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Andorra presenta alla Comunità il mandato per la tassazione dei redditi da risparmio

L’ambasciatore di Andorra presso l’Unione europea ( UE) , Eva Descarrega , ha presentato il mandato del governo per negoziare una revisione dell’accordo sulla tassazione del risparmio tra il Principato di Andorra e la Comunità .

Secondo i termini dell’accordo UE firmato nel 2004 , Andorra si impegna ad applicare misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio ( 2003/48/CE ) ,direttiva che impone agli Stati membri di scambiare automaticamente le informazioni . L’UE ha firmato accordi analoghi con la Svizzera , il Liechtenstein , Monaco Principato e San Marino nel 2004. Il trattato bilaterale con Andorra è entrato in vigore il 1 ° giugno 2005.

Tuttavia, alla luce delle modifiche previste dalla direttiva sulla tassazione del risparmio , volte a migliorare l’efficacia colmando alcune lacune , il Consiglio Affari Economici e Ffinanziari ( Ecofin ) ha approvato un mandato per la Commissione europea di negoziare corrispondenti modifiche dei trattati del 2004 con i paesi terzi . L’obiettivo è quello di garantire che i cinque paesi in questione continuano ad applicare misure equivalenti a quelli fissati dalla direttiva aggiornata dell’UE.

Ogni volta che riceve un mandato da ciascuna delle giurisdizioni interessate la Commissione mira a coinvolgerli rapidamente nei colloqui aperti i paesi terzi.
Lo scambio automatico di informazioni rimarrà una priorità fondamentale nel corso delle discussioni sulla tassazione del risparmio .

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Il governo belga ha introdotto una nuova imposta sul reddito delle società

Il governo belga ha recentemente introdotto una nuova imposta sul reddito delle società , che è stato definita come imposta per l’equità fiscale .

L’imposta per l’equità colpisce le grandi aziende in Belgio ed ha come obiettivo – secondo il ministro delle Finanze – di aumentare equità fiscale tra i contribuenti al fine di assicurare che tutti in Belgio contribuisce in base ai loro mezzi .

L’imposta equità è , tuttavia , essenzialmente una tassa minima imposta alle società che distribuiscono dividendi, mentre nello stesso periodo d’imposta non pagano alcuna o molto poche imposte sul reddito usufruendo di alcune detrazioni fiscali .

Solo le aziende “grandi” sono assoggettate alla tassa di equità. Di conseguenza , l’imposta equità non si applica alle imprese qualificae PMI ( Piccola o media impresa ) nel periodo d’imposta nel corso del quale i dividendi sono stati distribuiti.

L’imposta si applica anche alle filiali belghe di società non residenti . In tal caso , il concetto di dividendi distribuiti si riferisce alla quota dei dividendi distribuiti dalla società estera quale pro rata della quota ( positivo) del risultato contabile della filiale belga e del risultato contabile globale della società estera .

Il termine ” dividendi ” in quanto tale è ampiamente definito e comprende non solo i dividendi normali , ma si estende anche ai rimborsi di capitale ( diversi dai rimborsi di capitale versato in seguito alla decisione dei soci ai fini riduzione del capitale sociale), ai sovrapprezzi di emissione ed  ai certificati di profitto.

I proventi della liquidazione , tuttavia , non sono previsti come tassabili dalla tassa equità.

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Bahamas adotta l’ IVA nel 2014

Il Governo Bahamas introdurrà la tassa sul valore aggiunto (IVA) a partire dal 1 luglio 2014.

L’aliquota normale del 15% di IVA si applicherà ad una vasta gamma di beni e servizi e sostituirà la tassa di soggiorno. Tuttavia, un’aliquota IVA del 10% si applicherà alle attività degli hotel, compreso il cibo e le bevande vendute nei loro locali.

L’IVA non si applicherà alle esportazioni e al trasporto internazionale di merci e passeggeri.
I beni e servizi esenti includeranno cibo duty-free e di prodotti agricoli, i servizi sanitari e l’istruzione, i trasferimenti di contratti di locazione di terreni e di edifici residenziali, i servizi finanziari, e dei servizi sociali e di comunità.

Il Governo Bahamas richiederà la presentazione delle dichiarazioni  IVA  ed il  pagamento dell’imposta dovuta su base mensile.

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Eventi ed informazioni dal Network

Nuova Conversazione di aggiornamento professionale La prossima conversazione di aggiornamento professionale si terrà a Londra il prossimo 8 novembre. Gli argomenti che verranno trattati saranno: – Exit Tax: Cristina Rigato, dottore commercialista in Padova; – […]

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Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate: Aumento aliquota Iva al 22%

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta da domani.

