Procedura di pagamento dell’imposta sul reddito
La Risoluzione Generale n. 4227 (la “Risoluzione”) dell’Agenzia Federale Tributaria (“FTA”) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 12 aprile del 2018 e disciplina la procedura di pagamento dell’Imposta sui redditi in seguito al trasferimento di azioni e quote di società argentine (“l’Imposta”), quando entrambe le parti sono residenti stranieri.
La Risoluzione entrerà in vigore il 26 aprile del 2018.
Pagamento dell’imposta
La Risoluzione stabilisce che quando l’acquirente e il venditore delle azioni o quote argentine sono soggetti residenti all’estero, il venditore sarà responsabile per il pagamento dell’Imposta.
Detto ciò, la Risoluzione stabilisce che l’Imposta deve essere pagata dal rappresentante legale argentino del beneficiario straniero, o dal beneficiario straniero medesimo nel caso in cui questi non ha un rappresentante legale in Argentina.
Per quanto riguarda invece i trasferimenti di azioni o quote precedenti all’entrata in vigore della legge N. 27,430 (vale a dire, il 1 gennaio del 2018), l’imposta deve essere pagata dall’acquirente delle azioni o delle quote.
Se l’imposta in questione deve essere versata dal rappresentante legale, questa sarà trasferita all’Agenzia Tributaria tramite il sistema di trattenuta e riscossione locale relativo ai pagamenti ai beneficiari stranieri (Risoluzione Generale n. 3726/2015).
Se il pagamento dell’Imposta viene invece effettuato dal beneficiario straniero, questa dovrà essere pagata tramite bonifico internazionale (espressamente in dollari o Euro).
Nel caso di azioni o quote trasferite prima dell’entrata in vigore della legge n. 27.430 (vale a dire il 1° gennaio del 2018), l’imposta dovrà essere pagata dall’acquirente delle azioni o quote mediante bonifico bancario internazionale.
Anche le transazioni indirette sono inoltre soggette all’Imposta se sono effettuate in relazione a azioni o quote acquisite dopo il 1° gennaio del 2018.
In questo senso, le normative locali stabiliscono che i redditi ottenuti da parte di soggetti non residenti dalla vendita di un’entità non argentina saranno anch’essi soggetti all’Imposta, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il valore di mercato delle azioni dell’entità non argentina, al momento della vendita o in uno qualsiasi dei 12 mesi prima della sua vendita, deriva per almeno il 30% dal valore di uno o più dei seguenti beni posseduti direttamente o tramite una o più altre entità: (i) azioni, quote o simili emesse da un’entità argentina; (ii) una stabile organizzazione situata in Argentina; o (iii) altre attività situate in Argentina.
- Le azioni dell’entità non argentina vendute dal venditore e dal coniuge o partner di questi, o da altri soggetti passivi collegati da legami familiari per consanguineità o affinità, inclusi i parenti di terzo grado, rappresentano al momento della vendita o nei 12 mesi precedenti alla data della disposizione, almeno il 10% del patrimonio netto dell’entità non argentina che possiede direttamente o indirettamente uno dei seguenti beni: (i) azioni, quote o simili emesse da un’entità argentina; (ii) una stabile organizzazione situata in Argentina; o (iii) altre attività situate in Argentina.
Se il soggetto acquirente non è residente in Argentina, l’Imposta sarà pagata dal rappresentante legale argentino del beneficiario straniero.
La Tassa non sarà applicabile se il trasferimento viene effettuato all’interno dello stesso gruppo economico, secondo quanto previsto dalle linee guida che saranno adottate dai futuri regolamenti.
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