Sulla base delle raccomandazioni della Financial Action Task Force (“FATF”), il Ministero delle Finanze ha ricompreso gli scambi di criptovalute nell’ambito di applicazione della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002 (PMLA), includendoli nella definizione di “soggetto segnalante” (reporting entity).
La definizione di “entità dichiarante” è stata stabilita nella PMLA come una società bancaria, un istituto finanziario, un intermediario o una persona che esercita un’attività o una professione designata. In virtù di questa notifica, il governo intendere includere le persone che svolgono le seguenti attività tra quei soggetti che esercitano un’attività o una professione designata:
- scambio tra VDA e valute fiat;
- scambio tra una o più forme di VDA;
- trasferimento di VDA;
- custodia o amministrazione di VDA o degli strumenti che consentono il controllo di VDA; e
- partecipazione e fornitura di servizi finanziari relativi all’offerta e alla vendita di un VDA da parte di un emittente.
Gli scambi di criptovaluta saranno ora coperti dalla definizione di “entità dichiarante” ai sensi della PMLA e tali soggetti saranno, pertanto, tenuti a conservare tali informazioni e a rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
Gli scambi di criptovalute saranno ora soggetti alle disposizioni del Capitolo IV della PMLA che stabiliscono gli obblighi delle società bancarie, delle istituzioni finanziarie e degli intermediari. Tali soggetti sono tenuti a verificare l’identità dei clienti e dei beneficiari effettivi, a conservare le registrazioni dei documenti di identificazione e a conservare un registro di tutte le transazioni, al fine di poter ricostruire le singole transazioni e fornire informazioni ad esse relative al governo. La PMLA richiede che questi registri siano conservati per un periodo di cinque anni dopo il completamento della transazione o dopo la fine del rapporto d’affari o la chiusura dell’account.
Tali entità saranno, inoltre, tenute a condurre una due diligence rafforzata in relazione a determinate transazioni, specificate dalla stessa PMLA. Tale due diligence include la verifica dell’indentita’ della persona, l’esame della proprietà dei fondi e della posizione finanziaria, la registrazione dello scopo della transazione e controlli approfonditi quando la transazione risulta sospetta.
Infine, tale modifica autorizza il governo ad accedere alle informazioni mantenute dagli scambi di criptovaluta in qualsiasi momento e ad imporre sanzioni pecuniare in caso di non conformità.