L’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già da domani, la nuova aliquota. Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella  fase di  prima applicazione  ragioni  di  ordine tecnico  impediscano  di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

LIQUIDAZIONEPERIODICA

PERIODO DI FATTURAZIONE

TERMINE VERSAMENTO

mensile

ottobre e novembre

Versamento acconto Iva (27 dicembre)

dicembre

Termine liquidazione   annuale (16 marzo)

trimestrale

quarto trimestre

Termine liquidazione   annuale (16 marzo)

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.

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Austria: è possibile la convivenza tra crescita economica e debito

L’organizzazione promuove la strategia di interventi del governo ed esorta a fare di più su banche e spesa pubblica

L’OCSE esprime un giudizio positivo sulla strategia di consolidamento fiscale dell’Austria.
Il Paese riesce a conciliare l’esigenza della crescita economica  con quella della sostenibilità del debito.<

 Il Governo di Vienna è riuscito a garantire alti livelli di occupazione e di qualità della vita nonostante la crisi economica internazionale.
L’OCSE suggerisce all’Austria  di migliorare la protezione del proprio sistema bancario e contenere la spesa pubblica.

Le novità sotto il profilo fiscale

Sul fronte fiscale, i principali cambiamenti riguardano la tassazione dei capital gain sulle proprietà immobiliari, l’eliminazione delle cosiddette scappatoie fiscali in materia di Iva, l’aumento delle tasse sui redditi più alti e la firma di un accordo con la Svizzera sul rimpatrio dei capitali. Le stime delle entrate tributarie, però sono molto incerte. Il bilancio statale prevede dal 2014 entrate erariali per 500 milioni di euro all’anno derivanti dall’introduzione della tassa sulle transazioni finanziare, che, però, non è ancora operativa. Incertezza sulle entrate derivanti dall’accordo con la Svizzera sul rimpatrio dei capitali.

Pil, distribuzione reddito, ambiente e livello di vita

La crescita del Pil pro capite è sempre più elevata, equa la distribuzione del reddito, alti livelli di sostenibilità ambientale e di aspettative di vita. Queste le caratteristiche positive del modello austriaco.
Nel 2006 il governo di Vienna ha adottato un programma di consolidamento fiscale con l’obiettivo di ottenere l’equilibrio di bilancio. Nel 2012 è stato attuato un progetto di tagli alla spesa pubblica.

Banche, ambiente, innovazione tecnologica delle Pmi

Il Governo austriaco è stato invitato ad intervenire in alcuni settori, e precisamente: sistema bancario, sostenibilità ambientale, l’istruzione e il sostegno all’innovazione tecnologica delle Pmi.
E’ noto che il tessuto imprenditoriale austriaco è costituito da migliaia di piccole e medie imprese a conduzione familiare, chiamate ad afrontare le sfide derivanti dall’internazionalizzazione  dei  mercati.

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Confermato il regime speciale IVA per i pacchetti turistici

La Corte di Giustizia ha riconosciuto che il regime speciale delle agenzie di viaggio si applica anche ai pacchetti turistici venduti a persone diverse dai viaggiatori, confermando così la legittimità della normativa italiana.

La questione si è posta perché i viaggi “tutto compreso” sono venduti ad altre agenzie di viaggio o ad altri soggetti IVA che li utilizzano come incentivo per il proprio personale o nell’ambito della propria attività, per esempio per convegni.

Il regime speciale persegue una duplice finalità, da un lato è diretto a semplificare il meccanismo applicativo dell’IVA per le agenzie di viaggio, evitando alle stesse di chiedere il rimborso dell’imposta pagata in altri Paesi dell’Unione Europea e, dall’altro, a garantire la tassazione dei servizi di viaggio nel luogo di effettivo consumo.

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Frodi e corruzione: dalla Unione Europea un nuovo regolamento

Parlamento europeo e Consiglio hanno deciso di adottare un nuovo regolamento per disciplinare l’attività dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Con il nuovo regolamento i due organismi dell’Unione europea hanno voluto implementare le procedure per lo svolgimento di indagini volte al contrasto alle attività di frode contro gli interessi finanziari comunitari.

Il regolamento è composto da articoli che stabiliscono obiettivi e compiti quali il potenziamento della lotta contro le frodi e la corruzione oltre a qualsiasi attività illecita lesiva di interessi finanziari.

Oltre a specificare cosa debba intendersi per interessi finanziari, irregolarità, frodi, indagine amministrativa, persona interessata, operatore economico e accordi amministrativi tratta delle modalità da seguire per lo svolgimento di indagini rispettivamente interne ed esterne. Laddove per la prima tipologia si intendono quelle attività di ricerca di comportamenti fraudolenti nei Paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali, nella seconda fattispecie rientrano esclusivamente le indagini amministrative all’interno delle stesse istituzioni, di organi o di organismi. Altra importante disposizione è quella con cui viene data facoltà al direttore generale di avviare una indagine in presenza di un sufficiente sospetto. Sospetto che può consistere anche soltanto in informazioni da terzi o anonime che facciano supporre l’esistenza di frodi o attività illecite.

