Lezione 5 di 8 · Corso di fiscalità internazionale — Università di Catania (Docente: Marina d’Angerio)
Quando un dividendo, un interesse o una royalty attraversa un confine, la domanda pratica è una sola: quanta ritenuta trattiene lo Stato della fonte, e a quali condizioni. La risposta sta nelle convenzioni contro le doppie imposizioni — oltre cento per l’Italia, in larga parte modellate sul Modello OCSE — che ripartiscono la potestà impositiva fra i due Stati e fissano i tetti di prelievo. Capirle non è esercizio teorico: è la differenza fra applicare correttamente un’aliquota del 5% e vedersela contestare a posteriori.
Prima di tutto la gerarchia. La convenzione, ratificata con legge, prevale sulla norma interna confliggente: lo stabilisce l’art. 75 del DPR 600/1973 (criterio di specialità) e lo conferma il rango costituzionale, perché dopo la riforma del 2001 l’art. 117 Cost. impone il rispetto degli obblighi internazionali e una norma interna in contrasto con un trattato ratificato è incostituzionale per violazione mediata (Corte cost. 348 e 349 del 2007). Con un limite a favore del contribuente: se il diritto interno è più favorevole, si applica quello. E va ricordato che la convenzione limita la potestà impositiva, non la crea.
La struttura: una mappa in 31 articoli
Il Modello OCSE 2017 si articola in 31 articoli e sette capitoli, replicati con varianti minime in tutte le convenzioni italiane: ambito di applicazione (persone e imposte coperte), definizioni (residenza, stabile organizzazione), tassazione dei redditi per categoria (artt. 6-21), metodi per evitare la doppia imposizione (esenzione, art. 23A; credito d’imposta, art. 23B — l’Italia adotta di regola il credito, art. 165 TUIR), disposizioni speciali (non discriminazione, procedura amichevole, scambio di informazioni, clausola anti-abuso dell’art. 29) e disposizioni finali. Dove la controparte è un Paese in via di sviluppo compaiono clausole di matrice ONU, che spostano più potestà verso lo Stato della fonte: stabile organizzazione di servizi più ampia, ritenute sulle royalties, tassazione delle plusvalenze su immobili societari.
Il cuore operativo: dividendi, interessi, royalties
Per i redditi passivi vale, di regola, la tassazione concorrente con tetto alla fonte. Sui dividendi (art. 10) lo Stato di residenza del percettore tassa pienamente, ma lo Stato della fonte può trattenere una ritenuta limitata: tipicamente il 5% se il beneficiario effettivo è una società che detiene almeno il 25% del capitale (dividendi «madre-figlia»), il 15% negli altri casi. Le convenzioni italiane più recenti scendono spesso allo 0-10% con soglie di partecipazione ridotte.
Sugli interessi (art. 11) lo schema è analogo, con tetto convenzionale spesso al 10% e frequenti esenzioni per Stati, banche centrali ed enti pubblici; opera anche una clausola arm’s length che riqualifica l’eccedenza di interessi pattuita fra parti collegate. Sulle royalties (art. 12) il Modello OCSE assegna in via esclusiva la tassazione allo Stato di residenza del beneficiario effettivo, ma molte convenzioni italiane, di stampo ONU, prevedono comunque una ritenuta alla fonte: la convenzione Italia-India arriva al 20%. Già qui si vede perché il testo della singola convenzione va sempre letto: le aliquote cambiano da Paese a Paese.
Il requisito che blocca tutto: il beneficiario effettivo
Le aliquote ridotte non spettano a chiunque incassi: spettano al beneficiario effettivo (beneficial owner), cioè a chi ha il pieno e libero godimento del reddito, senza l’obbligo di ritrasferirlo a un terzo. È la barriera contro il treaty shopping: le società conduit prive di sostanza, interposte solo per captare un’aliquota favorevole, non superano il test. La Corte di Giustizia UE lo ha consolidato con i Danish Beneficial Owner Cases del 26 febbraio 2019, e la Cassazione lo ha recepito — fra le altre, Cass. 14756/2020 sui dividendi e Cass. 6437/2024, che ha negato la qualifica a una società irlandese che girava integralmente i canoni a una lussemburghese. Per il professionista la conseguenza è netta: una struttura va costruita sulla sostanza economica, non sulla sola convenienza convenzionale.
