In Fowler v HMRC [2020] UKSC22, la Corte Suprema ha affermato che un operatore subacqueo era un dipendente ai fini dell’applicazione di un trattato sulla doppia imposizione e quindi soggetto all’imposta britannica sul reddito da lui prodotto.
I fatti
Il signor Fowler, residente sudafricano, ha lavorato come subacqueo nel Mare del Nord. Egli non aveva una stabile organizzazione nel Regno Unito ed era assunto con un contratto di lavoro.
La sezione 15 ITTOIA 2005 considera i subacquei che lavorano sulla piattaforma continentale come soggetti autonomi ai fini fiscali.
Il contribuente ha quindi ritenuto che i suoi redditi fossero da considerarsi come profitti aziendali ai fini dell’applicazione del trattato sulla doppia imposizione tra Regno Unito e Sudafrica e questo ha reso tali redditi esenti dall’imposta sul reddito del Regno Unito.
HMRC ha, invece, ritenuto che, in base alle previsioni del trattato, il signor Fowler avrebbe dovuto essere trattato come lavoratore dipendente e quindi essere soggetto a tassazione nel Regno Unito.
Il tribunale di primo livello (FTT) si e’ pronunciato a favore del contribuente.
HMRC ha proposto appello all’Upper Tribunal (UT).
L’Upper Tribunal (UT)
L’UT ha riesaminato il trattato, considerando come avrebbero dovuto essere definiti i termini non esplicitamente specificati nel trattato stesso.
Il tribunale ha stabilito, inoltre, che i trattati in materia fiscale non sono un artefatto della legge inglese e che quindi la legge nazionale e le interpretazioni locali non dovrebbero essere prese in considerazione.
Il diritto internazionale attribuisce al termine “occupazione” il suo significato ordinario, pertanto l’UT ha applicato l’articolo 14, paragrafo 1 del trattato, che stabiliva che (fatte salve talune eccezioni che non erano rilevanti al caso concreto) salari, stipendi e altre remunerazioni simili, ricevute da un residente di uno Stato contraente, devono essere tassati solo in tale Stato, a meno che l’attività lavorativa non sia svolta nell’altro Stato contraente.
Il sig. Fowler era quindi da considerarsi come lavoratore dipendente ai fini del trattato ed il Regno Unito vantava, pertanto, diritti fiscali sui suoi redditi.
Al signor Fowler è stato concesso il permesso di presentare ricorso alla Court of Appeal.
La Corte Suprema
La Corte Suprema ha accolto all’unanimità l’appello di HMRC, affermando che il signor Fowler era da considerarsi un lavoratore dipendente.
In applicazione della disposizione contenuta nella sezione 15 (2) ITTOIA, dal momento che i dipendenti subacquei tendono a sostenere autonomamente i costi inerenti al loro lavoro, si e’ ritenuto che tali soggetti meritassero il trattamento di spese più generoso previsto nello statuto dei lavoratori autonomi, in contrasto con quanto prescritto per i dipendenti.
Il tribunale ha evidenziato che tale assunzione crea, in verita’, una finzione legale presumendo che un subacqueo svolga un’attività commerciale, nella sola considerazione delle modalita’ con cui tale soggetto puo’ dedurre le proprie spese.
Con una decisione unanime, la Corte Suprema ha annullato la decisione della Corte d’appello. In sostanza, la Corte Suprema ha affrontato la questione considerando (a) come questione di interpretazione del Trattato, la misura in cui il Trattato consente alle disposizioni nazionali di influenzare il significato dei termini nel Trattato e (b) come questione di diritto interno, la misura in cui la disposizione in questione era intesa a modificare il significato dei termini pertinenti al trattato.
Tale approccio riflette il fatto che un trattato è un testo concordato dai negoziati tra i paesi contraenti.
Il giudice della Corte Suprema ha affermato che un tribunale, in assenza di un chiaro requisito di legge, dovrebbe essere riluttante ad applicare una disposizione che possa creare un risultato anomalo. In quanto tale, se correttamente considerato, l’effetto della sezione 15 (2) ITTOIA era limitato ai suoi scopi di garantire benefici computazionali per una classe precisa di contribuenti (lavoratori dipendenti) e non si adattava al significato dei termini utilizzati all’interno del trattato.
La decisione unanime della Corte Suprema chiarisce una questione di interpretazione del trattato che ha visto sentenze contrastanti da parte del Tribunale di Primo Livello e dell’Upper Tribunal.
Nel contesto di un trattato sulla doppia imposizione, la decisione della Corte Suprema conferma che l’interazione tra una disposizione di diritto interno e gli articoli pertinenti del trattato sulla doppia imposizione sarà determinata considerando:
(a) se la disposizione di diritto interno, interpretata intenzionalmente, è sufficientemente ampia da modificare il modo in cui viene applicato il trattato sulla doppia imposizione (e la definizione dei termini utilizzati al suo interno); e
(b) se, secondo una lettura approfondita, il trattato consente alla disposizione in esame di avere tale effetto.
In alcune situazioni, tuttavia, lo scopo di una particolare disposizione può rivelarsi difficile da discernere, rimanendo l’effetto della disposizione poco chiaro.
Nel contesto internazionale, la decisione della Corte Suprema conferma ancora una volta che l’interpretazione dei trattati sulla doppia imposizione richiede qualcosa di più della semplice determinazione del significato dei termini pertinenti ai sensi del diritto interno. Un’interpretazione corretta può richiedere una considerazione del contesto bilaterale in cui si colloca il trattato e può tenere conto di altri fattori come, ad esempio, gli obblighi imposti ed i metodi interpretativi prescritti dalla Convenzione di Vienna, nonché di eventuali orientamenti contenuti nel commentario dell’OCSE.