Garanzie procedurali sono volte a garantire non soltanto le parti coinvolte nell’indagine (ufficio, funzionari, testimoni ecc.) ma anche a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni.
Altre figure di rilievo nello svolgimento delle indagini sono il comitato di vigilanza ed il direttore generale. Quest’ultimo, è colui preposto alla direzione dell’ufficio da cui dipende lo svolgimento delle indagini e l’attività dei scambio di informazioni con gli organi dell’Unione europea. Il comitato di vigilanza, infine, ha il compito di controllare la regolare esecuzione della funzione di indagine al fine di rafforzare il carattere di indipendenza dell’Ufficio europeo antifrode.

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L’Italia e Isola di Man hanno firmato l’accordo sullo scambio di informazioni

L’Italia e l’Isola di Man hanno sottoscritto a Londra, n data 16 settembre 2013, un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, basato sul Modello di “Tax Information Exchange Agreement” (TIEA) dell’OCSE del 2002.

Tale Modello ha lo scopo di promuovere la cooperazione in materia fiscale, agevolando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
Il TIEA, non ha carattere vincolante, rappresenta un modello per la conclusione di accordi bilaterali sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nei casi in cui non sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Lo stesso giorno l’Isola di Man ha stipulato accordo analogo con il Lesotho.
Il Ministro del Tesoro dell’Isola di Man ricorda che ad oggi l’Isola di Man ha stipulato 41 accordi basati sugli standard OCSE, di cui 31 TIEA.
Con l’Italia salgono a diciassette i Paesi membri dell’Unione europea con i quali l’Isola di Man ha concluso un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base degli standard OCSE.

Le autorità competenti dei due Stati hanno la facoltà di avviare lo scambio delle informazioni rilevanti per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni nazionali relative a ogni imposta rientrante nell’ambito di applicazione del TIEA: le parti contraenti sono tenute a fornire tutte le informazioni prevedibilmente rilevanti per l’Amministrazione fiscale richiedente, incluse quelle informazioni relative alla determinazione, alla verifica e al recupero delle imposte riferite alla persona sottoposta a indagine/controllo da parte dell’Autorità fiscale.
Tuttavia, l’autorità richiesta non è tenuta a fornire le informazioni non richieste dalla normativa fiscale nazionale.

E’ previsto l’obbligo dello Stato richiesto di utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni  che gli sono richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i suoi propri fini fiscali interni.
E’ esteso l’obbligo dello scambio di informazioni anche a quelle detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria, nonché da soggetto che opera in qualità di agente o fiduciario.

Sono individuati i casi in cui lo Stato richiesto può legittimamente rifiutarsi di fornire le informazioni allo Stato richiedente, facendo riferimento ai casi in cui la richiesta non sia effettuata in conformità con le disposizioni del TIEA, o la divulgazione delle informazioni richieste sia contraria all’ordine pubblico o possa rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale.
Un’ulteriore ipotesi di “legittimo rifiuto” fa riferimento al caso in cui le informazioni richieste riguardino una disposizione fiscale dello Stato richiedente che discrimina tra un cittadino dello Stato richiesto e un cittadino dello Stato richiedente, in presenza delle medesime circostanze.

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La Svizzera attira gli imprenditori francesi

Dall’inizio dell’anno un centinaio di aziende francesi ha deciso di trasferirsi in Svizzera, l’obiettivo dichiarato è quello di trarre profitto da una tassazione favorevole.

Il Direttore della Camera di Commercio e Industria franco-svizzero ha recentemente reso nota che ora ci sono 850 imprese francesi impiantate nella Confederazione in cui il 25 per cento o più del capitale è di proprietà di una casa madre Francese. Questo dato si contrappone a 750 nel 2011 e a 550 dieci anni fa.

Peri nuovi insediamenti non si tratta semplicemente grandi aziende ma anche piccole e medie imprese, che comincino come filiali commerciali di una società francese .

Inoltre, un numero crescente di imprese francesi invia i dirigenti a lavorare in Svizzera, beneficiando di oneri significativamente inferiori sui salari. Su stipendi mensili di oltre CHF10, 000 gli oneri sociali rappresentano il 32 per cento in Svizzera, contro il 65 per cento in Francia.

Inoltre, i compensi dei  dirigenti francesi non saranno soggetti al contributo eccezionale imposto dalla Francia ai percettori di reddito elevati. L’imposta speciale è attualmente riscossa ad un tasso del 3 per cento sui redditi superiori a 250, 000 e il 4 per cento sui redditi superiori a 500 000 euro.

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