Recentemente sono stati discussi due casi (i casi Shell ed Unilever) in cui i richiedenti cercavano di perseguire le capogruppo domiciliate nel Regno Unito nei tribunali inglesi per gli atti od omissioni delle sussidiarie estere.
Nell’articolo, abbiamo constatato che la decisione di primo grado nella causa Unilever era stata impugnata in appello e che si attendeva il giudizio della Corte di Appello.
Tale sentenza e’ adesso stata emessa. L’appello dei richiedenti è stato respinto, e la Corte d’Appello, all’unanimità, ha sentenziato che nessun obbligo di diligenza era dovuto da parte di Unilever ai ricorrenti. Di conseguenza, i richiedenti non saranno in grado di perseguire le loro pretese nel Regno Unito in quanto non vi e’ alcun fondamento per portare la causa all’interno dei tribunali inglesi.
Sebbene la sentenza non abbia creato una nuova legge in questo settore, e’ di particolare interesse a causa delle sue motivazioni, le quali si differenziano da quelle date nella sentenza di primo grado.
In primo grado, il giudice aveva ritenuto esserci sufficiente vicinanza tra Unilever ed i ricorrenti, ma tuttavia che nessun obbligo di diligenza si sarebbe imposto tra Unilever e i ricorrenti.
La Corte d’Appello ha a sua volta determinato che nessun obbligo di diligenza si sarebbe dovuto imporre. Tuttavia, in contrasto alla prima decisione, la Corte d’Appello ha ritenuto esserci insufficiente vicinanza tra Unilever e i richiedenti per supportare un obbligo di diligenza. Questa sola constatazione era sufficiente per impedire l’imposizione di tale obbligo. La Corte d’Appello ha chiarito con forza che questa era l’unica questione sulla quale stava esprimendo un’opinione, poiche’ e’ possibile che le richieste possano essere ancora ascoltate dai tribunali del Kenya.
La Corte d’Appello ha fornito un’utile guida riguardante le circostanze nelle quali un obbligo di diligenza può essere dovuto da una capogruppo domiciliata nel Regno Unito rispetto alle azioni delle proprie controllate:
Nel raggiungere la propria decisione nel caso Unilever, la Corte d’Appello si è basata su prove testimoniali fornite dall’amministratore delegato della controllata di Unilever, nonché sull’esecuzione di una revisione dettagliata delle prove documentali pertinenti. Le prove hanno dimostrato che la politica di gestione del rischio, unitamente alle valutazioni del rischio e ai piani strategici e operativi per affrontare le crisi locali, erano state elaborate e/o preparate a livello locale in Kenya e che la controllata di Unilever in Kenya aveva capito che era responsabile dell’elaborazione delle sue politiche e della loro implementazione senza l’assistenza o la consulenza della capogruppo domiciliata nel Regno Unito.
Da un punto di vista pratico, il rischio che venga vinto un ricorso contro una capogruppo domiciliata nel Regno Unito può essere ridotto garantendo una chiara divisione tra le attività operative all’interno del gruppo, compresa la garanzia, laddove possibile, che le politiche e le procedure a supporto dei processi operativi siano prodotte ed implementate a livello locale, anche se tali politiche derivano necessariamente dai principi del gruppo.
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