Gli obblighi informativi Cbc (country-by-country) del Lussembrurgo ricalcano da vicino le corrispondenti raccomandazioni incluse nella Action 13 del Progetto BEPS, sulla documentazione dei prezzi di trasferimento, ed e’ in linea anche con la Direttiva del Consiglio (EU) 2016|881 del 25 maggio 2016, relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Tuttavia, vi sono due piccole aggiunte relative alle sanzioni ed all’applicazione del meccanismo secondari.
SFERA D’APPLICAZIONE:
Secondo il progetto di legge fiscale, i soggetti residenti fiscali in Lussembrugo che:
- Controllano Gruppi MNE ( gruppi multinazionali) aventi utili consolidati pari a 750 milioni di euro, o piu,’ nel precedente anno fiscale;
- Stanno redigendo il bilancio consolidato, o che sarebbero tenuti a farlo se le loro partecipazioni fossero in commercio su una borsa valori pubblica
Sono tenuti a presentare un rapporto Cbc con le autorità fiscali del Lussemburgo . I residenti fiscali in Lussemburgo possono, inoltre, essere incaricati da parte del beneficiario finale, non residente in Lussemburgo, del gruppo multinazionale di presentare il rapporto CbC in Lussemburgo per conto di tale gruppo MNE ( vale a dire la cosiddetta “madre surrogata” ).
Inoltre i residenti fiscali in Lussemburgo, che non sono la controllante del gruppo MNE, sono tenuti alla redazione del Cbc, il cosiddetto meccanismo secondario, se uno dei seguenti criteri è soddisfatto:
- La controllante non lussemburghese del Gruppo MNE non e’ obbligata a presentare un rapporto Cbc nella sua giurisdizione di residenza fiscale;
- La controllante non-lussemburghese del Gruppo MNE è tenuto a presentare la relazione CbC nella sua giurisdizione di residenza fiscale, ma non vi è alcun accordo in vigore con il Lussemburgo, che consenta lo scambio automatico di informazioni; o
- La controllante non-lussemburghese del Gruppo MNE e’ obbligata ad inviare il rapporto Cbc e c’e’ un accordo con il Lussemburgo che permette uno scambio automatico di informazioni, ma tale scambio automatico è stato sospeso o vi è una persistente incapacità di scambiare automaticamente i rapporti CBC .
Va notato che non sono previste esenzioni particolari di alcun settore di attivita’ , né dovrebbe esserci una deroga generale per i fondi di investimento .
IL CONTENUTO DEL REPORT Cbc:
Le informazioni da inserire nel rapporto Cbc sono le seguenti (suddivise in tre tavole):
Tavola 1. Panoramica di assegnazione dei vari redditi , tasse e attività economiche suddivise per giurisdizione fiscale, i ricavi , l’utile prima delle imposte sul reddito , imposta sul reddito pagata , imposte sul reddito maturate , capitale dichiarato , utili accumulati , numero di dipendenti , immobilizzazioni materiali diversi da disponibilità liquide. |
Tavola 2. Elenco di tutte le societa’ facenti parte del gruppo multinazionale suddivise per giurisdizione fiscale con l’indicazione della o delle rispettive attività principali. |
Tavola 3. Ulteriori informazioni |
TEMPI E REGOLAMENTAZIONE SECONDARIA:
Il primo anno fiscale dal quale parte il rapporto Cbc e’ quello che comincia dal 1 gennaio 2016, lo stesso vale anche nel caso del meccanismo secondario. Il Lussemburgo, infatti, non ha attuato l’opzione, prevista nella suddetta direttiva, per ritardare di un anno l’applicazione dell’obbligo di segnalazione Cbc .
La scadenza per inviare il report Cbc annuale e’ di 12 mesi dall’ultimo giorno di chiusura dell’ esercizio fiscale. Per esempio, per gli enti lussemburghesi il cui anno fiscale termina il 31 marzo, la prima segnalazione Cbc riguardera’ il periodo fisacale che si chiude il 31 marzo 2017, e la scadenza per inviare il rapporto Cbc sara’ ad aprile 2018 (nel caso in cui il gruppo multinazionale abbia superato la soglia di 750 milioni di euro per l’anno fiscale che termina il 31 marzo 2016).
SANZIONI:
Per chi non consegna o consegna in ritardo il rapporto Cbc sono previste sanzioni fino a 250 mila euro, lo stesso e’ previsto per chi fornisce informazioni incomplete o non corrette. Le sanzioni sono applicabili anche nel caso in cui l’entita’ di segnalazione non è conforme ai requisiti specifici stabiliti nel progetto di legge ( ad esempio obblighi di notifica ).
Non sono stati forniti i dettagli su come una sanzione dovrebbe essere applicata (ad esempio , i dettagli su ciò che costituisce un dato non corretto ) né vi sono dettagli su come determinare la sanzione stessa.
La Direttiva citata non ha indicato l’ammontare delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di segnalazione Cbc e, come tale , gli Stati membri sono stati lasciati liberi di decidere l’importo applicabile nell’attuazione nazionale di tale direttiva.
SCAMBIO AUTOMATICO:
I rapporti Cbc vengono automaticamente scambiati dalle autorità fiscali lussemburghesi con le giurisdizioni competenti entro 15 mesi dall’ultimo giorno della chiusura dell’anno fiscale (18 mesi per il primo anno fiscale di riferimento).
Secondo il disegno di legge , il regolamento del Gran Ducato del Lussemburgo sarà pubblicato insieme ad un elenco delle giurisdizioni con le quali il Lussemburgo scambiera’ rapporti CBC nell’ambito della convenzione multilaterale di assistenza amministrativa in materia fiscale .
IN CONCLUSIONE:
L’entità lussemburghese al momento della segnalazione Cbc dovrebbe considerare attentamente il contenuto dei loro report. In realtà, il rapporto CbC , come anche sottolineato nel disegno di legge , verrà utilizzato dalle autorità fiscali competenti al fine di valutare i rischi legati al “transfer pricing” e altri rischi BEPS – correlati.
Inoltre , gli obblighi di comunicazione CBC rappresentano anche una grande sfida per i contribuenti e le autorità fiscali dato che la loro applicazione è tuttora poco chiaro in certe situazioni (ad esempio fondi di investimento, i termini non definiti nel rapporto CBC) .
Le sanzioni in caso di non conformità agli obblighi di segnalazione CBC del Lussemburgo possono essere onerose ( anche se non è chiaro come queste sanzioni saranno valutate ). In questo quadro particolare attenzione deve essere rivolta all’applicazione del meccanismo secondario, che puo’ imporre obblighi di comunicazione CBC ad un’entità lussemburghese, facente parte del gruppo, che non è la controllante del gruppo multinazionale cui appartiene.
Federica d’Angerio
Business Consultant
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