In un recente caso, il Ministero delle Finanze ha affrontato una questione concernente la possibilita’ che la sede di un dipendente residente in Austria possa costituire una stabile organizzazione per il suo datore di lavoro tedesco.
Nel caso in questione, una società tedesca che fornisce servizi di consulenza sulla gestione del rischio clinico ha stipulato un contratto di lavoro con un dipendente residente in Austria. I compiti principali del dipendente comprendevano la conduzione di progetti di consulenza sulla sicurezza dei pazienti e sulla gestione del rischio clinico in ospedali e istituzioni sanitarie in Italia, Austria, Germania e Svizzera, la creazione e il mantenimento di sistemi di qualità e di gestione del rischio clinico, nonché l’organizzazione di corsi di formazione, seminari e conferenze. Per preparare questi compiti, al dipendente è stata data la possibilità di utilizzare un home office nel suo luogo di residenza principale in Austria.
Si presumeva che il datore di lavoro tedesco non avesse una sede fissa in Austria, che il dipendente austriaco non avesse il potere di concludere contratti per conto del suo datore di lavoro e che gli venisse semplicemente fornita l’attrezzatura di lavoro necessaria per svolgere il lavoro d’ufficio,ad esempio: telefono cellulare e personal computer. Le attività svolte nell’ufficio domestico erano limitate alla preparazione di progetti, alla creazione di preventivi utilizzando modelli, alla valutazione di misure preventive, allo sviluppo di strategie di soluzione individuali per evitare infortuni ai pazienti, nonché ad attività di ricerca e pubblicazioni. Le attività relative ai contatti personali con i clienti e ai corsi di formazione sono state svolte presso le strutture dei clienti o presso la sede del datore di lavoro in Germania. Il dipendente austriaco era libero di decidere il luogo in cui svolgere tutti i compiti preparatori.
La questione sollevata in questo caso particolare era se il datore di lavoro tedesco fosse soggetto a una responsabilità fiscale limitata in Austria. Se la sede del dipendente si qualificava come stabile organizzazione (PE) per il datore di lavoro, allora i profitti attribuibili a tale PE sarebbero stati tassabili in Austria.
In diversi casi, il Ministero delle Finanze austriaco e la Corte Suprema Amministrativa austriaca (Verwaltungsgerichtshof) hanno stabilito che, in generale, una stabile organizzazione può essere stabilita anche presso l’abitazione privata di un dipendente, par. 18 del Modello di Commentario OCSE 2017 sull’art. 5 del Modello Fiscale OCSE. Il paragrafo 18 del Model Tax Commentary 2017 dell’OCSE sull’art. 5 del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE specifica che il domicilio di un dipendente può costituire una stabile organizzazione per l’impresa se tale domicilio è a disposizione dell’impresa. La questione è soggetta a revisione in ogni singolo caso, poiché la valutazione dipende principalmente dai fatti. Pertanto, nel caso in esame, è stato necessario determinare se le mansioni svolte presso l’ufficio di residenza del dipendente in Austria si svolgono in modo continuativo per un lungo periodo di tempo o solo occasionalmente. Secondo il par. 12 del citato Model Commentary dell’OCSE, se l’ufficio di residenza è utilizzato solo in modo intermittente o accidentale e con interruzioni, è improbabile che venga considerato come una sede d’affari a disposizione del datore di lavoro e quindi non stabilirà una stabile organizzazione per l’impresa del datore di lavoro.