Trasferimento quote di S.r.l. – è sufficiente la firma digitale

fileLa legge di stabilità 2012 (L. 12.11.2011, n. 183 pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011) ha previsto, tra le altre, alcune disposizioni volte alla riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini. Tra queste, l’art. 14, c.8, ha definitivamente chiarito che il trasferimento di quote di Società a Responsabilità Limitata può essere effettuato anche solo con firma digitale e quindi non è necessaria l’autenticazione notarile.

Allo stato attuale esistono due procedimenti alternativi per il trasferimento di quote di S.R.L.:

  • Il primo (art. 2470, c.2 c.c.) prevede l’autentica notarile della sottoscrizione dell’atto e il deposito, entro 30 giorni, dell’atto stesso presso il Registro delle Imprese;
  • Il secondo (art. 36, c.1-bis D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008) prevede la sottoscrizione digitale, da parte di tutti i contraenti, nel rispetto della normativa vigente in tema di sottoscrizione dei documenti informatici e il deposito,  entro 30 giorni, dell’atto stesso, presso il Registro delle Imprese, a cura di un intermediario abilitato munito di firma digitale.

Le due tipologie di firme sopra indicate sono definite dagli art. 24 (firma digitale) e 25 (firma autenticata) del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 07.03.2005, n. 82):

  • Art. 24 CADLa firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata …. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
  • Art. 25 CAD Firma autenticata: la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata  autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Essa attesta che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare previo accertamento:
    • della sua identità personale,
    • della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato,
    • del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

La suddetta norma di interpretazione autentica ha eliminato i residui dubbi sulla riserva di attività attribuita ai notai fino al 2008 (art. 36, c.1-bis D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008) indicando i dottori commercialisti quali soggetti abilitati a provvedere al deposito per l’iscrizione, presso il Registro delle Imprese, degli atti di trasferimento di quote di SRL, purché sottoscritti con firma digitale (semplice non autenticata) da tutti i contraenti.

Il tenore letterale della norma del 2008 aveva dato adito a interpretazioni differenti, essa infatti disponeva che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro 30 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della L. 24 novembre 2000 n. 340. Resta salva la disciplina tributaria degli atti di cui al presente comma.” Tale norma, facendo riferimento ai trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c. secondo il quale “l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, …” è stata interpretata da certa giurisprudenza nel senso di  ritenere che il procedimento introdotto nel 2008 non fosse alternativo a quello della sottoscrizione autenticata notarile e in alcune decisioni (decreto 21 aprile 2009 del Giudice del Registro Imprese di Vicenza e sentenza 23 novembre 2009, n. 3817 del Tribunale di Vicenza) è stata disposta la cancellazione dell’avvenuta iscrizione dell’atto di trasferimento di quote di S.R.L. curato da dottore commercialista, perché carente della sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 25 CAD. Secondo tale interpretazione è sempre necessaria l’autenticazione da parte del notaio della sottoscrizione con firma digitale dell’atto di trasferimento di quote di S.R.L. e pertanto, la funzione del commercialista è limitata alla mera trasmissione del documento al Registro Imprese, vanificando gli intenti, dichiaratamente perseguiti dal legislatore, di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l’attività d’impresa.

Dall’altra numerosi contributi di dottrina, tra cui le circolari dell’IRDCEC, hanno evidenziato come il riferimento dell’art. 36, comma 1-bis a “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile” sia fatto al contratto con cui vengono trasferite le partecipazioni da un soggetto ad un altro. L’autentica notarile non è infatti prevista come forma ad substantiam  ma come semplice forma per la regolarità del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese  e pertanto il legislatore, con tale disposizione voleva far riferimento all’atto in sé con cui le partecipazioni circolano (non alla forma dell’autentica notarile).

La controversa questione è stata anche oggetto di una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera lo scorso aprile (risoluzione 7-00538 Fugatti, presentata dagli onorevoli Maurizio Fugatti e Massimo Bitonci) con richiesta al Governo di predisporre le modifiche normative necessarie a chiarire la volontà del legislatore.

Con la Legge di Stabilità 2012, il dottore commercialista a cui viene conferito il mandato finalizzato alla definizione dell’accordo di compravendita delle quote sociali e alla verifica dei numerosi e delicati aspetti economici, finanziari, contabili, fiscali, societari e giuridici in genere (due diligence contabile, fiscale e legale, piano economico patrimoniale, perizia di stima, patti sociali e parasociali, regolazione di sopravvenienze passive, garanzie, ecc.) potrà portare a termine ogni adempimento, in un’ottica di semplificazione, economicità e tutela del pubblico interesse.

Rientra in tale ambito di attività lo svolgimento di una serie di controlli che, nell’interesse del proprio cliente e nel rispetto della diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico, nonché dell’obbligo deontologico di agire nell’interesse pubblico, sono necessari perché connessi alla verifica dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento. A tal proposito il commercialista incaricato, fermo restando quanto previsto dalla legge sulla privacy e dalla normativa in materia antiriciclaggio, è tenuto ad effettuare i seguenti principali controlli:

  • verifica dell’identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza;
  • verifica della legittimazione a disporre delle partecipazioni oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all’eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni; ·
  • verifica della non contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine pubblico;
  • esame dello statuto sociale e verifica dell’esistenza di
    • clausole che contengano previsioni di esclusione della trasferibilità delle quote,
    • clausole che subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi,
    • clausole che pongono condizioni o limiti ai trasferimenti a causa di morte,
    • clausole di prelazione normalmente previste allo scopo di attribuire ai soci il diritto di essere preferiti ad eventuali terzi, a parità di condizioni;
  • verifica che il capitale sociale corrispondente alla partecipazione da trasferire sia stato o meno interamente liberato;
  • richiesta dell’eventuale esistenza di patti parasociali.

Qualora il cedente o il cessionario non possano intervenire direttamente nell’atto, è possibile ricorrere all’istituto della rappresentanza come previsto quale regola generale all’art. 1392 c.c., la forma della procura deve essere la stessa di quella prevista per il trasferimento della quota. Pertanto, il rappresentato dovrà rilasciare procura con atto informatico sottoscritto con firma digitale e apposizione di marca temporale e l’atto di trasferimento della partecipazione dovrà essere sottoscritto dal rappresentante con firma digitale e sottoposto alla formalità di marcatura temporale. La procura sarà allegata, in file separato, all’atto di trasferimento.

Infine aspetti operativi particolari attengono:

  • alla creazione del documento informatico per garantire la sua immutabilità nel tempo (formato PDF/A) e per attribuirgli data certa (marca temporale),
  • alla fase di pagamento telematico delle imposte di registro e di bollo,
  • alla certificazione nei confronti delle parti contraenti delle operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR,
  • alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con la compilazione dell’apposito quadro della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770 ordinario.

In merito agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno sulle quote di S.R.L. va segnalato che le Camere di Commercio del Triveneto avevano disposto fin dal 2008 la sospensione del ricevimento dei relativi atti, redatti senza l’intervento del notaio e il Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 127447 del 5 luglio 2011 ha di recente evidenziato che permane il dubbio circa l’applicabilità della procedura in commento agli stessi atti. A seguito della legge di Stabilità 2012 qui illustrata, è auspicabile che anche agli atti di costituzione di usufrutto e pegno su partecipazioni di S.R.L possa trovare applicazione, per analogia, quanto previsto per la cessione di quote sociali.

a cura di:

dott. Lucio Antonello

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 9 anno 2011

 

Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply