Jersey e Guernsey stanno consultando le proposte finalizzate all’introduzione dei requisiti sostanziali richiesti per le società residenti. L’isola di Man si è aggiunta a loro annunciando di aver collaborato con Jersey e Guernsey per lo sviluppo di queste proposte.
Le proposte sono state fatte in risposta alle preoccupazioni provenienti dal Gruppo “Codice di condotta” Europeo e relative ai requisiti sostanziali minimi richiesti per le società residenti. Il Gruppo “Codice di condotta” ha revisionato le politiche fiscali di oltre 90 giurisdizioni nel 2017. Mentre le Dipendenze della Corona britannica del Jersey, Guernsey e Isola di Man erano considerate conformi alla maggior parte dei criteri di buon Governo del Gruppo “Codice di condotta”, vi erano alcune preoccupazioni relative al fatto che non vi fosse alcun requisito minimo sostanziale per le società residenti in tali giurisdizioni.
Le consultazioni di Jersey e Guernsey hanno stabilito le proposte. Una caratteristica fondamentale delle proposte consiste nel fatto che le società che svolgono “attività rilevanti”, ovvero attività bancarie, assicurative, gestione di fondi, finanziamenti e leasing, attività della sede centrale, spedizioni o attività della holding, devono dimostrare che la società è diretta e gestita nella relativa Dipendenza della Corona nei seguenti modi:
- Devono esserci riunioni del Consiglio di Amministrazione nella pertinente Dipendenza della Corona a frequenze adeguate, considerato il livello del processo decisionale previsto.
- Durante questi incontri ci deve essere un quorum del Consiglio di Amministrazione fisicamente presente nella relativa Dipendenza della Corona.
- Le decisioni strategiche della società devono essere prese durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed i verbali devono rispecchiare tali decisioni.
- Tutti i registri ed i verbali della società devono essere conservati nella pertinente Dipendenza della Corona.
- Il Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso, deve possedere le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le proprie qualità di Consiglio.
Inoltre, la società dovrà garantire che le sue “attività generatrici di reddito” siano intraprese nella giurisdizione pertinente. Queste attività generatrici di reddito dovrebbero essere definite nella legislazione e saranno dipendenti dal settore in cui la società opera. Le riunioni forniscono esempi, tra cui i seguenti, rispettivamente per la gestione dei fondi e per le attività di una società holding:
- Gestione fondi – prendere decisioni sulla detenzione e sulla vendita degli investimenti, calcolare i rischi e le riserve, prendere decisioni in materia di valuta, fluttuazione degli interessi e/o posizioni di copertura, preparare relazioni normative pertinenti e/o di altro tipo per le autorità governative e per gli investitori.
- Attività della società Holding – le società che detengono esclusivamente titoli azionari dovranno confermare il soddisfacimento di tutti i requisiti applicabili in materia di diritto societario e deposito fiscale, laddove le società holding conducano altre “attività rilevanti”, esse saranno, inoltre, soggette ai requisiti connessi con tale attività.
Nell’ambito della gestione dei fondi, resta da vedere in che modo la definizione delle attività generatrici di reddito si applicherà alle situazioni nelle quali la gestione del patrimonio viene delegata a un’altra giurisdizione e solo l’attività di gestione del rischio e la supervisione dell’attività di gestione del patrimonio rimangono con il gestore del fondo nella pertinente Dipendenza della Corona. Inoltre, le società che svolgono attività rilevanti dovranno dimostrare l’esistenza di:
- un adeguato livello di dipendenti (qualificati) nella pertinente Dipendenza della Corona, o un adeguato livello di spese di outsourcing per le società di servizi nella pertinente Dipendenza della Corona proporzionato alle attività della società;
- un livello adeguato di spesa annuale sostenuta nella pertinente Dipendenza della Corona, o un adeguato livello di spesa di outsourcing per le società di servizi collocate nel Jersey, in proporzione alle attività della società; e
- adeguati uffici fisici e/o locali nella pertinente dipendenza coreana, o un adeguato livello di spesa in outsourcing per le società di servizi della relativa dipendenza della Corona, per le attività della società.
È stato riconosciuto il fatto che i veicoli di investimento collettivo (che non vengono definiti) dovrebbero ridurre il numero dei requisiti sostanziali in linea con il quadro normativo locale.
I requisiti sostanziali proposti non sembrano essere particolarmente onerosi, ma un aspetto fondamentale da osservare sarà la rigidità con cui vengono definite le attività generatrici di reddito. Si spera che queste siano sufficientemente flessibili per far fronte alle differenze presenti nei modelli commerciali e normativi adottati dalle società di Dipendenza della Corona, ad esempio come sottolineato sopra evidenziato per consentire ai gestori del fondo di delegare la gestione del patrimonio a seconda dei casi.
Le consultazioni avvenute sia in Jersey che in Guernsey si sono chiuse il 31 agosto 2018.
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