, dal punto di vista legale o normativo, o desiderabile da un punto di vista commerciale, nonche’ rinegoziare o modificare tali contratti per trattare in modo più chiaro le implicazioni della Brexit.
In definitiva, non esiste un’unica soluzione e ogni contratto e ogni soluzione dovra’ essere personalizzata per ogni singola azienda.
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