Il concetto di viaggio di lavoro, nel contesto della mobilità intra europea, costituisce uno degli argomenti più discussi.
Il dibattito è spesso basato su premesse sbagliate, essenzialmente dovute a:
- mancanza di una definizione chiara del concetto di “viaggio di lavoro” nel contesto della mobilità all’interno dell’UE. Le legislazioni nazionali non offrono dettagli o sono, spesso, poco chiare al riguardo;
- la confusione tra le norme sul coordinamento della sicurezza sociale stabilite dal regolamento 883/2004 e il suo regolamento di attuazione 987/2009 e le disposizioni sul diritto del lavoro, in particolare il recepimento nelle legislazioni nazionali della direttiva 96/71 / CE e la sua direttiva di applicazione 2014/67 / UE.
Nella versione attuale, i regolamenti sul coordinamento della sicurezza sociale non prevedono una definizione dei viaggi di lavoro e non escludono dal loro ambito brevi periodi di attività svolti in un altro Stato membro. La questione rilevante non è se il documento A1 debba essere ottenuto per viaggi di lavoro, ma in base a quale articolo del regolamento 883/2004 debba essere richiesto.
In linea di principio, i viaggi di lavoro sono regolati ai sensi dell’articolo 12 del regolamento 883/2004, più nello specifico, un documento portatile A1 deve essere rilasciato (idealmente) prima di qualsiasi viaggio di lavoro, indipendentemente dalla sua durata e da qualsiasi definizione “in-house” del concetto di viaggio d’affari. Qualsiasi disposizione stabilita dal diritto nazionale del lavoro è irrilevante nel contesto del coordinamento della sicurezza sociale.
Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 96/71 / CE, per “lavoratore distaccato” si intende un lavoratore che, per un periodo limitato, svolge la sua attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui lavora abitualmente. Un visitatore per affari svolge la sua attività, per un periodo limitato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui lavora normalmente.
Una domanda frequente è se i viaggi di lavoro ricadono sotto l’obbligo di inviare una dichiarazione di distacco e o di conformarsi alle altre disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva cap. IV 2014/67 / UE. Per affrontare tale questione, un errore frequente nella valutazione dei casi di “viaggio d’affari” consiste semplicemente nel trovare la definizione del concetto secondo la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, considerando che tali attività siano “naturalmente” esentate dall’obbligo di inviare una dichiarazione di distacco e o conformarsi alle altre disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva su menzionata.
Il modo per capire quale attività è esente da tali obblighi e la durata coperta è quello di valutare le disposizioni di legge nazionali che recepiscono la direttiva 96/71 / CE e la sua direttiva attuativa 2014/67 / UE.
Tali informazioni sono spesso inesistenti o confuse e disponibili solo nella lingua nazionale. La mancata conformità potrebbe comportare multe considerevolmente elevate imposte dalla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
Ai sensi dei regolamenti sul coordinamento della sicurezza sociale, ai viaggi di lavoro non viene dato alcun trattamento favorevole, un documento portatile A1 è richiesto in ogni circostanza. Per quanto riguarda l’applicazione delle norme sul distacco dal diritto del lavoro, le legislazioni nazionali devono essere rigorosamente prese in considerazione.
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