Il 1 novembre 2019, la Svizzera ha trasformato in legge le raccomandazioni riguardanti la trasparenza della Financial Action Task Force (FATF; GAFI), modificando il Codice Svizzero delle Obbligazioni ed il Codice Penale Svizzero. Le modifiche si applicano alle azioni al portatore ed in materia di registrazione nei registri dei proprietari beneficiari finali e del registro dei soci.
Nel 2015, alcune raccomandazioni del FATF erano già state implementate: nuove previsioni in relazione alla tenuta di un registro dei proprietari beneficiari finali ed una lista delle azioni al portatore erano state aggiunte al Codice Svizzero delle obbligazioni. FATF considerava tali previsioni insufficienti ad assicurare la trasparenza e, conseguentemente, una quasi totale cancellazione delle azioni al portatore era entrata in vigore in Svizzera a novembre del 2019. Infatti, solamente le azioni al portatore quotate o rilasciate sotto forma di titolo detenuti da intermediari rimanevano valide.
Conversione delle azioni al portatore
- Conversione volontaria in azioni nominative
A seguito dell’attuazione delle nuove previsioni nel Codice Svizzero delle obbligazioni, le società quotate e le società a responsabilità limitata che detengono delle azioni al portatore, devono convertire tali azioni in azioni nominative entro i 18 mesi successivi alla modifica del Codice delle obbligazioni, ovvero entro il 30 aprile 2021.
Tale conversione deve avvenire tramite un meeting dei soci e lo statuto societario dovrà essere modificato e le modifiche dovranno poi essere registrate nel registro commerciale.
- Conversione automatica in azioni nominative
Se una società non converte le proprie azioni al portatore in azioni nominative entro il 30 aprile 2021, le azioni saranno convertite in modo automatico in azioni nominative. La conversione diverrà efficace, anche se lo statuto societario ed il registro commerciale riportano che la società detiene delle azioni al portatore.
Il valore nominale delle azioni al portatore convertite in azioni nominative rimarrà uguale. Allo stesso modo, le azioni privilegiate (in termini di diritti di voto e diritti ai dividendi) rimarranno uguali.
- Conseguenze per i precedenti azionisti non menzionati nel registro dei soci
Dopo la conversione delle azioni al portatore, la società dovrà registrare nel registro dei soci quegli azionisti che si sono rivelati alla società.
Tuttavia, i diritti di voto e i diritti a ricevere i dividendi dei portatori di azioni che non si sono rivelati alla società a seguito della conversione delle proprie azioni in azioni nominative saranno cancellati. Il consiglio d’amministrazione dovrà assicurarsi che nessun socio possa esercitare i propri diritti se non sono registrati nel registro dei soci. Inoltre, il consiglio d’amministrazione deve registrare nel registro dei soci che tali azionisti non hanno rispettato l’obbligo di comunicazione.
Ciò detto, gli azionisti le cui azioni al portatore sono state convertite in azioni nominative e che non si sono dichiarati alla società, potranno richiedere al giudice, entro il 31 ottobre 2024, di essere registrati nel registro dei soci. Le spese legali di questi procedimenti saranno a loro carico. Gli azionisti potranno esercitare i loro diritti di voto e ricevere i dividendi solamente dopo che saranno stati registrati nel registro dei soci a seguito dell’udienza.
- Possibile compensazione delle azioni cancellate
Le azioni degli azionisti che non hanno richiesto di essere registrati nel registro dei soci prima del 31 ottobre 2024 saranno automaticamente cancellate. Questi azionisti non potranno più esercitare alcun diritto relativo alle suddette azioni (diritti di voto, diritto a ricevere i dividendi, ecc…). queste azioni saranno sostituite da azioni detenute nel portafoglio societario.
Tuttavia, gli azionisti – la cancellazione delle cui azioni non deriva da una loro colpa – potranno richiedere una compensazione dalla società entro 10 anni successiva alla cancellazione delle loro azioni, se possono provare di essere stati azionisti in quel momento. La compensazione corrisponderà al valore delle azioni alla data della loro conversione. Se il valore delle azioni nel giorno in cui viene effettuata la richiesta di compensazione è inferiore al valore di quelle azioni al momento della loro conversione, la compensazione corrisponderà al valore più basso. Inoltre, la compensazione da parte della società sarà possibile solamente se la società possiede sufficiente patrimonio libero disponibile.
- Dubbi circa le nuove previsioni normative
Le nuove previsioni normative hanno fatto sorgere numerose domande. Ad esempio: cosa succede se le azioni che sono state cancellate e convertite in azioni detenute nel portafoglio azionario rappresentano più del 10% del capitale sociale (che è il limite consentito per questo tipo di azioni)? Una possibile risposta è che tutte le azioni che superano la soglia del 10% consentito debbano essere cancellate sotto forma di una riduzione di capitale sociale. Inoltre, cosa succede se un numero significativo di azioni viene cancellato e convertito in azioni detenute nel portafoglio societario, con il risultato che non sarebbe più possibile raggiungere il quorum partecipativo durante le assemblee dei soci? Un’altra situazione potrebbe essere quella in cui la società è detenuta da un solo socio le cui azioni sono state convertite in azioni nel portafoglio societario. In questo caso, nessuna decisione potrebbe essere raggiunta durante l’assemblea dei soci. Inoltre, cosa succede alle opzioni sulle azioni al portatore che sono state rilasciate prima dell’entrata in vigore delle nuove previsioni del Codice svizzero delle obbligazioni? Tali opzioni potrebbero essere esercitate? Ed in caso positivo, si tradurrebbero in azioni nominative o in azioni al portatore?
Conseguenze nell’ambito di fusioni e acquisizioni
Le nuove previsioni in linea con le raccomandazioni FATF avranno un impatto significativo nel campo delle fusioni e delle acquisizioni e, in particolare, durante la due diligence della società target.
Tutti gli acquirenti dovranno assicurarsi, come parte del processo di due diligence, che i portatori di azioni non abbiano preso parte alle assemblee dei soci senza essersi previamente dichiarati alla società. Le decisioni prese durante le assemblee, non validamente prese, potranno essere dichiarate nulle o invalide. Di conseguenza, le decisioni più importanti, come quelle riguardanti aumenti di capitali o la nomina di nuovi amministratori, potranno essere invalide, anche dopo vari anni dalla data in cui la decisione è stata presa nel corso di un’assemblea dei soci.
Inoltre, l’acquirente dovrebbe richiedere alla società target di convertire le proprie azioni al portatore in azioni nominative prima dell’acquisizione (o dovrebbe farlo il prima possibile a seguito dell’acquisizione).
Per tutti i motivi sopra esposti, le società con azioni al portatore dovrebbero iniziare ad agire al più presto. A meno che non siano autorizzate a mantenere le proprie azioni al portatore, è raccomandabile una conversione volontaria entro il 30 aprile 2021.
Inoltre, ci si dovrebbe assicurare che gli azionisti che non sono registrati nell’apposito registro non partecipino alle assemblee dei soci e non ricevano dividendi.
Ancora, le società che si trovano ad affrontare queste problematiche dovrebbero verificare se le assemblee dei soci si sono già tenute o meno, in modo da poter stabilirne le conseguenze.
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