Il decreto semplificazioni fiscali interviene introducendo alcune importanti novità per la comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi Black List e per l’iscrizione nell’archivio VIES.
Al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale attuata con caroselli IVA e società cartiere, dal 1° luglio 2010 il D.L. n. 40/2010 ha stabilito che i soggetti IVA nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Paesi Black List.
Già da marzo 2012 i soggetti passivi IVA erano tenuti a comunicare tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di ammontare superiore a 500 euro ed Il modello di comunicazione Black List, inoltre, doveva essere presentato telematicamente:
– con cadenza trimestrale, se nei quattro trimestri precedenti erano state realizzate operazioni per un ammontare inferiore a 50.000 euro, per ciascun trimestre e per ciascuna delle singole categorie di operazioni;
– con cadenza mensile, in tutti gli altri casi.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, la comunicazione delle operazioni Black List si rende obbligatoria solo qualora l’ammontare complessivo delle operazioni sia superiore a 10.000 euro annue.
Tale soglia, infatti, va applicata all’ammontare annuale delle operazioni e non già alle singole operazioni.
Altra novità rilevante riguarda la variazione della periodicità di tale comunicazione che non sarà più mensile o trimestrale, ma annuale.
Dalla formulazione del testo del decreto, si evince che entrambe le novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, dunque dal 1° gennaio 2014. Occorrerà quindi presentare, entro la scadenza annuale (non ancora resa nota, ma ci si aspetta sarà ad aprile 2015), la comunicazione “a consuntivo” relativa alle operazioni del 2014 e non vi sarà più l’obbligo di presentare le comunicazioni Black List mensili o trimestrali rimanenti del 2014.
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali prevede novità anche in ambito di iscrizione all’archivio VIES.
Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema per lo scambio d’informazioni tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri della Comunità Europea, con il quale gli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie possono verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, per mezzo del collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri.
Col nuovo decreto l’iscrizione al VIES verrà resa immediatamente operativa e non sarà, dunque, più necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla scelta dell’opzione (in sede di inizio attività o successivamente) per potere effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi.
Viene prevista, inoltre, una riduzione dei dati da indicare in riferimento alle operazioni intracomunitarie, tra cui al momento si annovera il numero di fattura, la data, il codice identificativo della prestazione, la modalità di erogazione del servizio, la modalità di incasso o pagamento, il paese di pagamento.
A fronte di tale importante semplificazione è tuttavia previsto un significativo irrigidimento delle procedure di controllo poste a carico dell’Agenzia delle Entrate: gli Uffici dovranno, infatti, verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni dichiarate dal contribuente per poi procedere, in caso di esito negativo, alla cessazione della partita IVA e all’esclusione della medesima dalla banca dati VIES.
È inoltre prevista l’esclusione dall’archivio VIES per i contribuenti che non presentano alcun elenco INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.
Marina d’Angerio
Dottore Commercialista in Torino e Londra
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