Il decreto del 9 agosto 2016 del ministero delle Finanze ha modificato l’elenco della cosidetta “White List” del 1996. In particolare viene sostituito interamente l’articolo 1 e aggiunto l’articolo 1bis che contiene disposizioni sull’eventuale emanazione di un decreto per eliminare dall’elenco i Paesi o territori quando, in caso di violazione reiterata dell’obbligo di cooperazione, non sia assicurato il corretto scambio di informazioni. Gli Stati compresi nella white list , o lista bianca, comprende gli Stati e territori collaborativi inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis, comma 1 del TUIR, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni, tramite una convenzione, per evitare la doppia imposizione sul reddito, o, uno specifico accordo internazionale con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. Non sono dunque ammessi in deduzione i costi derivanti da transazioni con imprese situate in Stati o territori non inclusi nella “white list”. I paradisi fiscali non sono piu’ ricompresi in una “black list”, ma saranno individuati “in negativo” per la loro mancata inclusione nella “white list” .
Il decreto legislativo 239/96 (modificato nel 2015) stabilisce che non si applica l’imposta sostitutiva agli interessi, ai premi e ai frutti delle obbligazioni o titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono soggetti a imposizione, inoltre, gli interessi, i premi e i frutti delle obbligazioni o titoli similari percepiti da:
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettivita’ tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato
Elenco dei paesi collaborativi aggiornato al 9 agosto 2016 |
1. Albania 2. Alderney 3. Algeria 4. Anguilla 5. Arabia Saudita 6. Argentina 7. Armenia 8. Aruba 9. Australia 10. Austria 11. Azerbaijan 12. Bangladesh 13. Belgio 14. Belize 15. Bermuda 16. Bielorussia 17. Bosnia Erzegovina 18. Brasile 19. Bulgaria 20. Camerun 21. Canada 22. Cina 23. Cipro 24. Colombia 25. Congo (Repubblica del Congo) 26. Corea del Sud 27. Costa d’Avorio 28. Costa Rica 29. Croazia 30. Curacao 31. Danimarca 32. Ecuador 33. Egitto 34. Emirati Arabi Uniti 35. Estonia 36. Etiopia 37. Federazione Russa 38. Filippine 39. Finlandia 40. Francia 41. Georgia
|
42. Germania
43. Ghana 44. Giappone 45. Gibilterra 46. Giordania 47. Grecia 48. Groenlandia 49. Guernsey 50. Herm 51. Hong Kong 52. India 53. Indonesia 54. Irlanda 55. Islanda 56. Isola di Man 57. Isole Cayman 58. Isole Cook 59. Isole Faroe 60. Isole Turks e Caicos 61. Isole Vergini 62. Israele 63. Italia 64. Jersey 65. Kazakistan 66. Kirghizistan 67. Kuwait 68. Lettonia 69. Libano 70. Liechtenstein 71. Lituania 72. Lussemburgo 73. Macedonia 74. Malaysia 75. Malta 76. Marocco 77. Mauritius 78. Messico 79. Moldova 80. Montenegro 81. Montserrat 82. Mozambico 83. Nigeria
|
84. Norvegia 85. Nuova Zelanda 86. Oman 87. Paesi Bassi 88. Pakistan 89. Polonia 90. Portogallo 91. Qatar 92. Regno Unito 93. Repubblica Ceca 94. Repubblica Slovacca 95. Romania 96. San Marino 97. Senegal 98. Serbia 99. Seychelles 100. Singapore 101. St Maarten 102. Siria 103. Slovenia 104. Spagna 105. Sri Lanka 106. Stati Uniti 107. Sud Africa 108. Svezia 109. Svizzera 110. Tagikistan 111. Taiwan 112. Tanzania 113. Thailandia 114. Trinitad e Tobago 115. Tunisia 116. Turchia 117. Turkmenistan 118. Ucraina 119. Uganda 120. Ungheria 121. Uzbekistan 122. Venezuela 123. Vietnam 124. Zambia.
|
Federica d’Angerio
Business Consultant
Be the first to comment