Lo scopo di tale articolo è quello di illustrare e spiegare le diverse tipologie di società presenti nel Regno Unito. Le principali forme contemplate dalla legislazione inglese sono disciplinate dal Companies Act 2006, il quale prevede:
La “Private Limited Company” (LTD): Questo tipo di società è il più diffuso in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Gli azionisti (i cd. shareholders) hanno responsabilità limitata al capitale inizialmente conferito. Questo comporta che le responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società gravano esclusivamente su quest’ultima ed in particolare sui beni societari e non ,dunque, sulla persona degli amministratori ed azionisti. Di conseguenza se la società viene messa in liquidazione, la stessa risponderà dei debiti contratti con il patrimonio sociale. Tale struttura societaria corrisponde per molti aspetti alla nostra società a responsabilità limitata italiana (s.r.l.) e le azioni non possono essere vendute in borsa, diversamente dalle azioni delle Public Limited Companies. All’interno della Private Limited Company è possibile effettuare un’ulteriore distinzione tra:
- La “Limited by share”: questa possiede un capitale azionario e la responsabilità di ciascun socio azionista è limitata al capitale inizialmente investito.
- La “Limited by Guarantee”: questo tipo di società viene utilizzata soprattutto da organizzazioni no-profit, clubs, associazioni sportive, unioni studentesche, organizzazioni non governative e ONLUS che necessitano di personalità giuridica. Normalmente non ha un capitale azionario né shareholders, ma è composta da Membri che funzionano da “Guarantors”. La responsabilità dei soci è limitata all’ammontare che hanno stabilito di conferire di comune accordo all’azienda nel caso in cui venga liquidata.
La “Limited Liability Partnership” (LLP): I soci non sono personalmente responsabili ma hanno una responsabilità collettiva (“Joint”), ossia limitata al capitale investito nella partnership. Essi non hanno responsabilità individuale per le azioni degli altri membri. Questa è una differenza fondamentale rispetto ad una partnership tradizionale in cui i membri sono completamente responsabili per le azioni di tutti i membri della partnership. Questa struttura societaria solitamente è utilizzata da organizzazioni di professionisti come avvocati e commercialisti.
La “Public Limited Company” (PLC): È una Limited Company che può vendere in borsa le proprie azioni nel Regno Unito, Irlanda e nei Paesi di Commonwealth. Sono richiesti almeno due azionisti che possono essere di qualsiasi nazionalità e risiedere in qualsiasi Paese. È necessario almeno un Director persona fisica per la costituzione di questo tipo di società e la stessa persona può essere anche azionista. Diversamente dalle Private Limited Companies è necessario almeno un segretario che deve essere una persona fisica e presentare i seguenti requisiti:
- deve aver ricoperto la carica di segretario di una Public Limited Company per almeno 3 anni;
- deve essere un avvocato ammesso in ogni parte del Regno Unito;
- deve essere una persona che in virtù della sua esperienza appaia ai Directors all’altezza di ricoprire tale ruolo;
- deve essere un membro di tali gruppi: The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, The Institute of Chartered Accountants in Ireland, The Institute of Chartered Secretaries and Administrators, The Association of Chartered Certified Accountants, The Chartered Institute of Management, or The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.
La Limited Partnership (LP): per molti aspetti è molto simile alla società in accomandita semplice ed è una forma specializzata di partnership. Normalmente in una partnership tutti i soci sono responsabili in proprio e in solido per i debiti della società. Una simile situazione non è attraente per chi voglia aprire un’attività commerciale con altre persone fisiche, dividendo gli utili di tale attività, senza però essere disposto ad assumersi la responsabilità individuale e solidale per tutti i debiti sociali.
La Limited partnership è disciplinata dal Limited Partnership Act del 1907 ed è costituita da uno o più soci “generici”, che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci delle partnership “tradizionali”, e da uno o più soci “a responsabilità limitata”. I soci a responsabilità limitata non sono responsabili dei debiti e delle obbligazioni della società al di là di uno specifico importo versato sotto forma di capitale al momento della costituzione della partnership. Il socio a responsabilità limitata (il cd.“Limited Partner”) rinuncia al potere di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione della società. Per contro, la figura del socio accomandatario (il cosiddetto “General Partner”) riveste tutti i poteri di ordinaria amministrazione degli affari sociali e risponde verso terzi per i debiti sociali con l’intero patrimonio personale. A causa dell’elemento di limitazione della responsabilità che trova applicazione nei confronti di questo tipo di forma societaria, le Limited partnership devono richiedere la registrazione presso Companies House, il registro statale che conserva le informazioni pubbliche di tutte le società.
Il “Sole Trader” (l’Imprenditore Individuale)
La forma più semplice, per le piccole imprese, è quella dell’imprenditore individuale o “Sole Trader”, responsabile, in modo personale, degli impegni e delle obbligazioni assunte in nome e per conto della società.
Questa forma di impresa non prevede il riconoscimento della personalità giuridica in capo alla società, con la conseguenza che l’imprenditore non gode di alcuna limitazione della responsabilità.
Nel Regno Unito tutte le persone fisiche, e non solo gli imprenditori, possono essere soggette a fallimento. Il Sole trader percepisce gli utili derivanti dalla propria attività d’impresa ed al contempo garantisce con il proprio patrimonio tutte le obbligazioni assunte in relazione a tale attività. Gli utili d’impresa sono soggetti alla medesima tassazione dei redditi delle persone fisiche.
Per effetto della normativa inglese, le società registrate nel Regno Unito devono successivamente conformarsi a determinati requisiti finanziari e legali, tra i quali:
– la preparazione e redazione di un conto economico gestito da un soggetto autorizzato con obbligo di deposito presso i competenti uffici del Registro delle Imprese;
– l’obbligo di corrispondere la Corporation Tax)
– l’obbligo di compilazione delle proprie dichiarazioni dei redditi on-line;
– l’obbligo di indire, almeno una volta l’anno, un’assemblea generale degli azionisti;
– l’obbligo di depositare, presso gli uffici competenti, un report annuale relativo alla compagine societaria (quali: agenti della società, azionisti, eventuali trasferimenti di quote azionarie).
Avviare un’attività nel Regno Unito è sicuramente molto più semplice che in Italia. La legislazione vigente in Inghilterra in materia societaria, infatti, è molto diversa da quella italiana in quanto non esiste, nel Regno Unito, la macchinosa burocrazia tipica del nostro Paese. Basti pensare che la costituzione di una società nel Regno Unito non richiede ad esempio la figura del Notaio, a differenza di quanto previsto in altri Paesi dell’Unione Europea e dal sistema italiano. Tutto è molto più semplice e lineare, oltreché vantaggioso economicamente e molti imprenditori italiani decidono di avviare la propria attività nel Regno Unito, riscuotendo molto successo in poco tempo e risparmiando molti soldi.
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