Premessa
Il Prontuario CRS-FATCA 2026 costituisce una guida operativa per consentire ai soggetti interessati di arrivare preparati all’adempimento annuale, di ridurre gli errori ricorrenti e di gestire correttamente le comunicazioni, le correzioni e i possibili profili sanzionatori.
In Italia, per effetto delle modifiche introdotte con il D.M. 20 giugno 2019, le comunicazioni CRS e FATCA devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
La disciplina resta particolarmente rilevante per le istituzioni finanziarie italiane tenute a comunicare, che devono individuare correttamente i rapporti oggetto di monitoraggio, applicare adeguate procedure di due diligence e gestire con attenzione sia i dati delle partecipate sia quelli dei soci esteri, ove rilevanti ai fini della qualificazione del titolare del conto o della controlling person.
Ambito soggettivo e criteri interpretativi
Un primo profilo operativo riguarda la corretta individuazione dei soggetti tenuti a comunicare.
In linea generale, gli operatori finanziari italiani tenuti alla comunicazione devono identificare e segnalare all’Agenzia delle Entrate i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti o in giurisdizioni aderenti al CRS che detengono determinati rapporti finanziari con l’istituzione finanziaria.
L’adempimento richiede quindi una corretta classificazione dell’ente come istituzione finanziaria segnalante ovvero, nei casi previsti, come soggetto escluso o non tenuto alla segnalazione, secondo le regole tecniche FATCA e CRS recepite nell’ordinamento italiano.
Per il 2026, il quadro operativo CRS è stato aggiornato dal Provvedimento MEF/Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2026, n. 22305, che ha sostituito gli Allegati C e D al D.M. del 28 dicembre 2015 e, tra l’altro, ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni partecipanti.
Verifiche su partecipate e soci esteri
Sul piano pratico, le verifiche non possono limitarsi al solo intestatario formale del rapporto. Occorre valutare anche la struttura partecipativa, la natura dell’entità coinvolta e l’eventuale presenza di soci o controllanti esteri, poiché, in presenza di passive non-financial entities o di indicatori di residenza estera, la due diligence deve estendersi ai soggetti che esercitano il controllo.
In questa prospettiva, risultano centrali la raccolta delle autocertificazioni, il controllo della coerenza con la documentazione disponibile e la verifica degli indizi di residenza fiscale all’estero. Quando la dichiarazione del cliente non risulta coerente con le informazioni o i documenti già in possesso dell’intermediario, l’istituzione finanziaria è tenuta a richiedere ulteriori informazioni e documenti per validare la posizione dichiarata.
Comunicazioni tardive, omesse e correttive
Un altro tema essenziale riguarda la gestione delle comunicazioni tardive, omesse o errate.
La prassi operativa evidenzia che la trasmissione richiede la predisposizione del file secondo le specifiche tecniche e il successivo inoltro tramite l’infrastruttura SID e i canali previsti dall’Agenzia delle Entrate.
Per gli errori nelle comunicazioni FATCA, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2016, prot. n. 119038/2016 ha definito le regole per la comunicazione dei dati corretti, integrando il precedente provvedimento del 7 agosto 2015.
Tale intervento ha disciplinato le modalità con cui gli operatori finanziari devono rettificare i dati già trasmessi, offrendo un quadro procedurale utile anche come riferimento organizzativo per presidiare tempestivamente anomalie, scarti o contestazioni.
Regolarizzazione e profili sanzionatori
La gestione delle violazioni formali richiede un approccio tempestivo e documentato.
In presenza di omissioni, ritardi o dati incompleti, è opportuno ricostruire puntualmente il flusso informativo, verificare se l’irregolarità sia sanabile mediante correzione o invio tardivo e predisporre evidenze interne idonee a dimostrare l’adozione di procedure di controllo e di rimedio.
Sotto il profilo organizzativo, la prevenzione del rischio passa attraverso alcuni presidi minimi:
· mappatura aggiornata dei rapporti finanziari rilevanti e delle relative classificazioni CRS/FATCA;
· revisione periodica delle autocertificazioni e degli indizi di residenza fiscale estera;
· controllo delle partecipate e delle catene partecipative in presenza di entità passive o strutture con soci esteri;
· monitoraggio delle scadenze annuali e delle eventuali richieste di rettifica o integrazione;
· conservazione ordinata della documentazione di supporto, utile sia ai fini probatori sia all’eventuale gestione del contraddittorio con l’amministrazione.
Sanzioni applicabili
Sul piano sanzionatorio, la violazione degli obblighi comunicativi CRS e FATCA è ricondotta in Italia all’art. 9 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che richiama l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.
In base a tale impostazione, per le comunicazioni omesse, tardive o inesatte è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 21.000 euro, ferma restando la necessità di valutare in concreto la natura della violazione, l’eventuale tempestiva regolarizzazione e i margini di attenuazione del rischio sanzionatorio.
Per questa ragione, in presenza di anomalie nei flussi trasmessi o di omissioni emerse successivamente alla scadenza, è opportuno intervenire tempestivamente con una verifica tecnica della posizione, della documentazione disponibile e delle possibili misure correttive, così da contenere l’esposizione sanzionatoria e dimostrare l’adozione di un comportamento collaborativo e diligente.
Temi trattati nel prontuario
Il prontuario affronta in chiave operativa i seguenti temi:
· i criteri di corretta interpretazione per l’individuazione dei soggetti obbligati;
· le modalità di verifica sulle partecipate e sui soci esteri;
· le corrette modalità di gestione delle comunicazioni tardive o omesse;
· le soluzioni utilizzabili per sanare eventuali violazioni formali e contenere il rischio sanzionatorio.
Indicazioni operative per i clienti
Si raccomanda ai clienti interessati di avviare, con congruo anticipo, la raccolta della documentazione anagrafica e fiscale, di verificare la corretta qualificazione dei rapporti e delle entità coinvolte e di controllare l’aggiornamento delle autocertificazioni già raccolte.
Una verifica preventiva dei dati e delle catene partecipative consente infatti di intercettare tempestivamente le anomalie più frequenti e di ridurre il rischio di invii incompleti, tardivi o soggetti a rettifica successiva.
Per i gruppi con assetti internazionali, partecipazioni estere o soci non residenti, è consigliabile effettuare un controllo dedicato prima della scadenza annuale, così da confermare la corretta classificazione CRS/FATCA e predisporre, se necessario, tempestive misure correttive.