Quando una delle parti di un contratto non rispetta un termine particolare, la sua condotta può costituire una violazione. Quando si verifica una violazione del contratto, la parte che ha subito la violazione ha il diritto di presentare un’azione contro tale violazione e di chiedere un risarcimento del danno.
Il richiedente ha l’onere di dimostrare la violazione del contratto che gli ha causato un danno.
Il valore della perdita dichiarata determinerà molto probabilmente il tribunale competente. Prima di presentare l’azione (claim), il richiedente deve rispettare determinati protocolli (pre-action protocol) previsti dalle norme di procedura civile inglesi (Civil Procedure Rules).
In base alla legge inglese, perché la parte lesa possa recedere dal contratto è necessario che si tratti di una cd repudiatory breach, ovvero una violazione del contratto talmente grave che giustifica la parte lesa a terminare il contratto.
Una violazione di una garanzia non comporta il diritto a terminare il contratto e, in questo caso, il rimedio offerto alla parte lesa e’ il risarcimento del danno.
Quando consentito, spetta alla parte lesa decidere se fare valere la violazione e chiedere la risoluzione, o continuare il contratto e chiederne l’esecuzione.
Una violazione anticipata (anticipatory breach) si verifica quando una parte manifesta la propria volontà, con parole o comportamenti, a non adempiere a tutti o alcuni dei suoi obblighi previsti dal contratto, in modo tale che l’esecuzione sarà sostanzialmente diversa dai requisiti stabiliti dal contratto.
Se la violazione anticipata si configura come repudiatory breach (e spetta all’attore dimostrarlo), la parte lesa ha il diritto di terminare immediatamente il contratto, senza attendere l’effettivo inadempimento.
Affinche’ la parte che ha subito la violazione possa ricorrere al Tribunale, è necessario che la parte lesa dimostri la sussistenza di un nesso di causalità sufficiente tra la violazione e la perdita subita.
La causalità puo’ essere interrotta da un atto o comportamento di terzi, o da un altro evento. Se tale atto o evento si inserisce tra la violazione del contratto e il danno subito e lo stesso e’ idoneo a “spezzare il nesso di causalità” tra inadempimento e danno, il tribunale può stabilire che la parte che ha compiuto la violazione non sia responsabile del danno subito dall’attore.
Be the first to comment