Spazio Economico Europeo: normativa per trasferimenti infragruppo

Una delle previsioni inserite a sorpresa nel progetto di bilancio 2019-20 è stata la proposta per consentire il differimento dell’imposta sulle societa’ nel caso in cui una società, residente fiscale nel Regno Unito, trasferisca un bene ad una societa’ del gruppo di un altro stato membro dello spazio economico europeo (SEE).

In questo contesto, le varie norme in materia di imposta sulle società consentono alle attività (e ad alcune passività) di essere trasferite su base neutrale in un gruppo societario, a condizione che l’attività rimanga soggetta all’imposta britannica dopo il trasferimento.

Tuttavia, separate norme fiscali consentono di differire l’imposta qualora un’impresa britannica trasferisca la propria residenza fiscale in un’altra giurisdizione dello SEE.

Una migrazione innesca una disposizione dei beni societari al valore presunto di mercato che viene trattata in modo simile a un effettivo trasferimento di attività, ma queste regole di differimento consentono a qualsiasi imposta di essere pagata a rate, generalmente per un periodo di sei anni.

L’imposta differita sopporta interessi durante questo periodo, il che significa che la misura è in realtà solo un risparmio di flusso di cassa piuttosto che un vero differimento.

Ci si e’ chiesti se le norme del Regno Unito siano conformi alla libertà di stabilimento dell’UE e alla libera circolazione dei capitali, poiché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea suggerisce che gli Stati membri debbano fornire una forma di differimento sui trasferimenti intra-UE per evitare di porre un’indebita restrizione quelle libertà.

Il punto è stato, infine, esaminato dal Tribunale di primo grado all’inizio di quest’anno in Gallaher Ltd contro HMRC (2019) UKFTT 207, che ha dichiarato che l’assenza di qualsiasi meccanismo di differimento all’interno dell’Unione europea ha violato le libertà dell’UE.

Il disegno legge finanziaria è stato apparentemente proposto alla luce della decisione del tribunale e di fatto considera un trasferimento a una società del gruppo allo stesso modo di un trasferimento di beni in una migrazione aziendale.

 

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