Dentro l’Unione: ritenute azzerate, ma con anti-abuso
Fra società UE le ritenute possono sparire del tutto. La Direttiva madre-figlia (2011/96/UE, recepita all’art. 27-bis DPR 600/1973) esonera i dividendi fra madre e figlia con partecipazione almeno del 10% detenuta per un anno; la Direttiva interessi-canoni (2003/49/CE, art. 26-quater) azzera le ritenute su interessi e royalties fra società associate con almeno il 25%. Ma il beneficio non è automatico: una clausola anti-abuso comune nega l’esenzione alle operazioni prive di valide ragioni economiche e costruite per il solo vantaggio fiscale. La stessa logica del beneficiario effettivo e dello scopo dell’operazione attraversa tutto il sistema.
Quando la doppia imposizione resta: MAP e arbitrato
Se, nonostante la convenzione, il contribuente subisce una tassazione non conforme, il rimedio è la procedura amichevole (mutual agreement procedure, MAP, art. 25): si chiede l’apertura entro tre anni dalla notifica della pretesa, e le autorità competenti dei due Stati cercano l’accordo. Il punto debole storico era l’assenza di un esito garantito. Nell’Unione la Direttiva 2017/1852 (D.Lgs. 49/2020) lo ha colmato: tempi certi e, in mancanza di accordo entro due anni, arbitrato vincolante. Attenzione però: l’Italia non ha adottato la Parte VI del MLI sull’arbitrato obbligatorio, quindi fuori dall’UE l’arbitrato vincolante opera solo nelle poche convenzioni che lo prevedono espressamente. E la MAP, di regola, non sospende automaticamente la riscossione.
La trasparenza che cambia le regole del gioco
Il contesto in cui tutto questo si applica è cambiato radicalmente con lo scambio di informazioni. L’art. 26 del Modello consente lo scambio su richiesta, con inopponibilità del segreto bancario. Il Common Reporting Standard (CRS) ha aggiunto lo scambio automatico annuale dei dati finanziari: banche e intermediari identificano i conti dei non residenti e li comunicano, attraverso le rispettive amministrazioni, allo Stato di residenza (la Svizzera scambia con l’Italia dal 2018). E con la DAC6 (Direttiva 2018/822, D.Lgs. 100/2020) l’obbligo arriva sul tavolo dello stesso consulente: gli intermediari devono segnalare entro 30 giorni gli schemi transfrontalieri che presentano determinati «hallmarks» di potenziale aggressività. Il professionista non è più solo osservatore, ma soggetto obbligato.
Il tetto anti-abuso: MLI e Principal Purpose Test
Sopra tutto si colloca oggi il Multilateral Instrument (MLI), il trattato — in vigore per l’Italia dal 1° luglio 2024 — che ha aggiornato in blocco gran parte delle convenzioni italiane senza rinegoziarle una per una, recependo gli standard minimi BEPS. Lo strumento chiave è il Principal Purpose Test (PPT, art. 7 MLI): il beneficio convenzionale è negato quando è ragionevole concludere che ottenerlo era uno degli scopi principali dell’operazione, salvo che la concessione sia conforme all’oggetto e allo scopo della convenzione. È una clausola generale anti-abuso di portata amplissima: l’Amministrazione deve provare lo scopo principale, il contribuente la coerenza con la ratio della norma. L’Italia ha scelto il PPT e non la versione semplificata della Limitation of Benefits.
In sintesi
Le convenzioni restano lo strumento cardine per chi gestisce flussi transfrontalieri, ma il loro uso è oggi presidiato da filtri sostanziali. Cinque punti da fissare: la convenzione prevale sulla norma interna ma non crea imposte, e cede a quella interna più favorevole; sui redditi passivi conta il tetto alla fonte, da leggere sul testo della singola convenzione; le aliquote ridotte spettano solo al beneficiario effettivo; le esenzioni UE e i benefici convenzionali cadono davanti all’abuso (clausole anti-abuso e PPT); e tutto si svolge in un contesto di trasparenza totale (CRS, DAC6) che coinvolge direttamente il consulente. Il messaggio, anche qui, è preventivo: l’aliquota ridotta si giustifica con la sostanza, prima ancora che con il trattato.