Il 9 giugno 2020 il governo tailandese ha approvato la proposta di emendamento al Revenue Code per imporre l’imposta sul valore aggiunto ai fornitori di servizi telematici ed ai gestori di piattaforme telematiche, non tailandesi, per i pagamenti ricevuti da utenti tailandesi. Tale previsione sarà applicata a tutte le forme di servizi telematici internazionali qualificati ed ai gestori di piattaforme telematiche, ai siti internet, alle applicazioni per smartphone, social media o simili, ai siti che gestiscono prenotazioni di alberghi e alle piattaforme di streaming.
La nuova normativa ha lo scopo di allineare la Tailandia alle linee guida fornite dall’OCSE, dal titolo “Mechanisms for the Effective Collection of VAT/GST Where the Supplier is Not Located in the Jurisdiction of Taxation”, già adottate da numerosi paesi.
In base al disegno di legge, i provider esteri di servizi telematici ed i gestori di piattaforme telematiche che ricevono più di 1.8 milioni di baht tailandesi nell’anno fiscale di riferimento da parte di clienti senza IVA o da utenti tailandesi, e che forniscono servizi prepagati in Tailandia, dovranno registrarsi per ottenere la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate tailandese. Questa corrisponde alla soglia prevista e già applicata agli operatori tailandesi di imprese dotate di IVA. La registrazione dell’IVA – che può essere fatta in via elettronica – comporterà il pagamento mensile del 7% di IVA sui pagamenti ricevuti da clienti senza IVA o da utenti tailandesi, oltre alla dichiarazione dell’IVA, all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, a differenza degli utenti ordinari con IVA registrata, i provider stranieri di servizi telematici e i gestori di piattaforme telematiche non potranno effettuare deduzioni o emettere fatture fiscali ai clienti tailandesi. Gli operatori di piattaforme telematiche i cui membri offrono servizi telematici dovranno pagare l’IVA per tali soggetti.
Ciononostante, il disegno di legge non dovrà creare un onere fiscale indiretto per i consumatori tailandesi che acquistano servizi da operatori stranieri. Sono pochi i consumatori che attualmente sanno di dover pagare il 7% di IVA all’Agenzia delle Entrate ogni volta che effettuano dei pagamenti nei confronti di operatori stranieri.
Il disegno di legge sarà sottoposto ad approvazione del parlamento prima di essere ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e si attende, inoltre, la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di regolamenti d’esecuzione ministeriali e guide informative per il pubblico. Ciò dovrebbe fornire una maggiore chiarezza in relazione ad alcune problematiche finora irrisolte, come ad esempio, quelle relative ai servizi telematici esenti, ai meccanismi di applicazione e alle sanzioni in caso di inadempimento.