In una sentenza del 17 ottobre 2019, la Corte Costituzionale belga ha annullato l’imposta nazionale sui conti titoli, affermando che essa viola i principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione. Tra i vari motivi addotti dalla Corte vi e’ la mancata applicazione della predetta imposta ai prodotti finanziari derivati registrati in un conto titoli o alle azioni nominative.
L’imposta in esame era stata introdotta con la legge del 7 febbraio 2018, che prevedeva l’introduzione di un’aliquota pari allo 0,15% sul valore totale di alcuni titoli detenuti presso banche belghe o straniere nel caso in cui il valore medio annuo di questi titoli fosse superiore a 500.00 euro.
Sin dalla sua introduzione, l’imposta e’ stata oggetto di numerosi ricorsi per annullamento.
Nel giudicare la tassa incostituzionale e contraria ai principi di uguaglianza e di non discriminazione, la Corte ha utilizzato i seguenti argomenti:
- mentre strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e warrants rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta, erano di fatto escluse opzioni, swaps e certificati immobiliari;
- nell’ambito di applicazione dell’imposta rientravano solo le azioni registrate su conti titoli e non quelle nominali. Inoltre, il pagamento dell’imposta poteva essere evitato dalle persone che detenevano degli strumenti finanziari il cui valore eccedeva i 500.000 Euro quando i conti titoli erano detenuti da più soggetti (nella misura in cui il valore proporzionale medio di proprietà di ciascun singolo soggetto non superasse i 500.000 euro).
A parere della Corte, dette differenze nel trattamento fiscale non potevano trovare giustificazione.
La Corte ha pertanto annullato l’imposta nazione sui conti titoli in questione.
In linea di principio, un annullamento ha effetto retroattivo.
Ciò significa che la disposizione annullata si considera come fosse mai esistita. Tuttavia, tenendo conto delle conseguenze finanziarie e amministrative dell’annullamento con effetto retroattivo, la Corte ha deciso di mantenere gli effetti dell’imposta per i periodi di riferimento che terminano il 30 settembre 2019 o prima.
Per i periodi di riferimento che terminano il 1° ottobre 2019 o successivamente, l’imposta sui conti titoli non può più essere applicata.
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