La Svezia ha chiesto all’Unione Europea di stabilire una legislazione definitiva con riferimento al regime IVA delle “cryptocurrencies” (cripto-valute), quali il bitcoin, dopo le preoccupazioni sollevate dal Paese in seguito al cambio di posizione del Regno Unito a marzo.
Il 2 giugno 2014, la Corte Amministrativa Suprema della Svezia (Högsta förvaltningsdomstolen) ha richiesto alla Corte di Giustizia Europea una pronuncia pregiudiziale (causa C-264/14) chiedendo se lo scambio di moneta bitcoin con le valute fiat (fiat currencies) e vice viceversa sia una transazione soggetta ad Iva o meno.
Fino ad oggi, c’è stato un divario significativo tra i Paesi in materia di tassazione del bitcoin, e l’incertezza sull’argomento permane tutt’ora. Un ente locale in Polonia ha evidenziato che tutte le operazioni relative ai bitcoin dovrebbero essere imponibili, indipendentemente dalla sede del beneficiario. Anche la Polonia e l’Estonia hanno specificato che qualsiasi attivita’ commerciale e’ interamente soggetta all’Iva.
Anche se la situazione attuale rimane poco chiara, la Germania ha detto che il bitcoin dovrebbe venire qualificato come “unità di conto”, il che significa che l’IVA andrebbe applicata a tutte le cosiddette transazioni “Bitcoin” tra soggetti passivi d’imposta. Questa aveva cercato di applicare l’IVA sulle commissioni delle attività commerciali, ma ha anche specificato che l’IVA non verra’ riscossa sul valore nominale delle transazioni Bitcoin. Sia la Germania che il Regno Unito intendono applicare l’IVA sulla cessione di beni e servizi forniti come corrispettivo in cambio di bitcoin, anche se il Regno Unito ha emanato norme più chiare, le quali sanciscono che tutte le attivita’ commerciali aventi ad oggetto i bitcoin e tutte le attivita’ di “mining” (verifica) che generano bitcoin sono esenti da Iva.
Nel mese di marzo, l’autorità fiscale del Regno Unito, l’HM Revenue and Customs (HMRC), ha emesso il Brief 09/14, il quale stabilisce che, ai fini IVA, i Bitcoin e le altre cripto-valute verranno assoggettate alla seguente disciplina:
• il guadagno generato dalla cosiddetta attivita’ di “mining” (Bitcoin mining activities) sarà generalmente al di fuori del campo di applicazione IVA sulla base del fatto che tale attività non costituisce un’attività economica ai fini IVA.
L’HMRC ha spiegato il fenomeno dicendo che non sussiste un legame sufficiente tra i servizi forniti ed il corrispettivo ricevuto.
• Il reddito percepito dai cosiddetti “miners” per le altre attività, come ad esempio per la fornitura di servizi in relazione alla verifica di specifiche operazioni per le quali vengono previsti oneri specifici, sarà esente da IVA ai sensi dell’articolo 135 (1)-(d) della direttiva Ue sull’IVA in quanto rientrante nella definizione di “transazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi e conti correnti, pagamenti, giroconti, debiti, assegni e altri strumenti commerciali.”
• Quando il bitcoin viene scambiato per sterline o per valute estere, come euro o dollari, non e’ dovuta IVA sul valore degli stessi bitcoins.
• Le spese (in qualunque forma) effettuate al di sopra del valore del bitcoin per organizzare o effettuare delle transazioni in bitcoin saranno esenti da IVA ai sensi dell’articolo 135 (1)-(d), come evidenziato sopra.
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