Capita spesso che un cittadino di uno Stato estero acquisti in Italia un bene, pur continuando a vivere altrove, allo stesso modo accade che un cittadino italiano, che possiede immobili nel suo Paese d’origine, decida di risiedere all’estero e trasferire la sede dei suoi interessi fuori dal territorio italiano.
In questi casi è importante conoscere il regime giuridico che disciplinerà la successione al momento della sua morte.
Le differenze degli ordinamenti interni degli Stati membri, in questo settore, sono notevoli, basti pensare a come variano da uno Stato all’altro le quote ereditarie spettanti ai familiari così come l’ammissibilità di testamenti congiunti e reciproci, nonché dei patti successori.
L’adozione del Regolamento Europeo n. 650/2012, entrato in vigore il 17 Agosto 2015, che racchiude norme uniformi per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea in materia successoria concorre quindi a garantire certezza e prevedibilità nelle successioni, consentendo la possibilità di effettuare una pianificazione ereditaria.
Il regolamento si ispira al principio dell’unità della successione e sottopone la stessa alla legge della residenza abituale del de cuius al momento della morte (art. 21 del Regolamento).
Si fa ricorso quindi alla residenza abituale e non più alla cittadinanza di origine del de cuius così come era previsto nella gran parte dei paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
L’accertamento della residenza abituale del defunto al momento della morte impone però una valutazione caso per caso e implica dunque un’analisi globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte.
La residenza abituale è il luogo ove il defunto aveva la connessione più forte in termini sia di centro degli affetti che di interessi e non va necessariamente a coincidere con la residenza fiscale.
Il Regolamento ha lasciato comunque uno spazio di autonomia al testatore il quale può scegliere la legge applicabile all’intera successione: “la legge dello stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte” (art. 22 del Regolamento).
Poniamo l’esempio di un soggetto:
• con cittadinanza italiana;
• ma che risiede in Germania da ormai 10 anni;
• in Germania ha degli immobili;
• decede in Germania senza testamento.
Fino a quando il regolamento non era in vigore (quindi sino al giorno 17 agosto 2015) dal punto di vista del diritto italiano si prevedeva che alla successione venisse applicata la legge dello Stato di cui il soggetto ha la cittadinanza, quindi l’Italia salvo che il soggetto non avesse effettuato nel proprio testamento una scelta di legge in favore dello Stato in cui risiede: nel nostro esempio quella tedesca (la residenza deve perdurare fino al momento del decesso).
Dal 17 agosto 2015 il criterio generale d’individuazione della legge applicabile scelto dal Regolamento sarà quello della residenza abituale al momento della morte.
La successione del nostro ipotetico soggetto sarà quindi disciplinata dalla legge tedesca.
Anche in questo caso, però, il soggetto potrà fare, al momento della redazione del proprio testamento, una scelta decidendo di applicare alla sua successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
Il nostro soggetto, quindi, potrà scegliere che alla sua successione si applichi la legge italiana.
Si precisa che il soggetto che abbia più cittadinanze potrà scegliere indifferentemente che alla sua successione si applichi la legge di uno degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
Il Regno Unito, insieme alla Danimarca ed all’Irlanda, ha deciso di non ratificare il regolamento Europeo in materia di successioni.
Nel Regno Unito, in materia di successione, opera il noto principio della scissione (principle of scission), ai sensi del quale si applicano norme specifiche in ragione della natura dei beni oggetto della successione.
• beni mobili: si applica la legge del paese nel quale il de cuius aveva il domicilio al momento della morte;
• beni immobili: trova applicazione la legge del paese in cui è sito l’immobile.
Secondo il Regolamento il foro della residenza abituale del de cuius al momento della morte è competente, come regola generale, a decidere in relazione a tutti i beni successori, mobili ed immobili, anche se situati in uno Stato non membro dell’Unione Europea o che, pur facendone parte, non abbia adottato il Regolamento (Regno Unito, Irlanda o Danimarca).
Può accadere che, negli ordinamenti che non hanno aderito al Regolamento, come il Regno Unito, ispirati al metodo scissionista, i giudici esercitino la propria competenza in relazione ai beni immobili presenti sul territorio estero, con la conseguenza che le decisioni assunte dal giudice competente ai sensi del Regolamento, resteranno prive di effetto.
Il Regno Unito è contrario all’introduzione del certificato successorio europeo perché:
• incide significativamente sul diritto sostanziale degli Stati membri;
• impone uno strumento radicalmente diverso rispetto agli strumenti previsti dall’ordinamento inglese.
Il regolamento costituisce una normativa coerente e completa considerata la rilevanza pratica della materia.
Nell’Unione europea le successioni con elementi di internazionalità sono numerose e in progressivo aumento, legate, come sono, allo sviluppo delle libertà del mercato interno, in particolare della libera circolazione delle persone e del diritto di stabilimento.
Marina d’Angerio
Dottore Commercialista in Torino
ICAEW Chartered Accountant
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