Paesi Bassi e Svizzera chiariscono il contenuto del DTA

foto olanda

I Paesi Bassi e la Svizzera hanno firmato un accordo che chiarisce il trattamento fiscale di alcuni veicoli di investimento collettivo (CIV) in ciascuna delle due giurisdizioni in base all’accordo bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra i due paesi.

L’Accordo dell’Autorità Competente è stato firmato l’8 giugno del 2016 ed ha per oggetto l’applicazione del trattato Olanda-Svizzera sulla doppia imposizione fiscale del 2010 alle società di investimento dei Paesi Bassi, ai fondi contrattuali svizzeri e ai fondi di investimento aperti svizzeri SICAV (società d’investimento a capitale variabile).

L’accordo dell’Autorità Competente prevede che un soggetto residente di uno Stato contraente in cui viene organizzato un CIV e che possiede oltre il 95% del capitale del CIV può chiedere il rimborso della ritenuta alla fonte sui redditi derivanti dall’altro Stato contraente.

Qualora la percentuale di possesso dei soggetti residenti non superi il 95 per cento, il nuovo accordo prevede che i CIV possono richiedere il rimborso della ritenuta alla fonte limitatamente alla quota del capitale dei veicoli detenuta dai residenti.

L’accordo dell’Autorità Competente conferma che il veicolo o i suoi rappresentanti autorizzati devono indicare, sulla base dei dati consolidati alla data di scadenza di ritenuta alla fonte nello Stato di origine o almeno una volta ogni anno, la percentuale di possesso del capitale del veicolo posseduta da residenti. Essa afferma inoltre che ciascuno Stato può applicare “meccanismi di controllo adeguati.”

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